Art. 2 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali - Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico - Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L'organismo mette a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.