Art. 13 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto puo' essere aggiornato con cadenza  biennale
in funzione delle risultanze  della  sua  prima  attuazione  e  degli
eventuali sviluppi delle tecnologie di scavo. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai  lavori
di posa in opera delle infrastrutture  digitali  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati  autorizzati,
da parte dell'Ente gestore della strada. 
  3. Il presente decreto entra il vigore  il  15°  giorno  successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 1° ottobre 2013 
 
                                                   Il Ministro 
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Zanonato 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Lupi