Art. 6 
 
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 
 
  1. Al fine di assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse  ((
dell'Unione europea ))  relative  al  Programma  operativo  nazionale
«Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013»,  ((  a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero  dell'interno,  delle
quote di contributi europei )) e  statali  previste  per  il  periodo
2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo  di  cui
al periodo  precedente,  si  provvede,  per  la  parte  europea,  con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore  del
medesimo programma nell'ambito delle procedure previste  dalla  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate,  ferma
restando  per  le  stesse  Forze  l'applicazione,  per  l'anno  2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»; 
    b) le parole «di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione». 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno 2013 ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e  la  somma  di
16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese
sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di   emergenza   umanitaria
verificatosi nel territorio nazionale  in  relazione  all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti  ai  paesi  del  nord  Africa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio  anche  in
conto residui. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183   (Coordinamento   delle   politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              «Art. 5. (Fondo di rotazione) 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) 
              (Omissis). 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011  e  sino  al  31
          dicembre  2013  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16,  comma  1,  del
          decreto- legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 16.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) 
              1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure
          di razionalizzazione e contenimento della spesa in  materia
          di pubblico impiego adottate nell'ambito della  manovra  di
          finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'  ulteriori
          risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a
          30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di
          euro per l'anno 2014, ad  euro  340  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 ed a 370 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016 con uno o piu'  regolamenti  da  emanare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, puo' essere disposta: 
              a) la proroga di un anno dell'efficacia  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  limitazione  delle  facolta'
          assunzionali  per  le  amministrazioni  dello   Stato,   ad
          esclusione dei Corpi di polizia, del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, per le  agenzie  fiscali,  per  gli  enti
          pubblici non economici e per  gli  enti  dell'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              b) la proroga fino al 31 dicembre  2014  delle  vigenti
          disposizioni  che  limitano  la  crescita  dei  trattamenti
          economici anche accessori  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; 
              c) la fissazione delle modalita'  di  calcolo  relative
          all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale  per
          gli anni 2015-2017; 
              d)   la    semplificazione,    il    rafforzamento    e
          l'obbligatorieta'  delle   procedure   di   mobilita'   del
          personale tra le pubbliche amministrazioni; 
              e)  la  possibilita'  che  l'ambito  applicativo  delle
          disposizioni di cui alla lettera a) nonche',  all'esito  di
          apposite  consultazioni  con  le  confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative  del  pubblico  impiego,  alla
          lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza  di
          valorizzare  ed  incentivare  l'efficienza  di  determinati
          settori; 
              f) l'inclusione  di  tutti  i  soggetti  pubblici,  con
          esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
          degli enti del servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito
          degli enti destinatari  in  via  diretta  delle  misure  di
          razionalizzazione della spesa, con particolare  riferimento
          a quelle previste  dall'articolo  6  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
              g) ulteriori misure di risparmio,  razionalizzazione  e
          qualificazione della spesa delle  amministrazioni  centrali
          anche attraverso la digitalizzazione e  la  semplificazione
          delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
          servizio,   la   lotta   all'assenteismo   anche   mediante
          estensione delle disposizioni di cui  all'articolo  71  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  al
          personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
          quello impegnato in attivita' operative o  missioni,  fatti
          salvi i contenuti del comma 1-bis  del  medesimo  articolo,
          come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  155,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004): 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici) 
              (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate e delle Forze di polizia. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  3,  della
          legge 7  agosto  1990,  n.  232  (Copertura  per  le  spese
          derivanti dall'applicazione dell'accordo  per  il  triennio
          1988-1990 relativo al personale della Polizia di  Stato  ed
          estensione agli altri Corpi di  polizia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 18. (Indennita' per il  personale  della  polizia
          stradale impiegato nei servizi autostradali) 
              (Omissis). 
              3. I criteri e le modalita' per la  ripartizione  e  la
          corresponsione al personale delle somme di cui al comma  2,
          il cui importo giornaliero  non  potra',  comunque,  essere
          inferiore a quanto  stabilito  nelle  vigenti  convenzioni,
          saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali  della
          polizia di Stato  maggiormente  rappresentative  sul  piano
          nazionale. 
              (Omissis).» . 
              Si riporta il testo dell'articolo  23,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 23. (Altre disposizioni di carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili) 
              (Omissis). 
              11.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   degli
          interventi   connessi   al    superamento    dell'emergenza
          umanitaria  nel  territorio  nazionale,  ivi  comprese   le
          operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa,  dichiarata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
          febbraio  2011  e  successivamente  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati  rispettivamente  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21  febbraio  2011  e  n.  235
          dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di  495
          milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su  apposito
          fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
          solutorie di interventi urgenti gia' posti in  essere.  Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile,   adottate,   di   concerto   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e'
          individuato l'ammontare di risorse  da  assegnare  per  gli
          interventi di rispettiva competenza alla Protezione  civile
          ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle  altre
          Amministrazioni  interessate.  Le  somme   non   utilizzate
          nell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi a favore dei minori stranieri  non  accompagnati
          connessi  al  superamento   dell'emergenza   umanitaria   e
          consentire    nel    2012    una     gestione     ordinaria
          dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  il  Fondo  nazionale  per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
          dotazione e' costituita da 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
          proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  al
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente e nei limiti delle risorse  di  cui  al  citato
          Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti  locali
          per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
              (Omissis).».