Art. 24 
 
                        Motivi di opposizione 
 
  1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di  produzione,
come approvato ai sensi del precedente art. 23, comma 4, il Ministero
provvede alla pubblicazione dello  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica  o  giuridica
avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul  territorio
nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 
  2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa  pervenire  al
Ministero l'opposizione entro e non oltre 30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 
  3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei
tempi di cui al  precedente  comma  2  e  se  dimostra  con  adeguata
documentazione : 
  a)  l'incompatibilita'  della   registrazione   proposta   con   le
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  b)  che  il  nome  proposto  per  la  registrazione  e'  utilizzato
legittimamente, notoriamente, e in modo economicamente  significativo
per i prodotti agricoli o  alimentari  analoghi  con  riferimento  al
territorio italiano.