Art. 5 
 
  1.  I  progetti  da  includere  nel  programma  di   intervento   e
l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno  di  essi  saranno
stabiliti tenuto conto dei punteggi conseguiti e delle graduatorie di
merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 4, comma 2.