Art. 2 1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' indicate al precedente articolo 1. 2. I progetti, tematiche A, C ed E, indicate all'articolo 1, comma 2, devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art.7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa: a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi; b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi; c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto; d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto; e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita'; f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati; g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto; h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto. 3. I progetti di cui alla tematica G, G1 e G2, del comma 2 del precedente articolo, devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa: a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le modalita' previste per la divulgazione dei dati scientifici e dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa; b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto; d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa; g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa; h) il programma dell'attivita' da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto; 4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti. 5. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.