Art. 6 
 
Posizionamento trasversale delle infrastrutture  digitali  in  ambito
                             extraurbano 
 
  1.   Gli   attraversamenti   di   infrastrutture    stradali    con
infrastrutture  digitali  devono  essere  effettuati  preferibilmente
utilizzando gli alloggiamenti disponibili eventualmente gia' presenti
nel raggio di 200 metri per le autostrade  e  le  strade  extraurbane
principali, e nel raggio di  100  metri  per  le  strade  extraurbane
secondarie e locali. 
  2. Nelle autostrade  e  nelle  strade  extraurbane  principali,  in
assenza degli  alloggiamenti  disponibili  di  cui  al  comma  1,  le
infrastrutture   digitali   devono   essere    installate    mediante
perforazioni orizzontali, in coerenza con quanto disposto dal comma 5
dell'art. 5 e dall'art. 7. 
  3. Nelle strade extraurbane secondarie e locali, in  assenza  degli
alloggiamenti disponibili  di  cui  al  comma  1,  le  infrastrutture
digitali possono essere installate mediante  tecnologie  di  scavo  a
limitato impatto ambientale, in  coerenza  con  quanto  disposto  dal
comma 5 dell'art. 5  e  dagli  articoli  7  e  8,  o  mediante  scavo
tradizionale in coerenza con quanto disposto all'art. 9.