Art. 5 
 
(( Piano d'azione straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di
                               genere 
 
  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e  adotta,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  un  «Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere», di seguito  denominato  «Piano»,  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano, con  l'obiettivo  di  garantire  azioni  omogenee  nel
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile  anche   attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking  e  delle  esperienze  delle   associazioni   che   svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'   trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano. 
  4. Per il finanziamento  del  Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4  del  medesimo
articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19. (Fondi per le politiche della  famiglia,  per
          le politiche giovanili  e  per  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita') 
              (Omissis). 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita», al quale e' assegnata la somma di  3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.». 
              Il  decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              Si riporta il testo dell'articolo  61,  comma  22,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica) 
              (Omissis). 
              22. Per l'anno 2009,  per  le  esigenze  connesse  alla
          tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio agroforestale, la Polizia di  Stato,  Corpo  dei
          Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo  della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad  effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di spesa pari a 100  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di  euro  per
          l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2010, sulle risorse di cui al  comma  17,  e  quanto  a  60
          milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di
          cui all' articolo 60, comma 8. Tali risorse sono  destinate
          prioritariamente al reclutamento di  personale  proveniente
          dalle  Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle   predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, da adottarsi su proposta dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze,  entro  il  31  marzo  2009,
          secondo le modalita' di cui all' articolo 39, comma  3-ter,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).».