Art. 8 
 
 
(( Disposizioni urgenti  concernenti  il  settore  cinematografico  e
                             audiovisivo 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  337,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  sono   rese
permanenti. 
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, quanto previsto al comma  1  si
estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere  audiovisive,   come
definiti nel comma 5. 
  3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2  e'  concesso  nel  limite
massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a  decorrere  dal
2014. 
  4. Le disposizioni applicative dei commi  1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui  al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare
rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di  cui
al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per  produttori
indipendenti di opere  audiovisive  si  intendono  gli  operatori  di
comunicazione che svolgono attivita' di produzioni  audiovisive,  che
non sono controllati da o collegati a  emittenti,  anche  analogiche,
che per un periodo di tre anni non destinino almeno  il  novanta  per
cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono  richiesti  i  benefici,
secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di  cui
al comma 4. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari  a
65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a  decorrere
dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  7. L'efficacia del  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. 
  8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e' abrogato. 
  9. In riferimento al programma promosso dalla  Commissione  europea
per il periodo 2014-2020 denominato «Europa creativa», finalizzato  a
sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al
credito degli operatori e a proteggere  e  promuovere  la  diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  un  tavolo  tecnico
operativo, con il  coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  potenziali
destinatari del programma. La composizione  del  suddetto  tavolo  e'
definita  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   325   a   337
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300: 
              "325. Ai soggetti di cui  all'articolo  73  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  ai  titolari  di
          reddito di impresa ai fini dell'imposta sul  reddito  delle
          persone    fisiche,    non    appartenenti    al    settore
          cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
          ai  sensi  dell'articolo  2549  del   codice   civile,   e'
          riconosciuto per gli anni 2008,  2009  e  2010  un  credito
          d'imposta nella misura del 40 per cento,  fino  all'importo
          massimo di euro 1.000.000 per  ciascun  periodo  d'imposta,
          dell'apporto in denaro  effettuato  per  la  produzione  di
          opere   cinematografiche   riconosciute   di   nazionalita'
          italiana ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si  applica  anche  ai
          contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile. 
              326.   Le   imprese   di   produzione   cinematografica
          destinatarie degli  apporti  di  cui  al  comma  325  hanno
          l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
          territorio nazionale, impiegando  mano  d'opera  e  servizi
          italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
          tutti i settori tecnici di produzione. 
              327. Ai fini delle imposte sui redditi e'  riconosciuto
          un credito d'imposta: 
              a) per le imprese  di  produzione  cinematografica,  in
          misura pari al  15  per  cento  del  costo  complessivo  di
          produzione  di  opere  cinematografiche,  riconosciute   di
          nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e,  comunque,  fino
          all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000  per  ciascun
          periodo  d'imposta,  condizionato   al   sostenimento   sul
          territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
          complessivo non inferiore, per ciascuna produzione,  all'80
          per cento del credito d'imposta stesso; 
              b) per le  imprese  di  distribuzione  cinematografica,
          pari: 
              1)  al  15  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro  1.500.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              2)  al  10  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita'  italiana,  espressione  di  lingua  originale
          italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
          ciascun periodo d'imposta; 
              3) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per  la  produzione  di  opere  filmiche  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.
          28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro  1.000.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 
              1)  al  30  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute per l'introduzione e acquisizione di  impianti  e
          apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con  un
          limite massimo annuo non eccedente, per  ciascuno  schermo,
          euro 50.000; 
              2) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per la produzione di opere  cinematografiche
          di  nazionalita'   italiana   riconosciute   di   interesse
          culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          n. 28 del  2004,  con  un  limite  massimo  annuo  di  euro
          1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. 
              328. Con riferimento alla  medesima  opera  filmica,  i
          benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili  a  favore
          della stessa impresa ovvero di imprese che  facciano  parte
          dello stesso gruppo societario nonche' di  soggetti  legati
          tra  loro  da  un   rapporto   di   partecipazione   ovvero
          controllati anche indirettamente dallo stesso  soggetto  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
              329. I crediti d'imposta di cui  ai  commi  325  e  327
          spettano per il periodo d'imposta successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2007 e per  i  due  periodi  d'imposta
          successivi 
              330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
          numero 3), e c), numero 2),  non  possono,  in  ogni  caso,
          superare complessivamente il limite del 49  per  cento  del
          costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
          e la partecipazione complessiva agli utili degli  associati
          non puo' superare il 70 per  cento  degli  utili  derivanti
          dall'opera filmica. 
              331. I crediti d'imposta di cui ai  commi  325  e  327,
          lettere b), numero 3), e  c),  numero  2),  possono  essere
          fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla  osta  di
          proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
          1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
          di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
          richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti  crediti
          d'imposta non concorrono alla  formazione  del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del   valore   della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
          articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta  di
          cui al comma  327,  lettera  c),  n.  1,  e'  cedibile  dal
          beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli
          articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa
          adeguata dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto  al
          credito medesimo,  a  intermediari  bancari,  finanziari  e
          assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto
          di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare  il
          credito ceduto solo in compensazione con  i  propri  debiti
          d'imposta o contributivi  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito  della
          cessione, restano impregiudicati i poteri delle  competenti
          Amministrazioni relativi al controllo  delle  dichiarazioni
          dei redditi  e  all'accertamento  e  all'irrogazione  delle
          sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha  ceduto  il
          credito d'imposta di cui al periodo precedente. 
              332.  Gli  apporti  per  la   produzione   e   per   la
          distribuzione di cui ai commi 325 e  327  sono  considerati
          come risorse reperite  dal  produttore  per  completare  il
          costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi  di
          cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
          contributi  non  possono  essere  erogati  per  una   quota
          percentuale che, cumulata con gli apporti di cui  ai  commi
          da 325 a 343, superi l'80 per cento del  costo  complessivo
          rispettivamente afferente alle spese  di  produzione  della
          copia campione e alle spese di distribuzione nazionale  del
          film. 
              333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332
          sono dettate con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge.  Il  predetto  decreto  e'
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 
              334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata,
          ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea. Il Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali provvede a richiedere  l'autorizzazione
          alla Commissione europea. Le  agevolazioni  possono  essere
          fruite  esclusivamente  in  relazione   agli   investimenti
          realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
          della  decisione  di   autorizzazione   della   Commissione
          europea. 
              335. Alle imprese nazionali di produzione  esecutiva  e
          di post-produzione e' riconosciuto  un  credito  d'imposta,
          per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
          dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
          a film,  o  alle  parti  di  film,  girati  sul  territorio
          nazionale,   utilizzando   mano   d'opera   italiana,    su
          commissione di produzioni estere, in misura pari al 25  per
          cento  del  costo  di  produzione  della  singola  opera  e
          comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
          di euro 5.000.000. 
              336. Le disposizioni applicative  del  comma  335  sono
          dettate con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. Il predetto decreto  e'  adottato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico. 
              337. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  335  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e  109,
          comma 5, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.". 
              Il regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773,  delle  leggi   di   pubblica   sicurezza),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O.