Art. 12 
 
                    Obblighi dell'Ente operatore 
 
  1. L'Ente  operatore,  nell'attuazione  del  presente  decreto,  e'
tenuto al rispetto di tutte le procedure autorizzative  previste  dal
Codice della Strada e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 
  2. Nel caso in cui l'installazione  delle  infrastrutture  digitali
richieda la realizzazione  di  scavi  o  comunque  di  opere  civili,
unitamente  all'istanza  necessaria  per   l'autorizzazione   firmata
digitalmente, l'Ente operatore deve presentare il  progetto,  inviato
via  PEC,  ai  sensi  dell'art.  88,  comma  6   del   Codice   delle
comunicazioni elettroniche, in formato digitale  rieditabile  firmato
digitalmente. L'Ente operatore e' tenuto a fornire delle  stampe  del
progetto, qualora l'Ente gestore della strada ne faccia richiesta. Al
termine dei lavori l'Ente operatore deve trasmettere all'Ente gestore
in formato digitale rieditabile gli elaborati finali  descrittivi  di
quanto realizzato. 
  3. L'Ente operatore, su apposita richiesta dell'Ente gestore  della
strada effettuata in fase autorizzativa, a fronte di un corrispettivo
da concordare, e' tenuto  a  predisporre  una  o  piu'  strutture  di
contenimento delle infrastrutture digitali da  utilizzare,  in  tempi
successivi, anche da parte di altri operatori. 
  4.  L'Ente  operatore  deve  osservare  ed  ottemperare   eventuali
ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore  della  strada  in
fase  autorizzativa,  dettate   da   ragioni   di   sicurezza   della
circolazione stradale ed in funzione della  tipologia  dell'opera  da
realizzare.