(( Art. 7 bis 
 
Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia 
 
  1. Agli appartenenti agli organi  di  polizia  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli  altri  Stati  esteri,  distaccati  dalle
autorita' competenti, che partecipano  nel  territorio  nazionale  ad
operazioni congiunte disposte  sulla  base  e  secondo  le  modalita'
indicate da accordi internazionali di cooperazione  di  polizia  sono
attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza  e
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto  previsto
dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi. 
  2.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia,  nei  casi  contemplati  dagli
accordi di cui al comma  1,  l'uso  delle  armi  di  servizio  e  del
relativo munizionamento, che siano stati preventivamente  autorizzati
dallo Stato, e' consentito unicamente in  caso  di  legittima  difesa
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi,
ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale  di  cui
al comma 1 si applicano le  stesse  norme  nazionali  in  materia  di
circolazione stradale previste  per  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia, comprese quelle concernenti le  prerogative  di  impiego  di
dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi. 
    
  3.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia, la  responsabilita'  civile  e
penale degli appartenenti agli organi di polizia degli  Stati  membri
dell'Unione europea e  degli  altri  Stati  esteri  che  operano  nel
territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata  dagli  accordi
di cooperazione di cui  al  medesimo  comma  e,  in  mancanza,  dalla
normativa nazionale. ))