(( Art. 6 bis 
 
     Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo 
 
  1.  Per  le  aree  interessate  da  insediamenti  produttivi  o  da
infrastrutture logistiche ovvero da progetti  di  riqualificazione  e
riconversione  di  siti  industriali  o  commerciali  dismessi  o  da
progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli  accordi  tra  il  Ministero
dell'interno e le regioni e  gli  enti  locali,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche  non
economici,  e  di   soggetti   privati,   finalizzata   al   sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle  attivita'  di  promozione
della sicurezza dei cittadini, del controllo  del  territorio  e  del
soccorso pubblico. Per  le  predette  contribuzioni  non  si  applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,  ai  fini
del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita'
di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche  in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'  pubblica
e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso
alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e'
soggetto  a  specifica  autorizzazione  del  Ministero  dell'interno,
rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569  a  574  del
testo  unico  delle  di-sposizioni  regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In  caso
di accordi tra enti pubblici, anche non economici,  la  permuta  puo'
prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in
cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla  ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di  polizia.
Restano fermi i controlli di regolarita' ammini-strativa e  contabile
previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente  comma,
nonche' individuate eccezionali esigenze per  le  quali  puo'  essere
altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 
  3. Relativamente alle aree di cui al  comma  1,  il  prefetto  puo'
assumere iniziative volte alla  semplificazione  e  all'accelerazione
della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli
enti pubblici interessati, anche indirettamente,  alla  realizzazione
dei  progetti  di  sviluppo  territoriale.  Ove  riguardino  beni  di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui  al  presente  articolo  sono
conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  439,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "439. Per la realizzazione di programmi straordinari di
          incremento dei servizi  di  polizia,  di  soccorso  tecnico
          urgente e per  la  sicurezza  dei  cittadini,  il  Ministro
          dell'interno  e,  per  sua  delega,  i  prefetti,   possono
          stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali  che
          prevedano  la  contribuzione   logistica,   strumentale   o
          finanziaria delle stesse regioni e degli enti  locali.  Per
          le contribuzioni del  presente  comma  non  si  applica  l'
          articolo 1, comma 46, della  legge  23  dicembre  2005,  n.
          266.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  46,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006) : 
              "46.   A   decorrere   dall'anno   2006,    l'ammontare
          complessivo delle  riassegnazioni  di  entrate  non  potra'
          superare,   per   ciascuna    amministrazione,    l'importo
          complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno  2005
          al netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo.  La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle riguardanti l'attuazione di interventi  cofinanziati
          dall'Unione europea». 
              La legge  9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              Si riportano gli articoli da 569 a 574 del Decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28 novembre 2005, n. 246): 
              «Art. 569. (Condizioni delle permute) 
              1. 
              2. Le convenzioni e  i  contratti  di  permuta  di  cui
          all'articolo  545  del  codice   rispettano   le   seguenti
          condizioni: 
              a)  e'  ammessa  la  permuta   tra   materiali   ovvero
          prestazioni, anche  non  rientranti  in  settori  tra  loro
          omogenei, secondo il  criterio  dell'equivalenza  economica
          complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni
          non sono economicamente equivalenti, e'  fatto  obbligo  al
          contraente che effettua la prestazione di minor valore,  di
          pagare un prezzo alla controparte a  titolo  di  conguaglio
          per  compensare  la   disuguaglianza   economica   tra   le
          prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio  dovuti  al
          Ministero della difesa sono pagati quali entrate  erariali,
          con versamento in tesoreria; 
              b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e'
          garantita la sicurezza e la segretezza delle  informazioni.
          Al  tal  fine,  le  parti  contraenti  garantiscono  che  i
          documenti, i materiali e le tecnologie oggetto  di  permuta
          siano utilizzati esclusivamente per i  fini  e  nei  limiti
          concordati.» 
              «Art. 570. (Modalita'  per  la  stipula  degli  atti  e
          l'esecuzione delle prestazioni) 
              1.  La  scelta  del  contraente,   la   stipula   delle
          convenzioni e dei contratti,  l'approvazione,  l'esecuzione
          delle  prestazioni,  il  collaudo,  la  liquidazione  e  il
          pagamento  e  ogni   altro   connesso   adempimento,   sono
          effettuati con le modalita'  che  disciplinano  l'attivita'
          negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel  rispetto
          delle competenze stabilite dal  relativo  ordinamento,  con
          l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'. » 
              «Art. 571.  (Valore  delle  prestazioni  a  carico  dei
          contraenti) 
              1.  Nel  contratto  di  permuta  deve  essere  indicato
          analiticamente il valore economico dei singoli materiali  e
          delle  singole  prestazioni  che  le  parti  contraenti  si
          impegnano a trasferire reciprocamente,  nonche'  il  valore
          economico complessivo del contratto. 
              2. Ai fini della  valutazione  delle  prestazioni  rese
          dall'Amministrazione   della    difesa    nell'ambito    di
          convenzioni e contratti aventi a oggetto  la  permuta  sono
          utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e  la
          rilevazione, dei  costi  orari  del  personale  predisposti
          dall'Amministrazione stessa. 
              3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle  e
          per la  valutazione  delle  prestazioni  rese  da  privati,
          l'Amministrazione della difesa  effettua  le  verifiche  di
          congruita' dei prezzi secondo le procedure  utilizzate  per
          la propria attivita' negoziale. » 
              «Art. 572. (Prezzo in luogo di prestazione in natura) 
              1.  In  alternativa  all'esecuzione  della  prestazione
          specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa,
          se  sopravvenute  esigenze  istituzionali  lo   richiedono,
          l'Amministrazione  stessa  ha  facolta'  di  adempiere   al
          contratto mediante  pagamento  della  prestazione  posta  a
          carico  della  controparte,  secondo  l'importo  dichiarato
          nella convenzione o nel contratto. » 
              «Art.   573.   (Autorita'    competenti    in    ordine
          all'individuazione dei materiali  e  delle  prestazioni  da
          permutare) 
              1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo
          di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta
          degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
          dell'Arma dei  carabinieri,  individua  i  materiali  e  le
          prestazioni che possono costituire oggetto di  permuta.  Al
          solo fine di consentire le prestazioni,  quando  necessario
          puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale  e
          temporaneo di  porzioni  di  aree,  superfici,  immobili  e
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa. 
              2. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni
          che possono costituire  oggetto  di  permuta  relativamente
          alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il
          Capo  di  stato  maggiore  della  difesa  su  proposta  del
          Segretario generale della difesa. » 
              «Art. 574. (Rinvio alle norme in  materia  di  pubblici
          appalti) 
              1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e
          alle relative  reciproche  obbligazioni  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  norme  vigenti  dettate  per  gli
          appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17. 
              1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4-ter (Omissis) .».