Art. 8 
 
                  Riunione di pubblico accertamento 
 
  1.  A  seguito  della  valutazione  positiva   della   domanda   di
registrazione di cui al precedente  art.  7,  il  Ministero  convoca,
d'intesa con la/le Regione/i interessata/e, la riunione  di  pubblico
accertamento  alla  quale  partecipano  almeno  due  funzionari   del
Ministero, la/le Regione/i interessata/e ed il  soggetto  richiedente
il quale e' tenuto ad invitare a partecipare alla riunione i  comuni,
le organizzazioni professionali e di categoria, i  produttori  e  gli
operatori economici interessati. 
  2. Scopo della riunione di pubblico accertamento e'  permettere  al
Ministero di verificare la rispondenza della disciplina  proposta  ai
metodi leali e costanti previsti dal regolamento UE 1151/2012. 
  3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite
preliminarmente alla riunione di pubblico  accertamento,  la  massima
divulgazione dell'evento anche mediante  la  diramazione  di  avvisi,
l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le  modalita'  e
l'ampiezza  della  divulgazione  sono  tali  da  investire  tutto  il
territorio all'interno del quale  ricade  la  produzione  oggetto  di
domanda di  registrazione.  Il  soggetto  richiedente  predispone  un
foglio firme e rende disponibile ai  partecipanti  alla  riunione  di
pubblico  accertamento   copia   del   disciplinare   oggetto   della
discussione che e'  pubblicato  a  cura  del  Ministero,  almeno  una
settimana prima della data fissata per  la  riunione,  sul  sito  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. E' compito dei funzionari del Ministero  accertare  la  regolare
convocazione della  riunione  e  dare  lettura  del  disciplinare  di
produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute  recepibili
in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della  riunione.
I  rappresentanti  del  Ministero  informano  i   presenti   che   il
disciplinare di produzione,  ad  esito  della  riunione  di  pubblico
accertamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per consentire  lo  svolgimento  della  eventuale  procedura
nazionale di opposizione. 
  5. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede
di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal  Ministero  al
soggetto richiedente  che  lo  approva  con  apposita  lettera  e  lo
restituisce firmato al Ministero e alla/e Regione/i, unitamente  alla
lettera di approvazione, entro dieci  giorni  dalla  trasmissione  da
parte del  Ministero  per  consentire  la  pubblicazione  di  cui  al
precedente comma 4.