Art. 2 
 
  1. La modifica al disciplinare consolidato  della  IGP  «Verona»  o
«Provincia di Verona» o «Veronese», di cui all'art. 1, sara' inserita
sul sito internet del Ministero e comunicata alla  Commissione  U.E.,
ai  fini  dell'aggiornamento  del  relativo  fascicolo  tecnico  gia'
trasmesso  alla  stessa  Commissione   U.E.,   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.  1234/2007,  nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  2. La modifica di cui all'art. 1 e' applicabile a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte
di  prodotti  vitivinicoli  provenienti  dalle  campagne  vendemmiali
precedenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito