(( Art. 10 bis 
 
Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la  bandiera  del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in grado di essere prontamente  individuato  nell'espletamento  delle
attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  norme
riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  altresi'  determinate  le
caratteristiche della  bandiera  d'istituto  del  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' le relative modalita' d'uso e custodia. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per la rubrica della legge n. 225 del 1992,  si  vedano
          le note riportate all'articolo 10.