(( Art. 10 bis Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi Per la rubrica della legge n. 225 del 1992, si vedano le note riportate all'articolo 10.