Art. 2 
 
  1.  Sono  riservate  al   Ministro   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  la  definizione  degli   obiettivi   ed   i
programmi da attuare, la verifica  della  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione   agli   indirizzi
impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti
che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 
  2. Sono in ogni caso riservati al Ministro: 
  a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento; 
  b) il coordinamento sulle questioni  di  carattere  comunitario  ed
internazionale; 
  c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca  di  componenti
di organizzazioni o commissioni internazionali; 
  d) gli atti concernenti questioni  di  indirizzo  generale  o  che,
comunque,  implichino  determinazioni  di  principio  di  particolare
importanza politica, amministrativa o economica; 
  e) i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo, nonche' con gli  organi  di  controllo  interni  ed  esterni
all'amministrazione; 
  f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca  e
scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati
tecnici,  di  commissari  straordinari,  di  dirigenti   degli   enti
sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero,  di  componenti  di
organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione,  o  di
altre  amministrazioni,  ovvero  di   enti   pubblici,   nonche'   il
coordinamento degli enti vigilati; 
  g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo
relativamente agli  enti  sottoposti  alla  vigilanza  e  tutela  del
Ministero; 
  h) le determinazioni sulla valutazione della performance  ai  sensi
del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  i) la  determinazione  dei  compensi  ai  componenti  degli  organi
individuali o collegiali in base alla normativa vigente; 
  l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo  di  competenza
del Ministero, nonche' le richieste di  parere  o  di  concerto  alle
altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto  normativo
di competenza del Ministero, gli atti di parere o  di  concerto  agli
atti   aventi   contenuto   normativo   di   iniziativa   di    altre
amministrazioni.