Art. 8 
 
Contrasto  al  fenomeno  dei  furti  in   danno   di   infrastrutture
                   energetiche e di comunicazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  inserito
il seguente: 
      «7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648,  primo  comma,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  pena  e'  aumentata
quando il fatto riguarda denaro o  cose  provenienti  da  delitti  di
rapina  aggravata  ai  sensi  dell'articolo  628,  terzo  comma,   di
estorsione aggravata  ai  sensi  dell'articolo  629,  secondo  comma,
ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.
7-bis).». 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole «numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: «f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ((  secondo  periodo,
del codice penale; )) ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  625  e  648
          del codice penale: 
              «Art. 625. (Circostanze aggravanti) 
              La pena per il  fatto  previsto  dall'articolo  624  e'
          della reclusione da uno a sei anni e della  multa  da  euro
          103 a euro 1.032: 
              1 [abrogato] 
              2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
          un qualsiasi mezzo fraudolento; 
              3. se il colpevole porta in  dosso  armi  o  narcotici,
          senza farne uso; 
              4. se il fatto e' commesso con destrezza; 
              5. se il fatto e'  commesso  da  tre  o  piu'  persone,
          ovvero anche da una sola, che sia  travisata  o  simuli  la
          qualita'  di  pubblico  ufficiale  o  d'incaricato  di   un
          pubblico servizio; 
              6. se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
          in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,  negli  scali  o
          banchine,  negli  alberghi  o  in  altri  esercizi  ove  si
          somministrano cibi o bevande; 
              7. se il fatto e' commesso su cose esistenti in  uffici
          o stabilimenti pubblici,  o  sottoposte  a  sequestro  o  a
          pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
          per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
          servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 
              7-bis. se il fatto e' commesso su componenti metalliche
          o altro materiale  sottratto  ad  infrastrutture  destinate
          all'erogazione di energia,  di  servizi  di  trasporto,  di
          telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite  da
          soggetti pubblici o da privati  in  regime  di  concessione
          pubblica; 
              8. se il fatto e'  commesso  su  tre  o  piu'  capi  di
          bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
          bovini o equini, anche non raccolti in mandria; 
              8-bis. se il fatto e' commesso all'interno di mezzi  di
          pubblico trasporto; 
              8-ter. se il fatto e' commesso nei confronti di persona
          che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia  appena
          fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o
          sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. 
              Se concorrono due o piu'  delle  circostanze  prevedute
          dai numeri precedenti, ovvero se una  di  tali  circostanze
          concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la
          pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della  multa
          da euro 206 a euro 1.549.» 
              «Art. 648. (Ricettazione) 
              Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al  fine  di
          procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od
          occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi  delitto,
          o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere  od
          occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto  anni
          e con la multa da euro  516  a  euro  10.329.  La  pena  e'
          aumentata  quando  il  fatto   riguarda   denaro   o   cose
          provenienti  da  delitti  di  rapina  aggravata  ai   sensi
          dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata  ai
          sensi dell'articolo 629, secondo  comma,  ovvero  di  furto
          aggravato ai  sensi  dell'articolo  625,  primo  comma,  n.
          7-bis). 
              La pena e' della reclusione sino a  sei  anni  e  della
          multa sino a euro  516,  se  il  fatto  e'  di  particolare
          tenuita'. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          quando l'autore del delitto da cui  il  denaro  o  le  cose
          provengono non e'  imputabile  o  non  e'  punibile  ovvero
          quando manchi una condizione di procedibilita'  riferita  a
          tale delitto. ». 
              Per l'articolo 380 del codice di procedura  penale,  si
          vedano le note riportate all'articolo 2.