Art. 10 
 
                  Posizionamento in punti singolari 
 
  1. In caso di posizionamento longitudinale nei ponti e nei viadotti
le infrastrutture digitali devono essere  collocate  negli  eventuali
alloggiamenti esistenti e disponibili. In alternativa possono  essere
posizionate all'esterno del ponte o viadotto, con sistemi e modalita'
operative di fissaggio e  posizionamento  da  concordare  con  l'Ente
gestore  della  strada,  in  considerazione  dell'eterogeneita'   dei
manufatti. 
  2.  In  caso  di  posizionamento  longitudinale  in   galleria   le
infrastrutture  digitali  devono  essere  collocate  negli  eventuali
alloggiamenti qualora esistenti  e  disponibili,  ed  in  alternativa
devono essere definite specifiche modalita' da concordare con  l'Ente
gestore della strada, in funzione delle norme tecniche vigenti ed  in
particolare delle specifiche normative antincendio.