IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 174 che prevede che il  Ministero  della  salute,  a  seguito  dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2013/6/UE  della  Commissione  del  20  febbraio
2013,  che  ha  iscritto  il  diflubenzuron  come  principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione  del  diflubenzuron,  per  il
tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati  al
controllo degli altri artropodi»,  e'  il  1°  febbraio  2015  e  che
pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione  sul  mercato  degli
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, aventi come unica sostanza attiva il diflubenzuron, per il
tipo di prodotto 18, e' subordinata al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174
e successive modificazioni; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/6/UE,  e'
possibile  che  prodotti  contenenti  il  diflubenzuron  come   unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/6/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il diflubenzuron e' il 31 gennaio 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi  e  prodotti
destinati  al  controllo  degli   altri   artropodi   contenenti   il
diflubenzuron gia' presenti  sul  mercato  come  prodotti  di  libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  174  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il  diflubenzuron  rientranti  nella  categoria
degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo  degli
altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria degli «Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi» e che  contengono  come
unica sostanza attiva il diflubenzuron non possono essere immessi sul
mercato dopo il 31 gennaio 2017  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti il diflubenzuron impiegati  come
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/6/UE della Commissione  del
20 febbraio 2013, il diflubenzuron e' qualificato sostanza biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2013/6/UE ha iscritto la sostanza  diflubenzuron
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2015,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all'allegato  IV
del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  contenenti  il
principio  attivo  diflubenzuron  come  unica  sostanza  attiva,   e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3  del
medesimo decreto legislativo.