IL CAPO DIPARTIMENTO 
                         dell comunicazioni 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'art. 4  (Attuazione  del  Capo  II  del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e
le apparecchiature terminali  di  telecomunicazioni  e  il  reciproco
riconoscimento della loro conformita'; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,  di  attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio  e  le
apparecchiature  terminali  di  telecomunicazioni  e   il   reciproco
riconoscimento della loro conformita'; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,  che
dispone che l'ex Ministero delle comunicazioni designa gli  organismi
ai sensi del citato decreto; 
  Vista l'ordinanza del segretario generale dell'ex  Ministero  delle
comunicazioni del 6 giugno 2006,  nella  quale,  tra  l'altro,  viene
indicata la durata di tre anni per la  designazione  degli  organismi
notificati, di cui all'articolo  del  decreto  legislativo  9  maggio
2001, n. 269; 
  Vista l'ordinanza di questo capo Dipartimento per le  comunicazioni
dell'8 luglio 2009, nella quale, tra l'altro, e' stata confermata  la
durata per la designazione degli organismi notificati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  2008
n. 197, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto 7  maggio  2009,  recante  l'individuazione  degli
uffici di livello  dirigenziale  non  generale  nel  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006,
concernente la determinazione delle tariffe  ai  sensi  dell'art.  47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto del  Ministero  delle  comunicazioni  15  febbraio
2006, relativo  all'individuazione  delle  prestazioni  eseguite  dal
Ministero delle comunicazioni per conto terzi; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22  dicembre  2009  «Designazione  di  "Accredia''
quale unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano
di accreditamento - ACCREDIA, il compito di rilasciare accreditamenti
in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO  IEC  17020,  17021,  17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle  Guide  europee  di  riferimento,  ove
applicabili, agli  organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del  15  dicembre   2004   concernente   il   riavvicinamento   delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
  Vista la convenzione, del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero
dello sviluppo economico  ha  rinnovato  l'affidamento  all'Organismo
nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA del compito di cui al
visto precedente; 
  Vista la convenzione,  del  17  novembre  2011,  con  la  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico   ha   affidato   all'Organismo
nazionale  italiano  di  accreditamento  -  ACCREDIA  il  compito  di
rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI  CEI  EN  ISO
IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee
di  riferimento,  ove  applicabili,  agli  organismi  incaricati   di
svolgere attivita' di  valutazione  della  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza della  direttiva  1999/05/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio   del   9   marzo   1999   relativa   alle
apparecchiature    radio,    le    apparecchiature    terminali    di
telecomunicazione  ed  il   reciproco   riconoscimento   delle   loro
conformita'; 
  Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per
gli organismi notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in
data 30 luglio 2013 n. DC2013UTL467, con la quale e' rilasciato  alla
Eurofins Modulo Uno S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI  CEI  EN
45011:1999 per la direttiva 19995/05/CE; 
  Vista la  domanda  di  rinnovo  di  riconoscimento  come  organismo
notificato presentata dalla  societa'  Eurofins  Modulo  Uno  S.p.A.,
datata 24 luglio 2013 e pervenuta in data  8  agosto  2013,  ai  fini
della relativa autorizzazione a svolgere attivita' di valutazione  di
conformita' di cui alla direttiva 1999/05/CE, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' Eurofins Modulo  Uno  S.p.A.,  con  sede  legale  ed
operativa in via Courgne', 21, Torino, e' autorizzata  ad  effettuare
la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 1999/05/CE per
le  apparecchiature  radio  e   le   apparecchiature   terminali   di
telecomunicazioni,  relativamente  alle  procedure  riportate   negli
allettati III, IV e V della citata direttiva. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9  maggio
2001, n. 269 citato.