Art. 9 - Procedura di istruttoria a cura del Ministero 1. Sulla base dell'elenco trasmesso dall'ANCI ed a seguito dell'esame della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 8 trasmessa dalla stessa ANCI, il Ministero verifichera' la conformita' in termini di completezza e regolarita' della documentazione e la coerenza dei contenuti delle proposte con le tipologie di intervento di cui al precedente art. 5. Potranno essere richiesti chiarimenti al Responsabile del Procedimento ma non sara' possibile produrre documenti mancanti. 2. L'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, e' approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sara' pubblicato sulla GURI e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI. 3. Il Ministero, concluse le suddette fasi, adottera' i conseguenti provvedimenti di natura amministrativo-contabile relativi agli interventi ammessi a finanziamento procedendo alla sottoscrizione in forma digitale (ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/ 1990) dei disciplinari con i singoli Soggetti interessati, all'approvazione dei disciplinari stessi ed all'impegno delle risorse. 4. L'ANCI si impegna, per tutte le fasi della procedura, a fornire ai singoli Soggetti interessati supporto per la redazione delle domande, per le procedure informatizzate e nei rapporti con il Ministero, anche per l'attuazione di tutte le altre fasi della procedura.