(Allegato-art. 9)
       Art. 9 - Procedura di istruttoria a cura del Ministero 
 
    1. Sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'ANCI  ed  a  seguito
dell'esame della documentazione di cui al comma 2 del precedente art.
8  trasmessa  dalla  stessa  ANCI,  il  Ministero   verifichera'   la
conformita'  in  termini   di   completezza   e   regolarita'   della
documentazione e la coerenza dei  contenuti  delle  proposte  con  le
tipologie di intervento di cui al precedente art. 5. Potranno  essere
richiesti chiarimenti al Responsabile del Procedimento ma  non  sara'
possibile produrre documenti mancanti. 
    2.  L'elenco  degli  interventi  ammessi  a   finanziamento,   e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti che sara' pubblicato sulla GURI e sul  sito  del  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI. 
    3.  Il  Ministero,  concluse  le  suddette  fasi,   adottera'   i
conseguenti provvedimenti di natura amministrativo-contabile relativi
agli   interventi   ammessi   a   finanziamento    procedendo    alla
sottoscrizione in forma digitale (ai sensi dell'art. 15  della  Legge
241/ 1990) dei  disciplinari  con  i  singoli  Soggetti  interessati,
all'approvazione  dei  disciplinari  stessi  ed   all'impegno   delle
risorse. 
    4. L'ANCI si impegna,  per  tutte  le  fasi  della  procedura,  a
fornire ai singoli Soggetti interessati  supporto  per  la  redazione
delle domande, per le procedure informatizzate e nei rapporti con  il
Ministero, anche per  l'attuazione  di  tutte  le  altre  fasi  della
procedura.