Art. 2 Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 30 luglio 2013 d'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Zaccardi