(( Art. 11 bis 
 
                 Interventi a favore della montagna 
 
  1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno  ai
sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, pari a 1 milione di  euro,  sono  utilizzate  per  attivita'  di
progettazione preliminare di interventi pilota per  la  realizzazione
di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e
per la promozione dell'uso delle energie alternative. A  tale  scopo,
le risorse sono assegnate con decreto del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani  (UNCEM),
che indicano i  comuni  con  maggiore  rischio  idrogeologico  e  con
maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del  territorio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  319,  della
          citata legge n. 228 del 2012 : 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il  Fondo
          nazionale integrativo per i  comuni  montani,  classificati
          interamente montani di cui all'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
          e 6 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2014  da
          destinare al finanziamento dei progetti  di  cui  al  comma
          321. 
              (Omissis).»;