Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Arancia
del Gargano» e della IGP «Limone Femminello del Gargano» appartenenti
alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli  e
cereali non trasformati», individuata dall'art.  4,  lettera  b)  del
decreto 12 aprile 2000, recante  disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  Consorzio
di tutela.