(( Art. 5 bis 
 
         Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2015.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede  annual-mente
a ripartire tra le regioni le risorse  di  cui  al  comma  1  tenendo
conto: 
  a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi
per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
  b) del numero dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati  gia'
esistenti in ogni regione; 
  c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti
in ogni regione; 
  d)  della  necessita'  di  riequilibrare  la  presenza  dei  centri
anti-violenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,  riservando  un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione  di  nuovi  centri  e  di
nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto  dalla
raccomanda-zione Expert Meeting sulla  violenza  contro  le  donne  -
Finlandia, 8- 10 novembre 1999. 
  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da: 
  a) enti locali, in forma singola o associata; 
  b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del  sostegno
e dell'aiuto alle donne vittime di  violenza,  che  abbiano  maturato
esperienze e competenze specifiche in materia di violenza  contro  le
donne, che utilizzino una metodologia  di  accoglienza  basata  sulla
relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
  c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in
forma consorziata. 
  4. I centri antiviolenza  e  le  case-rifugio  operano  in  maniera
integrata con la rete  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali
territoriali, tenendo conto  delle  necessita'  fondamentali  per  la
protezione  delle  persone  che  subiscono  violenza,  anche  qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici. 
  5. Indipendentemente dalle metodologie  di  intervento  adottate  e
dagli specifici profili professionali degli operatori  coinvolti,  la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle  diverse
dimensioni  della  violenza   subita   dalle   persone,   a   livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi'  parte  della  formazione   degli   operatori   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle  dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
  6.  Le  regioni  destinatarie  delle  risorse  oggetto  di  riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro  il  30
giugno di ogni anno, una relazione  sullo  stato  di  utilizzo  delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per  il  testo   dell'articolo   19,   comma   3,   del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ,  si  vedano  le  note
          riportate all'articolo 5. 
              Per  il  testo  dell'articolo   61,   comma   22,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  si  vedano  le  note
          riportate all'articolo 5. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».