(( Art. 12 bis 
 
            Disposizioni finanziarie per gli enti locali 
 
  1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato  il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro  il
termine massimo del 30 novembre 2013». 
    
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  381,  della
          citata  legge  n.  228  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre  2013
          il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
          degli enti locali di cui all'articolo 151 del  Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove  il
          bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
          per l'anno 2013 e' facoltativa  l'adozione  della  delibera
          consiliare di cui all'articolo 193,  comma  2,  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000.
          Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato  il
          bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata
          entro il termine massimo del 30 novembre 2013. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  31
          dicembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
              (Omissis).».