Art. 2 
 
  L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  per  gli
studenti iscritti e frequentanti  i  Centri  per  l'istruzione  degli
adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via  ordinaria
al termine dell'anno scolastico con  esonero  dalla  somministrazione
della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Puo' essere  effettuato,
altresi', in  una  o  piu'  sessioni  speciali  nel  corso  dell'anno
scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri  abbiano
accertato il possesso di un livello adeguato  di  crediti  formativi.
L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali
di esame e' rimessa alle  determinazioni  organizzative  dei  singoli
Centri.