Art. 2 
 
  Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico
previsto dalle vigenti disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi  al  competente
Tribunale Amministrativo, ovvero in  via  straordinaria  dinnanzi  al
Presidente della  Repubblica  qualora  sussistano  i  presupposti  di
legge. 
    Roma, 30 luglio 2013 
 
                                                d'ordine del Ministro 
                                                Il Capo di Gabinetto  
                                                       Zaccardi