(( Art. 11 bis Interventi a favore della montagna 1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 319, della citata legge n. 228 del 2012 : «Art. 1. (Omissis). 319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321. (Omissis).»;