Art. 8 Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: «7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).». 2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, (( secondo periodo, del codice penale; )) ».
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 625 e 648 del codice penale: «Art. 625. (Circostanze aggravanti) La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032: 1 [abrogato] 2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4. se il fatto e' commesso con destrezza; 5. se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6. se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7. se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 7-bis. se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; 8. se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; 8-bis. se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-ter. se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.» «Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto. ». Per l'articolo 380 del codice di procedura penale, si vedano le note riportate all'articolo 2.