Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente comunicata alla Divisione II  -  Controllo  emissioni
radioelettriche,  vigilanza  sul  mercato  degli   apparati.   Affari
generali - Direzione generale per la pianificazione e gestione  dello
spettro  radioelettrico  -  Dipartimento  per  le  comunicazioni  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'organismo,
rilevante ai fini del mantenimento  dell'accreditamento  deve  essere
tempestivamente comunicata ad Accredia. 
  3. L'organismo mette a disposizione della Divisione II, ai fini  di
controllo dell'attivita' di  certificazione,  un  accesso  telematico
alla  propria  banca  dati  relativa  alle   certificazioni   emesse,
ritirate, sospese o negate.