Art. 12 Obblighi dell'Ente operatore 1. L'Ente operatore, nell'attuazione del presente decreto, e' tenuto al rispetto di tutte le procedure autorizzative previste dal Codice della Strada e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture digitali richieda la realizzazione di scavi o comunque di opere civili, unitamente all'istanza necessaria per l'autorizzazione firmata digitalmente, l'Ente operatore deve presentare il progetto, inviato via PEC, ai sensi dell'art. 88, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in formato digitale rieditabile firmato digitalmente. L'Ente operatore e' tenuto a fornire delle stampe del progetto, qualora l'Ente gestore della strada ne faccia richiesta. Al termine dei lavori l'Ente operatore deve trasmettere all'Ente gestore in formato digitale rieditabile gli elaborati finali descrittivi di quanto realizzato. 3. L'Ente operatore, su apposita richiesta dell'Ente gestore della strada effettuata in fase autorizzativa, a fronte di un corrispettivo da concordare, e' tenuto a predisporre una o piu' strutture di contenimento delle infrastrutture digitali da utilizzare, in tempi successivi, anche da parte di altri operatori. 4. L'Ente operatore deve osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare.