Art. 9 
 
  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 
 
  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:  «La  pena  e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600  a  euro
3.000 se il fatto e' commesso con (( furto  o  indebito  utilizzo  ))
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»; 
    b) (( al terzo comma )), dopo le parole «di cui al secondo»  sono
inserite le seguenti: «e terzo». 
  2. (( (soppresso). )) 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  7,  nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»; 
    b) (soppressa). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  640-ter  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 640-ter (Frode informatica) 
              Chiunque, alterando in qualsiasi modo il  funzionamento
          di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza
          diritto con qualsiasi modalita'  su  dati,  informazioni  o
          programmi contenuti in un sistema informatico o  telematico
          o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un  ingiusto
          profitto con altrui danno, e' punito con la  reclusione  da
          sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre  una  delle
          circostanze  previste  dal  numero  1)  del  secondo  comma
          dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso
          della qualita' di operatore del sistema. 
              La pena e' della reclusione da due a sei anni  e  della
          multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso  con
          furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in  danno
          di uno o piu' soggetti. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che  ricorra  taluna  delle  circostanze  di  cui  al
          secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.». 
              Si riporta, per  completezza,  il  testo  dell'articolo
          24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa  delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre  2000,  n.  300),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  24-bis.  (Delitti  informatici   e   trattamento
          illecito di dati) 
              1. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 635-quinquies  del  codice  penale  si
          applica  all'ente  la  sanzione  pecuniaria  da   cento   a
          cinquecento quote. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-ter  e  il
          testo  dell'articolo  30-sexies,  come   modificato   dalla
          presente legge, del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
          141 (Attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n.
          385 del 1993 -  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi): 
              «Art. 30-ter. (Sistema di prevenzione) 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
          di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              c-bis) le imprese di assicurazione; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art.    30-sexies.     (Procedura     di     riscontro
          sull'autenticita' dei dati e contributo degli aderenti) 
              1. Ai fini del  riscontro  sull'autenticita'  dei  dati
          contenuti  nelle  richieste  di  verifica   inviate   dagli
          aderenti, l'ente gestore autorizza di  volta  in  volta  la
          procedura di collegamento dell'archivio  alle  banche  dati
          degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo'
          concernere una o piu'  categorie  di  dati  nell'ambito  di
          quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
              2.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          decreto legislativo e' posto a  carico  degli  aderenti  al
          sistema pubblico di prevenzione. L'adesione  al  sistema  e
          ciascuna richiesta di  verifica,  riferita  ad  un  singolo
          nominativo,  comportano,  da  parte  dell'aderente,  previa
          stipula di apposita  convenzione  con  l'ente  gestore,  il
          pagamento di un  contributo  articolato  in  modo  tale  da
          garantire sia le spese di progettazione e di  realizzazione
          dell'archivio, sia  il  costo  pieno  del  servizio  svolto
          dall'ente  gestore.  La   misura   delle   componenti   del
          contributo  e'  determinata   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 30-octies. 
              3.(soppresso).».