IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico; Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e' propria del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca la competenza relativa: - alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59); - alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; - alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza nazionale; Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale "Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'"; Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2012, n. 68 (Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2012/2013); Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali "L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo"; Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 ("Educazione in eta' adulta - Istruzione e formazione"), per il quale "Le prove d'esame, per coloro per i quali e' previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attivita', anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati"; Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede all'art. 1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festivita', concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festivita' dei Santi Patroni; Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni e le festivita' di cui al citato art. 1, comma 24, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sono attuate con apposto D.P.C.M.; Atteso che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato; Ritenuto, pertanto, che fino all'emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festivita' dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all'art. 1, comma 24, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Tenuto conto che la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 ha precisato che i C.P.I.A. verranno attivati dall'a.s. 2014/2015, in quanto la tardiva pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 non ha consentito alle Regioni di programmare, nell'ambito della definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa, l'attivazione dei C.P.I.A. e che, pertanto, per l'a.s. 2013/2014 rimangono in vigore le disposizioni fin qui emanate; Tenuto conto che, allo stato attuale, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non puo' rendere il prescritto parere, in quanto il regime di proroga, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012, e' cessato alla data del 31 dicembre 2012; Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2013/2014; Ordina: Art. 1 La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2013/2014, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potra' essere espletata il giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014 con inizio alle ore 8.30.