Art. 2 
 
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i delitti contro la persona 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 101, comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Al  momento  dell'acquisizione  della  notizia  di
reato il pubblico ministero e la  polizia  giudiziaria  informano  la
persona offesa dal reato di  tale  facolta'.  La  persona  offesa  e'
altresi' informata della possibilita' dell'accesso  al  patrocinio  a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni."; 
    0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta 
  la seguente: 
  "f-quater)  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  del   codice
penale"; )) 
    a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571,"  ((  sono
inserite le seguenti: "582, limitatamente  alle  ipotesi  procedibili
d'ufficio o comunque aggravate," )), le parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: " (( ,609-octies e 612, secondo comma,"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita'
di controllo previste all'articolo 275-bis"; )) 
      (( a-bis) all'articolo 282-quater, comma  1,  e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:   "Quando   l'imputato   si   sottopone
positivamente  ad  un  programma  di   prevenzione   della   violenza
organizzato  dai  servizi  socio-assistenziali  del  territorio,   il
responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero
e al giudice ai fini della valutazione ai  sensi  dell'articolo  299,
comma 2"; )) 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli articoli 282-bis, (( 282-ter, 283, 284, 285  e  286,  applicate
nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona,  devono  essere  immediatamente  comunicati,  a  cura  della
polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e )) al difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia
stata proposta in sede di interrogatorio  di  garanzia,  deve  essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.  Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.  Decorso  il
predetto termine il giudice procede."; )) 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; 
    b-bis) all'articolo 350, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis"; 
    b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le  parole:  "previsti
dagli articoli" e' inserita la  seguente:  "572,"  e  le  parole:  "e
609-undecies" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  609-undecies  e
612-bis"; )) 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione  del  pubblico  ministero,  ((  scritta,  oppure  resa
oralmente e  confermata  per  iscritto,  o  per  via  telematica,  ))
l'allontanamento urgente dalla  casa  familiare  con  il  divieto  di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona  offesa,
nei confronti di chi  e'  colto  in  flagranza  dei  delitti  di  cui
all'articolo 282-bis, comma 6,  ove  sussistano  fondati  motivi  per
ritenere che le condotte criminose possano essere  reiterate  ponendo
in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica
della persona  offesa.  ((  La  polizia  giudiziaria  provvede  senza
ritardo  all'adempimento  degli  obblighi  di  informazione  previsti
dall'articolo  11  del  decreto-legge  23  febbraio  2009,   n.   11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38,  e
successive modificazioni.". )) 
    2. Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  di  cui
dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. (( Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 381, comma  3.  Della  dichiarazione
orale di  querela  si  da'  atto  nel  verbale  delle  operazioni  di
allontanamento"; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli"
e' inserita la seguente: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e  590,  terzo
comma," sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  590,  terzo  comma,  e
612-bis"; )) 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"(( 3-bis. Per i delitti  commessi  con  violenza  alla  persona  )),
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il  termine  di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    (( h) all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole  "e  al
difensore", sono inserite le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per i reati di cui agli articoli 572 e  612-bis  del  codice  penale,
anche al difensore della persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,
alla persona offesa"; 
    h-bis) all'articolo 449, comma  5,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata  d'urgenza
dalla casa familiare  ai  sensi  dell'articolo  384-bis,  la  polizia
giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico  ministero,
alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la  contestuale
convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che
cio' pregiudichi gravemente le  indagini.  In  tal  caso  la  polizia
giudiziaria  provvede  comunque,  entro  il  medesimo  termine,  alla
citazione  per  l'udienza  di   convalida   indicata   dal   pubblico
ministero." )) 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli"  e'  inserita
la seguente: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014  si
provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e  400.000  euro
per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a  400.000
euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  15,  comma  5,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  ((  4-bis  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni,  dopo
le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma  perseguibili  a
querela di parte» sono inserite le seguenti:  «,  ad  esclusione  dei
fatti commessi contro uno dei soggetti  elencati  dall'articolo  577,
secondo comma, ovvero contro il convivente.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 101, comma 1, 266,  comma  1,
          282-bis, comma 6, 282-quater, comma 1, 299, commi 2-bis,  3
          e 4-bis, 350, comma 1, 351, 1-ter, 380, 398,  comma  5-bis,
          406, comma 2-ter, 408, comma 3-bis,  415-bis,  comma  1,  e
          449,  comma  5,  del  codice  di  procedura  penale,   come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 101. (Difensore della persona offesa). 
              1. La persona offesa dal  reato,  per  l'esercizio  dei
          diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo'  nominare
          un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.
          Al momento dell'acquisizione  della  notizia  di  reato  il
          pubblico ministero e la polizia  giudiziaria  informano  la
          persona offesa dal  reato  di  tale  facolta'.  La  persona
          offesa   e'   altresi'   informata    della    possibilita'
          dell'accesso al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi
          dell'articolo  76  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30  maggio   2002,   n.   115,   e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).» 
              «Art. 266. (Limiti di ammissibilita'.) 
              1. L'intercettazione di conversazioni  o  comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati. 
              a) delitti non colposi per i quali e' prevista la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
              b) delitti contro la  pubblica  amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
              c)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
              d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
              e) delitti di contrabbando; 
              f)  reati  di  ingiuria,   minaccia,   usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
              f-bis) delitti previsti  dall'articolo  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del  medesimo
          codice; 
              f-ter) delitti previsti dagli articoli 444,  473,  474,
          515, 516 e 517-quater del codice penale; 
              f-quater) delitto previsto  dall'articolo  612-bis  del
          codice penale. 
              (Omissis).» 
              «Art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare) 
              (Omissis). 
              6. Qualora si proceda  per  uno  dei  delitti  previsti
          dagli articoli 570, 571, 582,  limitatamente  alle  ipotesi
          procedibili d'ufficio o comunque aggravate,  600,  600-bis,
          600-ter,  600-quater,  600-septies.1,  600-septies.2,  601,
          602,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies  e  612,  secondo  comma,  del  codice   penale,
          commesso in danno dei prossimi congiunti o del  convivente,
          la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti
          di pena previsti dall'articolo 280, anche con le  modalita'
          di controllo previste all'articolo 275-bis. » 
              «Art. 282-quater. (Obblighi di comunicazione) 
              1. I provvedimenti  di  cui  agli  articoli  282-bis  e
          282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza
          competente,   ai   fini   dell'eventuale    adozione    dei
          provvedimenti in materia di armi  e  munizioni.  Essi  sono
          altresi'  comunicati  alla  parte  offesa  e   ai   servizi
          socio-assistenziali del territorio.  Quando  l'imputato  si
          sottopone positivamente  ad  un  programma  di  prevenzione
          della violenza organizzato dai servizi  socio-assistenziali
          del  territorio,  il  responsabile  del  servizio  ne   da'
          comunicazione al pubblico ministero ed al giudice  ai  fini
          della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. » 
              «Art. 299. (Revoca e sostituzione delle misure) 
              (Omissis). 
              2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  relativi
          alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,  283,
          284, 285  e  286,  applicate  nei  procedimenti  aventi  ad
          oggetto delitti commessi con violenza alla persona,  devono
          essere immediatamente  comunicati,  a  cura  della  polizia
          giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al  difensore
          della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
          offesa. 
              3. Il pubblico ministero  e  l'imputato  richiedono  la
          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale
          provvede con ordinanza entro  cinque  giorni  dal  deposito
          della richiesta. La richiesta di revoca o  di  sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta  in
          sede   di   interrogatorio   di   garanzia,   deve   essere
          contestualmente notificata, a cura della parte  richiedente
          ed a pena di inammissibilita', presso  il  difensore  della
          persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,  alla  persona
          offesa, salvo che  in  quest'ultimo  caso  essa  non  abbia
          provveduto a di-chiarare o eleggere domicilio. Il difensore
          e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
          notifica, presentare memorie ai  sensi  dell'articolo  121.
          Decorso il predetto termine il giudice procede. Il  giudice
          provvede anche di ufficio  quando  assume  l'interrogatorio
          della persona in stato di custodia cautelare  o  quando  e'
          richiesto  della  proroga  del  termine  per  le   indagini
          preliminari  o  dell'assunzione  di  incidente   probatorio
          ovvero  quando  procede  all'udienza   preliminare   o   al
          giudizio. 
              (Omissis). 
              4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,  se
          l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della  misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non  e'
          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula  le
          proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo,  deve  essere  contestualmente
          notificata, a cura della parte richiedente  ed  a  pena  di
          inammissibilita', presso il difensore della persona  offesa
          o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
          quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare  o
          eleggere domicilio» 
              (Omissis). » 
              «Art. 350. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui
          confronti vengono svolte le indagini) 
              1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria  assumono,  con
          le   modalita'   previste   dall'articolo   64,    sommarie
          informazioni utili per le investigazioni dalla persona  nei
          cui confronti vengono svolte le indagini che non  si  trovi
          in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e
          nei casi di cui all'articolo 384-bis. 
              (Omissis).» 
              «Art. 351. (Altre sommarie informazioni) 
              (Omissis). 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
          sommarie  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile, nominato dal pubblico ministero.» 
              «Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato , per il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo 600 [c.p. 600]  ,  delitto  di  prostituzione
          minorile  previsto  dall'articolo  600-bis,  primo   comma,
          delitto  di  pornografia  minorile  previsto  dall'articolo
          600-ter, commi  primo  e  secondo,  anche  se  relativo  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,  e
          delitto di iniziative turistiche  volte  allo  sfruttamento
          della   prostituzione   minorile   previsto   dall'articolo
          600-quinquies del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che
          ricorra la circostanza prevista dal comma  5  del  medesimo
          articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416 commi 1  e  3  del  codice  penale  ,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.» 
              «Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di  incidente
          probatorio) 
              (Omissis ). 
              5-bis. Nel caso di indagini che riguardino  ipotesi  di
          reato previste dagli articoli 572, 600,  600-bis,  600-ter,
          anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   601,   602,
          609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-octies,  609-undecies  e
          612-bis del codice penale, il giudice, ove fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano  minorenni,
          con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,  il
          tempo e le modalita' particolari attraverso  cui  procedere
          all'incidente probatorio,  quando  le  esigenze  di  tutela
          delle persone lo rendono necessario  od  opportuno.  A  tal
          fine l'udienza puo' svolgersi anche in  luogo  diverso  dal
          tribunale,  avvalendosi  il  giudice,  ove   esistano,   di
          strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza,
          presso    l'abitazione    della     persona     interessata
          all'assunzione della prova. Le  dichiarazioni  testimoniali
          debbono  essere  documentate  integralmente  con  mezzi  di
          riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si  verifica
          una indisponibilita' di  strumenti  di  riproduzione  o  di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti .» 
              «Art. 406. (Proroga del termine) 
              (Omissis). 
              2-ter. Qualora si proceda  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli 572, 589,  secondo  comma,  590,  terzo  comma,  e
          612-bis del codice penale, la proroga di  cui  al  comma  1
          puo' essere concessa per non piu' di una volta. 
              (Omissis).» 
              «Articolo  408.   (Richiesta   di   archiviazione   per
          infondatezza della notizia di reato). 
              (omissis) 
              3-bis.  Per  i  delitti  commessi  con  violenza   alla
          persona, l'avviso della richiesta di  archiviazione  e'  in
          ogni caso notificato, a cura del pubblico  ministero,  alla
          persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a
          venti giorni.» 
              «Art. 415-bis. (Avviso all'indagato  della  conclusione
          delle indagini preliminari) 
              1. Prima della scadenza del termine previsto dal  comma
          2  dell'articolo  405,  anche  se  prorogato,  il  pubblico
          ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione
          ai sensi degli articoli  408  e  411,  fa  notificare  alla
          persona sottoposta alle indagini e  al  difensore  nonche',
          quando si procede per i reati di cui agli  articoli  572  e
          612-bis del codice penale, anche al difensore della persona
          offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso
          della conclusione delle indagini preliminari. 
              (Omissis).». 
              «Art. 449. (Casi e modi del giudizio direttissimo). 
              (Omissis). 
              5. Il pubblico ministero procede  inoltre  al  giudizio
          direttissimo, salvo  che  cio'  pregiudichi  gravemente  le
          indagini,  nei  confronti  della  persona  che  nel   corso
          dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato  libero
          e' citato a comparire  a  una  udienza  non  successiva  al
          trentesimo  giorno  dalla  iscrizione  nel  registro  delle
          notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
          per il fatto per cui si procede e'  presentato  all'udienza
          entro il medesimo termine.  Quando  una  persona  e'  stata
          allontanata  d'urgenza  dalla  casa  familiare   ai   sensi
          dell'articolo  384-bis,   la   polizia   giudiziaria   puo'
          provvedere, su disposizione del  pubblico  ministero,  alla
          sua  citazione  per  il  giudizio  direttissimo  e  per  la
          contestuale  convalida  dell'arresto  entro  le  successive
          quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi  gravemente  le
          indagini. In  tal  caso  la  polizia  giudiziaria  provvede
          comunque, entro il medesimo  termine,  alla  citazione  per
          l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero. 
              (Omissis) .». 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  498,  commi
          4-ter e 4-quater, del  codice  di  procedura  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni) 
              (Omissis). 
              4-ter. Quando si  procede  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del  minore
          vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo  di  mente
          vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o  del
          suo  difensore,  mediante  l'uso  di  un   vetro   specchio
          unitamente ad un impianto citofonico. 
              4-quater. Quando si procede per i  reati  previsti  dal
          comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice
          assicura che l'esame venga  condotto  anche  tenendo  conto
          della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa   persona
          offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede,
          e  ove  ritenuto  opportuno,  dispone,  a  richiesta  della
          persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita'
          protette.». 
              Per il testo dell'articolo 11 del decreto-legge  n.  11
          del 2009 , si vedano le note riportate all'articolo 1. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 381, comma 3,
          del codice di procedura penale: 
              «Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza) 
              (Omissis). 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              (Omissis). ». 
              Gli articoli da 385  a  391  del  codice  di  procedura
          penale sono contenuti nel Titolo VI che reca:  "Arresto  in
          flagranza e fermo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 132-bis, comma 1, del
          decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza  e
          trattazione dei processi) 
              1. Nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza  e  nella
          trattazione  dei  processi  e'  assicurata   la   priorita'
          assoluta: 
              a) ai processi relativi ai delitti di cui  all'articolo
          407, comma 2, lettera  a),  del  codice  e  ai  delitti  di
          criminalita' organizzata, anche terroristica; 
              a-bis) ai delitti previsti  dagli  articoli  572  e  da
          609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale; 
              b)  ai  processi  relativi  ai  delitti   commessi   in
          violazione delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in  materia
          di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione  non
          inferiore nel massimo a quattro anni; 
              c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per
          reato diverso da quello per cui si procede; 
              d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto
          ad arresto o a fermo di  indiziato  di  delitto,  ovvero  a
          misura  cautelare  personale,  anche  revocata  o  la   cui
          efficacia sia cessata; 
              e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva,  ai
          sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
              f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e
          con giudizio immediato. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 4-ter,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in  materia  di  spese  di  giustizia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) 
              (Omissis). 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          572, 583-bis, 612-bis, 609-bis, 609-quater e  609-octies  e
          612-bis, nonche', ove commessi  in  danno  di  minori,  dai
          reati  di  cui  agli  articoli   600,   600-bis,   600-ter,
          600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e  609-undecies  del
          codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio  anche  in
          deroga  ai  limiti  di  reddito   previsti   dal   presente
          decreto.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274  (Disposizioni
          sulla competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Competenza per materia) 
              1. Il giudice di pace e' competente: 
              a) per i delitti consumati  o  tentati  previsti  dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo  comma  perseguibili  a  querela  di  parte,   590,
          limitatamente alle fattispecie perseguibili  a  querela  di
          parte, ad esclusione dei  fatti  commessi  contro  uno  dei
          soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma,  ovvero
          contro il convivente  e  ad  esclusione  delle  fattispecie
          connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano
          determinato una malattia  professionale  quando,  nei  casi
          anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a  venti
          giorni, nonche' ad  esclusione  delle  fattispecie  di  cui
          all'articolo 590, terzo comma, quando si  tratta  di  fatto
          commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
          dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto   di
          sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,  primo  e
          secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,  632,  salvo
          che ricorra l'ipotesi di  cui  all'articolo  639-bis,  633,
          primo  comma,  salvo   che   ricorra   l'ipotesi   di   cui
          all'articolo 639-bis, 635,  primo  comma,  636,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all'articolo  639-bis,  637,  638,
          primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale; 
              b) per le contravvenzioni previste dagli articoli  689,
          690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 
              (Omissis).».