Art. 4 
 
       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 
 
  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' (( inserito )) il seguente: 
  "Art. 18-bis 
  (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
  "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582,
583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno  dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura  penale,
commessi sul territorio nazionale in ambito  di  violenza  domestica,
siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti  di  uno
straniero ed emerga un  concreto  ed  attuale  pericolo  per  la  sua
incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, ((  con  il  parere
favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero  su  proposta
di quest'ultima, ))  rilascia  un  permesso  di  soggiorno  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla  vittima  di  sottrarsi
alla violenza. Ai  fini  del  presente  articolo,  si  intendono  per
violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, ))
di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica  che   si
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o (( tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio
o da una relazione affettiva,  ))  indipendentemente  dal  fatto  che
l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza
con la vittima. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
  3. Il medesimo permesso di soggiorno  puo'  essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali (( dei centri antiviolenza,  dei  servizi
sociali  territoriali  o  ))  dei   servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. (( Ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'
comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai
sensi del comma 1. )) 
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3  e'  revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai servizi  sociali  di  cui  al  comma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
  (( 4-bis. Nei  confronti  dello  straniero  condannato,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del
presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica,  possono
essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai
sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. )) 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
              Per gli articoli 572 e 612-bis del  codice  penale,  si
          vedano le note riportate all'articolo 1. 
              Per gli articoli 582 e 609-bis del  codice  penale,  si
          vedano le note riportate all'articolo 3. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 583, 583-bis
          e 605 del codice penale: 
              «Art. 583. (Circostanze aggravanti) 
              La  lesione  personale  e'  grave  e  si   applica   la
          reclusione da tre a sette anni : 
              1. se dal  fatto  deriva  una  malattia  che  metta  in
          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia
          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni
          per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
              2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
          senso o di un organo; 
              3. 
              La lesione personale e' gravissima,  e  si  applica  la
          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
              1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
              2. la perdita di un senso; 
              3. la perdita di un arto, o una mutilazione  che  renda
          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
          o della capacita' di procreare,  ovvero  una  permanente  e
          grave difficolta' della favella; 
              4. la deformazione, ovvero lo  sfregio  permanente  del
          viso; 
              5. » 
              «Art. 583-bis.(Pratiche  di  mutilazione  degli  organi
          genitali femminili) 
              Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,  cagiona
          una mutilazione degli organi genitali femminili  e'  punito
          con la reclusione da quattro a dodici  anni.  Ai  fini  del
          presente  articolo,   si   intendono   come   pratiche   di
          mutilazione   degli   organi    genitali    femminili    la
          clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
          altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
              Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
          al fine di menomare  le  funzioni  sessuali,  lesioni  agli
          organi genitali femminili diverse  da  quelle  indicate  al
          primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo  o  nella
          mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.  La
          pena e' diminuita fino a due terzi  se  la  lesione  e'  di
          lieve entita'. 
              La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche  di
          cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
          minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro. 
              La  condanna  ovvero  l'applicazione  della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura  penale  per  il  reato  di  cui  al  presente
          articolo  comporta,  qualora  il  fatto  sia  commesso  dal
          genitore o dal tutore, rispettivamente: 
              1)  la  decadenza  dall'esercizio  della  potesta'  del
          genitore; 
              2)  l'interdizione  perpetua   da   qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          altresi'  quando  il  fatto  e'  commesso   all'estero   da
          cittadino italiano o  da  straniero  residente  in  Italia,
          ovvero in  danno  di  cittadino  italiano  o  di  straniero
          residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito  a
          richiesta del Ministro della giustizia.». 
              Per l'articolo 380 del codice di procedura  penale,  si
          vedano le note riportate all'articolo 1. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale 
              «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».