Art. 2 
 
  1. Le proposte di progetto,  a  pena  di  inammissibilita',  devono
riguardare l'esecuzione di attivita' indicate al precedente  articolo
1. 
  2. I progetti, tematiche A, C ed E, indicate all'articolo 1,  comma
2, devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni  indicate
all'art.7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e  fornire  informazioni
chiare, esaurienti e documentate circa: 
    a) gli obiettivi del progetto in relazione allo  stato  dell'arte
delle problematiche  affrontate  e  delle  ricadute  applicative  dei
risultati attesi; 
    b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per  lo  sviluppo
del progetto e la focalizzazione delle attivita'  in  funzione  degli
obiettivi; 
    c) le  istituzioni  scientifiche  ed  eventuali  altre  strutture
coinvolte nel progetto; 
    d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva
degli operatori impegnati nel progetto; 
    e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle
funzioni delle unita' operative coinvolte e del  coordinamento  delle
relative attivita'; 
    f) le eventuali  iniziative  previste  per  la  divulgazione,  la
pubblicazione, il trasferimento dei risultati; 
    g)  la  formazione  dei  costi  in  relazione  alle  esigenze  di
realizzazione del progetto; 
    h) la  tempistica  delle  fasi  di  attuazione  intermedie  e  di
conclusione del progetto. 
  3. I progetti di cui alla tematica G, G1 e  G2,  del  comma  2  del
precedente articolo, devono essere redatti e  presentati  secondo  le
istruzioni indicate all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente  bando  e
fornire informazioni chiare ed esaurienti circa: 
    a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in  relazione  alle
problematiche affrontate, le modalita' previste per  la  divulgazione
dei  dati  scientifici  e  dei  risultati  e   le   ricadute   attese
dell'iniziativa; 
    b) le  istituzioni  scientifiche  ed  eventuali  altre  strutture
coinvolte nel progetto; 
    d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva
degli operatori che parteciperanno all'iniziativa; 
    g)  la  formazione  dei  costi  in  relazione  alle  esigenze  di
realizzazione dell'iniziativa, e il  preventivo  finanziario  recante
indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa; 
    h) il programma dell'attivita'  da  realizzare  e  la  tempistica
delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto; 
  4. Ciascun progetto, a pena di  inammissibilita',  deve  riguardare
l'esecuzione  di  attivita'  che  non  costituiscano   duplicato   di
programmi  gia'  effettuati  o  in  corso  di  realizzazione  e  gia'
finanziati a totale copertura da altri enti. 
5. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto  sono
quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008.