Art. 11 
 
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 
 
  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile»
- Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico»  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  «Soccorso  Civile»,  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  (( 4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite  le  seguenti:
«e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  b) dopo le parole:  «finalita'  di  giustizia,»  sono  inserite  le
seguenti: «di soccorso pubblico,». 
  4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo  48  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine  operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,  funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico». )) 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e  le  forze  di  polizia»
sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente.»; 
    c) all'articolo 73, dopo  il  comma  5,  e'  ((  aggiunto  ))  il
seguente: 
      «5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al  comma  5  possono  essere  ef-fettuate  direttamente  dal   Corpo
nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per la rubrica della legge n. 225 del 1992,  si  vedano
          le note riportate all'articolo 10. 
              Per l'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge  n.
          225 del 2010, si vedano le note riportate all'articolo 10. 
              Si  riporta,  per   completezza,   il   testo   vigente
          dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei
          cittadini,  per  assicurare  la  funzionalita'  del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre  strutture
          dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
          Fondo nazionale per il Servizio civile): 
              «Art. 5. (Disposizioni in materia  di  Fondo  nazionale
          per  il  servizio  civile  e   di   sportelli   unici   per
          l'immigrazione) 
              1. Le somme del Fondo di rotazione per la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive  e  dell'usura  di  cui  all'articolo  2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di   ogni
          esercizio  finanziario  ed  accertate,  con   decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  riassegnate,  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  al  Fondo
          di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
          esigenze dei Ministeri. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo degli articoli 40 e 48 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 40. Gestione dei beni sequestrati 
              1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali
          della gestione dei beni  sequestrati,  anche  tenuto  conto
          degli indirizzi e delle linee guida adottati dal  Consiglio
          direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,
          comma 4, lettera a). 
              2. Il giudice delegato  puo'  adottare,  nei  confronti
          della  persona  sottoposta  alla  procedura  e  della   sua
          famiglia, i provvedimenti  indicati  nell'articolo  47  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
          modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
          Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
          il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri
          inerenti l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione  di
          regresso. 
              3.  L'amministratore  giudiziario  non  puo'  stare  in
          giudizio,  ne'  contrarre  mutui,  stipulare   transazioni,
          compromessi,  fideiussioni,  concedere  ipoteche,  alienare
          immobili   e   compiere   altri   atti   di   straordinaria
          amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi  senza
          autorizzazione scritta del giudice delegato. 
              4. Avverso  gli  atti  dell'amministratore  giudiziario
          compiuti in violazione del presente  decreto,  il  pubblico
          ministero, il proposto e  ogni  altro  interessato  possono
          avanzare reclamo, nel termine perentorio di  dieci  giorni,
          al giudice delegato che, entro i dieci  giorni  successivi,
          provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del  codice
          di procedura civile. 
              5. In caso di sequestro di beni in comunione  indivisa,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere
          nominato amministratore della comunione. 
              5-bis. I beni mobili  sequestrati,  anche  iscritti  in
          pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
          custodia giudiziale agli organi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco che  ne  facciano  richiesta
          per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per  esigenze
          di polizia  giudiziaria,  ovvero  possono  essere  affidati
          all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti  pubblici
          non  economici  e  enti  territoriali  per   finalita'   di
          giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o  di
          tutela ambientale. 
              5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca
          del  sequestro  ed  alle   conseguenti   restituzioni,   su
          richiesta dell'amministratore giudiziario  o  dell'Agenzia,
          decorsi trenta giorni dal deposito della relazione  di  cui
          all'articolo 36, puo' destinare alla vendita i beni  mobili
          sottoposti a sequestro se gli  stessi  non  possono  essere
          amministrati  senza  pericolo  di   deterioramento   o   di
          rilevanti  diseconomie.  Se  i  beni  mobili  sottoposti  a
          sequestro   sono    privi    di    valore,    improduttivi,
          oggettivamente  inutilizzabili   e   non   alienabili,   il
          tribunale  puo'   procedere   alla   loro   distruzione   o
          demolizione. 
              5-quater. I proventi derivanti dalla vendita  dei  beni
          di cui al comma 5-ter affluiscono,  al  netto  delle  spese
          sostenute, al Fondo  unico  giustizia  per  essere  versati
          all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
          riassegnati,  nei  limiti  e  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 2, comma 7,  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre  2008,  n.
          181, nella misura del 50 per cento secondo le  destinazioni
          previste dal  predetto  articolo  2,  comma  7,  e  per  il
          restante 50 per cento allo stato di previsione della  spesa
          del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
          li  destina  prioritariamente  alle  finalita'  sociali   e
          produttive. 
              5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca
          dei beni di cui al comma  5-ter,  dispone  la  restituzione
          all'avente diritto dei  proventi  versati  al  Fondo  unico
          giustizia in relazione  alla  vendita  dei  medesimi  beni,
          oltre  agli  interessi  maturati  sui   medesimi   proventi
          computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
          30 luglio 2009, n. 127.» 
              «Art. 48. (Destinazione dei beni e delle somme) 
              1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
              a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati  o  che
          non debbano essere utilizzate  per  il  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
              b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso; 
              c)  le  somme  derivanti  dal  recupero   dei   crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
              2. La disposizione del comma  1  non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
              3. I beni immobili sono: 
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
              b)  mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura; 
              d) trasferiti al patrimonio del comune  ove  l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo  74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni  di  cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
              5. I beni di cui al comma 3, di cui non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e  dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla  data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          indicato al terzo periodo, il prezzo minimo  della  vendita
          non puo', comunque, essere determinato in misura  inferiore
          all'80 per cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto
          salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
          vendita e' effettuata agli  enti  pubblici  aventi  tra  le
          altre     finalita'     istituzionali     anche      quella
          dell'investimento    nel    settore    immobiliare,    alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
              6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
          Forze di polizia possono  costituire  cooperative  edilizie
          alle  quali  e'  riconosciuto   il   diritto   di   opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 5. 
              7.  Gli  enti  territoriali   possono   esercitare   la
          prelazione all'acquisto dei beni di cui  al  comma  5.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'  e
          le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del
          presente  comma.  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto
          regolamento e' comunque possibile  procedere  alla  vendita
          dei beni. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
              a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
              b) alla vendita, per un corrispettivo non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
              c) alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
              10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui  al
          comma 5, al netto delle spese per la gestione e la  vendita
          degli stessi, affluiscono  al  Fondo  unico  giustizia  per
          essere  riassegnati,  previo  versamento  all'entrata   del
          bilancio dello Stato, nella misura  del  50  per  cento  al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
          del  50  per  cento,  al  Ministero  della  giustizia,  per
          assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
          giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
          con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 
              11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
              12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o  ad  associazioni  di
          volontariato che operano nel sociale. 
              12-bis. Sono destinati  in  via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
              13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
          dei commi 3 e 8 del presente articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
              14. I trasferimenti e le cessioni di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
              15.  Quando  risulti  che  i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma  4,
          71,  comma  13-bis,  e  73,  comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  recante:  "Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro":. 
              «Art.  8.  (Sistema  informativo   nazionale   per   la
          prevenzione nei luoghi di lavoro) 
              (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  180  giorni  dalla
          data  dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, vengono definite le  regole  tecniche  per  la
          realizzazione ed il  funzionamento  del  SINP,  nonche'  le
          regole per  il  trattamento  dei  dati.  Tali  regole  sono
          definite  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come  modificato  ed
          integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  e
          dei  contenuti  del  Protocollo  di  intesa   sul   Sistema
          informativo nazionale  integrato  per  la  prevenzione  nei
          luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
          le speciali modalita' con le  quali  le  forze  armate,  le
          forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          partecipano  al  sistema  informativo  relativamente   alle
          attivita' operative e addestrative. Per tale  finalita'  e'
          acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,  dell'interno
          e dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).» 
              «Art. 71. (Obblighi del datore di lavoro) 
              (Omissis). 
              13-bis.  Al  fine  di  garantire   la   continuita'   e
          l'efficienza  dei  servizi  di  soccorso  pubblico   e   di
          prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare  direttamente  le
          verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle
          attrezzature riportate nell'allegato VII di cui  dispone  a
          titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco provvede a  tali  adempimenti  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              (Omissis).»; 
              «Art. 73. (Informazione, formazione e addestramento) 
              (Omissis). 
              5-bis.  Al  fine  di   garantire   la   continuita'   e
          l'efficienza  dei  servizi  di  soccorso  pubblico   e   di
          prevenzione ed estinzione degli incendi,  la  formazione  e
          l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5
          possono essere effettuate direttamente dal Corpo  nazionale
          medesimo, con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.».