Art. 3 
 
 
      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 
 
  1. Nei casi in cui alle forze  dell'ordine  sia  segnalato,  ((  in
forma non anonima )), un fatto che debba ritenersi  riconducibile  ((
ai reati di cui  agli  articoli  581,  nonche'  582,  secondo  comma,
consumato o tentato, del codice penale, ))  nell'ambito  di  violenza
domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo'  procedere,
assunte  le   informazioni   necessarie   da   parte   degli   organi
investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
si intendono per violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi  ovvero
non  episodici,  ))  di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica  o
economica che si verificano all'interno della famiglia o  del  nucleo
familiare (( o tra persone legate, attualmente o in  passato,  da  un
vincolo  di   matrimonio   o   da   una   relazione   affettiva,   ))
indipendentemente dal fatto che l'autore di  tali  atti  condivida  o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
((  come  modificato  dal  presente  decreto  )).  Il  questore  puo'
richiedere al  prefetto  del  luogo  di  residenza  del  destinatario
dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione  della
patente di guida per un periodo  da  uno  a  tre  mesi.  Il  prefetto
dispone la sospensione della patente di guida ai sensi  dell'articolo
218 del (( codice della strada, di cui )) al decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della
patente di guida qualora, tenuto conto  delle  condizioni  economiche
del  nucleo   familiare,   risulti   che   le   esigenze   lavorative
dell'interessato non possono essere garantite  con  il  rilascio  del
permesso di cui all'articolo 218, (( comma 2, )) del  citato  decreto
legislativo n. 285 del 1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante, ((
salvo  che  la  segnalazione  risulti  manifestamente  infondata.  La
segnalazione  e'  utilizzabile  soltanto  ai  fini   dell'avvio   del
procedimento. )) 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia (( dei reati di cui agli articoli  581
e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica  di  cui
al comma 1 del presente articolo. 
  5-bis.  Quando  il  questore  procede  all'ammonimento   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  23  febbraio   2009,   n.   11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,
come modificato  dal  presente  decreto,  e  del  presente  articolo,
informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi  disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi  di  salute
mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano  di
cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire  nei  confronti  degli
autori di violenza domestica o di genere. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per completezza, si  riporta  il  testo  vigente  degli
          articoli 581, 582 e 609-bis del codice penale: 
              «Art. 581. (Percosse) 
              Chiunque percuote taluno, se dal fatto non  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione fino a sei  mesi  o
          con la multa fino a euro 309. 
              Tale  disposizione  non  si  applica  quando  la  legge
          considera la violenza  come  elemento  costitutivo  o  come
          circostanza aggravante di un altro reato.» 
              «Art. 582. (Lesione personale) 
              Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
          quale deriva una malattia  nel  corpo  o  nella  mente,  e'
          punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 
              Se la malattia ha una durata  non  superiore  ai  venti
          giorni e non concorre alcuna delle  circostanze  aggravanti
          previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione  di  quelle
          indicate nel numero 1  e  nell'ultima  parte  dell'articolo
          577,  il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa.» 
              «Art. 609-bis. (Violenza sessuale) 
              Chiunque, con violenza o minaccia o mediante  abuso  di
          autorita',  costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti
          sessuali e' punito con la  reclusione  da  cinque  a  dieci
          anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a  compiere
          o subire atti sessuali: 
              1) abusando delle condizioni di inferiorita'  fisica  o
          psichica della persona offesa al momento del fatto; 
              2) traendo in inganno la persona offesa per essersi  il
          colpevole sostituito ad altra persona. 
              Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi.». 
              Per iltesto degli articoli 8 e 11 del decreto-legge  n.
          11 del 2009, si vedano le note riportate all'articolo 1. 
              Si  riporta,  per   completezza,   il   testo   vigente
          dell'articolo 218 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              «Art. 218. (Sanzione accessoria della sospensione della
          patente) 
              1. Nell'ipotesi in cui il presente  codice  prevede  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida per un periodo determinato, la patente  e'
          ritirata dall'agente od organo di polizia  che  accerta  la
          violazione; del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di
          contestazione  della   violazione.   L'agente   accertatore
          rilascia permesso provvisorio  di  guida  limitatamente  al
          periodo necessario a  condurre  il  veicolo  nel  luogo  di
          custodia indicato  dall'interessato,  con  annotazione  sul
          verbale di contestazione. 
              2. L'organo che ha ritirato  la  patente  di  guida  la
          invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque  giorni
          dal  ritiro,  alla  prefettura  del  luogo  della  commessa
          violazione. Entro il termine di cui al  primo  periodo,  il
          conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
          in cui  dalla  commessa  violazione  non  sia  derivato  un
          incidente, puo' presentare istanza al  prefetto  intesa  ad
          ottenere  un  permesso  di  guida,  per  determinate  fasce
          orarie,  e  comunque  di  non  oltre  tre  ore  al  giorno,
          adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
          qualora  risulti   impossibile   o   estremamente   gravoso
          raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi  pubblici  o
          comunque  non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
          situazione che avrebbe dato diritto  alle  agevolazioni  di
          cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
          prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
          di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
          sospensione stessa.  Tale  periodo,  nei  limiti  minimo  e
          massimo fissati da ogni singola norma,  e'  determinato  in
          relazione all'entita' del danno  apportato,  alla  gravita'
          della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
          l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.  Tali   due
          ultimi elementi, unitamente alle  motivazioni  dell'istanza
          di cui al secondo periodo ed alla relativa  documentazione,
          sono altresi' valutati  dal  prefetto  per  decidere  della
          predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
          sospensione e' aumentato di un numero  di  giorni  pari  al
          doppio  delle  complessive  ore  per  le  quali  e'   stata
          autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
          che  eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,
          determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
          e'  notificata  immediatamente  all'interessato,  che  deve
          esibirla ai fini della guida nelle situazioni  autorizzate.
          L'ordinanza e' altresi'  comunicata,  per  i  fini  di  cui
          all'articolo 226, comma 11,  all'anagrafe  degli  abilitati
          alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
          del ritiro. Qualora  l'ordinanza  di  sospensione  non  sia
          emanata nel termine di quindici giorni, il  titolare  della
          patente puo'  ottenerne  la  restituzione  da  parte  della
          prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione
          della patente puo' essere concesso una sola volta. 
              3. Quando le norme del presente codice  dispongono  che
          la durata della  sospensione  della  patente  di  guida  e'
          aumentata a  seguito  di  piu'  violazioni  della  medesima
          disposizione di legge,  l'organo  di  polizia  che  accerta
          l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
          nazionale  degli   abilitati   alla   guida   constata   la
          sussistenza delle precedenti violazioni  procede  ai  sensi
          del comma 1, indicando, anche nel verbale, la  disposizione
          applicata ed il numero  delle  sospensioni  precedentemente
          disposte; si  applica  altresi'  il  comma  2.  Qualora  la
          sussistenza   delle    precedenti    sospensioni    risulti
          successivamente,  l'organo  od  ufficio  che  ne  viene   a
          conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
          a norma del comma 2. 
              4. Al termine del periodo di  sospensione  fissato,  la
          patente   viene   restituita   dal   prefetto.   L'avvenuta
          restituzione e'  comunicata  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati alla guida. 
              5.  Avverso  il  provvedimento  di  sospensione   della
          patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 . 
              6. Chiunque, durante il periodo  di  sospensione  della
          validita'  della  patente,  circola   abusivamente,   anche
          avvalendosi del permesso di guida di  cui  al  comma  2  in
          violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del  prefetto
          con cui il permesso e' stato concesso,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.988 ad euro 7.953. Si applicano  le  sanzioni  accessorie
          della revoca della patente e del fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
          delle violazioni, in luogo  del  fermo  amministrativo,  si
          applica la confisca amministrativa del veicolo.» 
              Si riporta,per  completezza,  il  testo  vigente  degli
          articoli 8 e  113  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,
          recante:  "Nuovo  ordinamento  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza": 
              «Articolo 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). 
              E'  istituito   presso   il   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. 
              (abrogato).» 
              «Art. 113. (Relazione del Ministro dell'interno) 
              Il  Ministro  dell'interno  presenta   annualmente   al
          Parlamento una  relazione  sull'attivita'  delle  forze  di
          polizia  e  sullo  stato  dell'ordine  e  della   sicurezza
          pubblica nel territorio nazionale.». 
              Per il testo dell'articolo 572 del  codice  penale,  si
          vedano le note riportate all'articolo 1.