Art. 7 
 
Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio 
 
  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2016.». 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  «articolo  624-bis»  sono
aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa»; 
    b) dopo il numero 3-quater), (( e' aggiunto il seguente: )) 
      «3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      (( 3-sexies) (soppresso).». 
  3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo  le
parole: «destinate a servizi  di  perlustrazione  e  pattuglia»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi
sensibili». 
  3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di  sicurezza  pubblica.».
)) 
  4. All'articolo 682 del codice penale e' aggiunto, (( in  fine,  il
seguente comma  )):  «Le  disposizioni  del  ((  primo  comma  ))  si
applicano, altresi', agli immobili adibiti  a  sedi  di  ufficio,  di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di  sicurezza
pubblica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco
          e delle scommesse clandestini e  tutela  della  correttezza
          nello svolgimento di manifestazioni sportive): 
              «Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza  durante  o
          in occasione di manifestazioni sportive) 
              1. Nei casi  di  arresto  in  flagranza  o  di  arresto
          eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso
          durante  o  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  i
          provvedimenti  di  remissione  in  liberta'  conseguenti  a
          convalida  di  fermo  e  arresto  o  di  concessione  della
          sospensione condizionale della pena a seguito  di  giudizio
          direttissimo possono contenere prescrizioni  in  ordine  al
          divieto   di   accedere   ai   luoghi   ove   si   svolgono
          manifestazioni sportive. 
              1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di  reati  commessi  con
          violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
          manifestazioni sportive, per  i  quali  e'  obbligatorio  o
          facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
          codice  di  procedura   penale,   l'arresto   e'   altresi'
          consentito nel caso di reati  di  cui  all'articolo  6-bis,
          comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
          della  presente  legge,  anche  nel  caso  di  divieto  non
          accompagnato dalla prescrizione  di  cui  al  comma  2  del
          medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito  nel
          caso di violazione del divieto di accedere ai  luoghi  dove
          si svolgono manifestazioni sportive previsto  dal  comma  7
          dell'articolo 6. 
              1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis,  quando  non  e'
          possibile procedere immediatamente all'arresto per  ragioni
          di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera  comunque
          in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
          di  procedura  penale  colui  il  quale,  sulla   base   di
          documentazione  video  fotografica   dalla   quale   emerge
          inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre  che
          l'arresto sia compiuto non oltre il tempo  necessario  alla
          sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore  dal
          fatto 
              1-quater. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per  uno
          dei  reati  indicati  dal  comma  1-bis,  e  nel  caso   di
          violazione del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  dove  si
          svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7
          dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive  e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280  del  codice
          di procedura penale. 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-ter  e
          1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13  novembre  2010
          fino al 30 giugno 2016.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  628  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 628. (Rapina) 
              Chiunque, per procurare a se' o ad  altri  un  ingiusto
          profitto,  mediante  violenza  alla  persona  o   minaccia,
          s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola  a  chi
          la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni
          e con la multa da euro 516 a euro 2.065. 
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a se' o ad altri il possesso della cosa  sottratta,  o  per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'. 
              La pena e' della reclusione da quattro anni e sei  mesi
          a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 : 
              1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite; 
              2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
          incapacita' di volere o di agire; 
              3) se la violenza o minaccia  e'  posta  in  essere  da
          persona che fa parte dell'associazione di cui  all'articolo
          416-bis; 
              3-bis) se il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi  di  cui
          all'articolo 624-bis o in  luoghi  tali  da  ostacolare  la
          pubblica o privata difesa; 
              3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi  di
          pubblico trasporto; 
              3-quater) se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di
          persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia
          appena fruito dei servizi di istituti  di  credito,  uffici
          postali o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo  di
          denaro; 
              3-quinquies) se il fatto e' commesso nei  confronti  di
          persona ultrasessantacinquenne; 
              3-sexies) (soppresso). ». 
              Si riporta il testo degli articoli 260 e 682 del codice
          penale, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 260. (Introduzione clandestina in luoghi militari
          e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio) 
              E' punito con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni
          chiunque: 
              1. si  introduce  clandestinamente  o  con  inganno  in
          luoghi o zone di terra, di acqua  o  di  aria,  in  cui  e'
          vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 
              2.  e'  colto,  in  tali  luoghi  o  zone,  o  in  loro
          prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi  idonei  a
          commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256,
          257 e 258; 
              3. e' colto in possesso ingiustificato di  documenti  o
          di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie  indicate
          nell'articolo 256. 
              Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti  e'
          commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da
          tre a dieci anni 
              Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,
          altresi', agli immobili adibiti a  sedi  di  ufficio  o  di
          reparto o  a  deposito  di  materiali  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, l'accesso ai  quali  sia  vietato
          per ragioni di sicurezza pubblica. » 
              «Art. 682. (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso
          e' vietato nell'interesse militare dello Stato). 
              Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso  e'
          vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito,  se
          il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto
          da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da  euro  51  a
          euro 309 
              Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi',
          agli immobili adibiti a sedi di ufficio,  di  reparto  o  a
          deposito di materiali dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  il  cui  accesso  e'  vietato  per  ragioni  di
          sicurezza pubblica. » 
              Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  74,  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 24. 
              (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              (Omissis).»