Allegato Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di previsione 2013. La Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni, articolate nei punti che seguono, per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. A) Esercizio provvisorio del bilancio 2013. Nell'esercizio 2013 si e' determinato, in molti enti, un ricorso all'esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 del TUEL, per un periodo di tempo rilevante e anomalo che puo' giungere sino ad undici mesi nell'anno finanziario. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, comporta l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale termine. Si rende, quindi, evidente la necessita' di vigilare e verificare se la disciplina della gestione in esercizio provvisorio sia stata osservata e, in particolare, se siano state effettuate, e quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Con riguardo a queste ultime due tipologie di spesa e' necessario vigilare sulle modalita' con cui l'ente ha provveduto alla loro determinazione. Occorre peraltro osservare come anche un'applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell'esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell'ente. Appare utile richiamare al riguardo che nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, (una statica e l'altra dinamica): la prima basata sulla parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti deliberati. La loro combinazione serve a proteggere l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti (Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2012). Pertanto il principio dell'equilibrio tendenziale associato a quello del pareggio di bilancio, si concretizza nella programmazione finanziaria e nella gestione, con l'applicazione rigorosa e responsabile di una serie di istituti giuridico-contabili, che devono sostanziarsi in orientamenti e approcci concreti alla gestione finanziaria e nella vigilanza sui relativi andamenti. La regola statica si concretizza nel confronto tra le previsioni di entrata e di spesa per garantire il pareggio di bilancio (annuale e pluriennale) applicando il principio della veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita' (Principi contabili dell'Osservatorio sulla finanza e contabilita' degli enti locali e d.lgs. n. 118/2011). La seconda, regola dinamica, trova fondamento nel carattere "autorizzatorio" del bilancio finanziario di previsione. Il bilancio di previsione non realizza l'equilibrio "statico" se si fonda su entrate non effettive e congruenti allorche' autorizza, nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la finalizzazione dell'impiego di tali entrate. Il tema e' di particolare rilievo se si considera l'attuale situazione emergenziale della finanza locale. La questione si pone nei termini sostanziali e non meramente formali della determinazione di quale equilibrio statico sia stato preso in considerazione dagli enti locali per orientare la gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 (la cui durata potrebbe protrarsi sino a undici mesi). Come gia' evidenziato, e' auspicabile un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della programmazione di riferimento all'esercizio provvisorio. In presenza di una manovra di riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo sperimentale per le Province per l'anno 2013 (art. 1, comma 380, legge n. 228/ 2012 e art. 16, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, come integrato dal d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013), nonche' di una ragguardevole incertezza sull' entita' delle entrate proprie di natura tributaria quali l'IMU e la Tares, e' fondamentale in sede di vigilanza e controllo verificare quali azioni di indirizzo e di gestione l'ente abbia posto in essere per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione e/o di amministrazione) le spese pubbliche locali. Cio' perche', con alto grado di probabilita', non potra' essere garantito nel corso del 2013 lo stesso ammontare di risorse, su cui si e' basato l'equilibrio dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2012). B) Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo l'approvazione del bilancio 2013. La gestione della spesa di natura corrente in esercizio provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio (d.lgs. n. 118/2011 - Principi contabili). In particolare dovranno essere valutate anche le spese che, nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, abbiano trovato la relativa copertura finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e strutturalita' e che, nell'esercizio in corso, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo dell'ultima situazione corrente deliberata per l'anno 2012 e che costituisce formalmente la base per la determinazione della gestione in esercizio provvisorio 2013. Ai fini della salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa deve essere valutata anche la possibilita', reiterata dal legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma 4-ter, d.l. n. 35/2013), di impiegare le entrate da "permessi di costruire" per il finanziamento di spese correnti. Il controllo sulla gestione della spesa - anche in linea con i principi e la disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n.174/2012 - mira ad analizzare gli strumenti attivati ai fini della revisione della spesa ex art. 6 dello stesso decreto (Delibera Sezione delle autonomie n. 15/2012) anche in riferimento all'applicazione del d.l. n. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. In assenza sia di generali indirizzi programmatici (Relazione Previsionale e Programmatica, programmazione della spesa del personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di cui al Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013, occorre, in particolare, analizzare le azioni compiute per determinare nella sostanza gli orientamenti della gestione di spesa in esercizio provvisorio, sempre nell'ottica dell'equilibrio tendenziale da salvaguardare e garantire. L'elaborazione e l'approvazione del bilancio 2013 devono tenere conto della gestione operata in esercizio provvisorio, in modo sempre piu' cogente in relazione al prolungamento dei tempi di approvazione dello strumento autorizzatorio. Infatti, quanto e' maggiore il periodo di esercizio provvisorio tanto maggiore sara' la parte del bilancio di previsione che risultera' gia' impegnata in termini di spesa con tutte le ricadute possibili sugli equilibri tendenziali della gestione finanziaria dell'ente. C) Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013. Per evitare rischi alla tenuta dei conti, l'art. 193, comma 2 del TUEL, prescrive agli enti locali di deliberare in Consiglio la "salvaguardia degli equilibri di bilancio" entro il 30 settembre. In conformita' al principio di prudenza e' comunque necessario provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel corso dell'anno 2013, ancorche' reso facoltativo per gli enti che non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-quater, d.l. n. 35/2013 e art. 12-bis, d.l. n. 93/2013). Infatti, al di la' della formale deliberazione della salvaguardia degli equilibri, occorre che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e continuo controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri. Tale fondamentale adempimento non puo' essere disatteso, nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene esercitata anche in assenza del bilancio e permane l'esigenza sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di entrata e di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui, della competenza e della cassa, nonche' la presenza di debiti fuori bilancio e altre passivita' potenziali nella misura in cui non siano stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo. Va sottolineato al riguardo che l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessita' di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permettera', anche, di valutare se l'attivita' di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione. D) Equilibri di cassa. Il questionario sul rendiconto 2012 (deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa in considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi hanno, soprattutto in un periodo di particolare criticita' per la gestione delle entrate da parte degli enti locali e di riduzione dei fondi di provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali. A questo fine e' fondamentale verificare se la contabilita' interna dell'ente disciplini e consenta l'applicazione di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL. In tal caso nella determinazione del fondo di cassa finale, in osservanza al principio di chiarezza e verificabilita' dell'informazione, occorre distinguere la parte del fondo di cassa costituita da fondi liberi da quella che risulta alimentata da fondi vincolati. Cio' appare ancor piu' necessario se si considera che l'utilizzo di tali fondi vincolati - che puo' avvenire in presenza dell'anticipazione di cassa del tesoriere - non sempre da' luogo alla ricostituzione delle relative somme a fine esercizio. E' noto come il ricorso all'anticipazione di cassa del tesoriere possa rappresentare un indicatore di criticita' degli equilibri del bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non e' restituita entro la chiusura dell'esercizio. Cio' e' sintomatico dell'incapacita' dell'ente di ricostituire un normale equilibrio nei flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento sia al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in correlazione agli effetti sulla gestione di cassa. Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, soprattutto se non ricostituiti a fine esercizio, evidenzia la intrinseca "debolezza" delle entrate correnti non vincolate a garantire l'equilibrio della gestione di cassa. Tale "debolezza" puo' arrivare a situazioni nelle quali il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati a fini di cassa, unitamente all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria, costituisce la fonte principale di copertura, in termini di cassa, delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai servizi essenziali dell'ente. La mancanza di una corretta contabilizzazione dei fondi vincolati e, quindi, l'impossibilita' di garantire la verificabilita' "dell'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalita' di legge" conduce anche a non poter verificare se l'importo dell'anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulti inferiore al limite di cui all'art. 222 del TUEL. Il controllo a salvaguardia degli equilibri di cassa si fonda, necessariamente, sul bilancio di previsione autorizzatorio con riguardo alla attendibilita' e verificabilita' delle entrate iscritte e degli andamenti di spesa correlati. A questo riguardo la presenza di un adeguato fondo svalutazione crediti puo' porre l'ente al riparo dalla tensione finanziaria che si puo' determinare in relazione agli andamenti di spesa, valutati in termini di cassa, a cui non corrispondono correlati e normali flussi monetari in entrata. Cio' deve essere valutato sia per il conto residui sia per la gestione di competenza, come piu' volte richiamato in precedenza. E) Patto di stabilita' interno. Strettamente connesso con l'andamento della gestione in esercizio provvisorio e con la gestione autorizzata dal bilancio di previsione 2013, allorche' approvato, e' il raggiungimento degli obiettivi posti, per l'anno in corso, dalle regole del patto di stabilita' interno. E' essenziale al riguardo verificare come l'ente abbia affrontato il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 con gli obiettivi posti dal patto di stabilita', in carenza, prima, di strumenti programmatori e con una situazione, poi, gia' acquisita dal punto di vista gestionale al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. Tale verifica deve essere svolta in modo integrato rispetto a tutte le azioni di vigilanza e controllo richieste in ordine agli equilibri di bilancio. L'eventuale criticita' dell'equilibrio della situazione corrente 2013, in presenza di minori risorse e di andamenti di spesa corrente non governati, ha ricadute negative sui saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno e sulla capacita' dell'ente di fare fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori riferiti alla spesa in conto capitale. Lo stato, gia' critico, della spesa di investimento degli enti locali potrebbe subire un ulteriore aggravamento in mancanza di una effettiva e concludente azione di razionalizzazione della spesa corrente. La situazione debitoria dell'ente, soprattutto sul versante della spesa di investimento - che pur dovrebbe registrare un miglioramento a seguito dell'applicazione del d.l. n. 35/2013 - necessita per l'anno in corso di un attento monitoraggio per evitare che il rinvio al futuro di debiti maturati e scaduti, ai soli fini di garantire l'osservanza del patto di stabilita' interno, renda il raggiungimento dell'obiettivo programmatico dell'ente per il 2013 solo formale. F) Altri vincoli di finanza pubblica. In questa sede e' necessario porre all'attenzione delle amministrazioni locali, l'esigenza di una attenta osservanza, nell'impostazione del bilancio preventivo 2013, delle norme vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente. Particolare rilievo assumono, in primo luogo, le disposizioni che impongono riduzioni di alcune categorie di spesa corrente gia' previste dal d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione) e ulteriormente compresse dalla legislazione successiva quali le spese relative a studi e a consulenze e quelle per le autovetture e i buoni taxi (d.l. n. 95/201; d.l. n. 101/2013). Giova poi rammentare gli ulteriori interventi di restrizione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche anche locali, previsti dalla legge n. 228/2012, aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ed i contratti di locazione passiva (art. 1 comma 138), l'acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141), l'acquisto ed il leasing di autovetture (articolo 1, comma 143); gli incarichi di consulenza in materia informatica (articolo 1, comma 147). In relazione alle ricadute sulla spesa corrente della componente della spesa del personale, anche al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di parte corrente, questa Sezione richiama inoltre gli enti ad una attenta osservanza dei vincoli di spesa ed assunzionali imposti dalla normativa vigente per gli enti soggetti al patto di stabilita' e per gli enti minori, relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ai rapporti di lavoro flessibile, chiaramente evidenziati nelle deliberazioni di questa Sezione n. 14/2011/SEZAUT/QMIG e n. 12/2012/SEZAUT/INPR ai cui contenuti si rinvia (art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter nonche' comma 562 della legge n. 296/2006; articolo 76, comma 7, l d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010). Una attenta verifica dovra' poi essere effettuata sul rispetto di detti vincoli in presenza di peculiari moduli organizzatori delle amministrazioni locali - quali unioni di comuni, societa' partecipate, istituzioni - posto che in dette circostanze si verifica una necessaria ricaduta della spesa di personale di detti organismi sulla corrispondente spesa dell'ente locale rischiando di accrescerne l'incidenza sulla spesa corrente. Sempre in materia di personale, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti locali sull'esigenza di effettuare una verifica annuale della dotazione organica in relazione alle proprie esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria anche al fine di porre in essere una coerente programmazione degli eventuali fabbisogni del personale. Cio', tenendo in debita evidenza l'obbligo di esperire le procedure di mobilita' (volontaria, per ricollocazione, obbligatoria) prima di attivare le procedure di reclutamento (articoli 6, comma 1, ultimo periodo, 30, 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001; articolo 2, commi 11, 12 e 13 del d.l. n. 95/2012). Con riferimento infine, agli oneri derivanti dal trattamento accessorio dei dipendenti degli enti locali giova evidenziare che nell'attesa della pubblicazione del decreto presidenziale in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, restano in vigore, per il 2013, le disposizioni di contenimento dettate dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, che ha disposto l'automatica riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla diminuzione del personale in servizio. In ogni caso, le risorse destinate alla contrattazione integrativa, comprensive degli oneri connessi alle progressioni orizzontali, non possono pertanto superare l'importo del 2010. Al riguardo, nel rispetto del tetto di spesa, occorre far riferimento alle risorse previste dalle disposizioni contrattuali vigenti del comparto di riferimento senza vincoli specifici per le singole voci. Si conferma, tuttavia, che gli eventuali incrementi della quota variabile del fondo, avendo carattere occasionale ed essendo soggetti a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi ma devono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono stati discrezionalmente previsti e alle condizioni indicate nel CCNL di riferimento. Quanto all'utilizzo delle risorse del fondo si richiama il comma 3-bis, dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale la contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualita' della performance. G) Continuita' della gestione. La programmazione e gestione 2013 in tutti i suoi aspetti di criticita' e anomalia gia' evidenziati e' peraltro inserita in un ciclo gestionale che proviene dal passato e che guarda al futuro. Particolare attenzione e' necessario porre alle situazioni nelle quali siano stati rilevati, nel rendiconto 2012 e negli esercizi precedenti (considerando almeno un triennio): disavanzi della gestione e/o di amministrazione; anticipazioni di cassa ripetute ed eventualmente non restituite al termine dell'esercizio; utilizzo di fondi vincolati per esigenze correnti non ricostituiti a fine esercizio; entrate non ricorrenti destinate a dare copertura a spese correnti consolidate e rigide; situazione debitoria arretrata per debiti riferibili sia alle spese correnti, sia alle spese di investimento; altri elementi che segnalino la presenza di una criticita' piu' o meno grave degli equilibri finanziari complessivamente valutati. Tale punto di partenza orienta la vigilanza sulla gestione del 2013 che presenta tutte le incertezze e anomalie evidenziate e deve guardare anche in termini tendenziali al 2014 e anni futuri. Sul quadro delineato incideranno nei prossimi anni l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema contabile e relativi principi, tra cui quello della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata" che dovrebbe evidenziare, tra l'altro, la veritiera situazione dei residui attivi e passivi degli enti locali e i correlati risultati d'esercizio e di amministrazione, nonche' l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della citata legge n. 243/2012. Pertanto appare essenziale valutare come l'ente in carenza di strumenti di programmazione e di bilancio nella fase di esercizio provvisorio abbia programmato la propria gestione 2013 al fine di superare le eventuali criticita' gestionali gia' accertate con l'approvazione del rendiconto della gestione 2012. H) Debiti fuori bilancio e passivita' potenziali. Va sottolineata l'esigenza di operare una ricognizione rigorosa e puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio gia' accertate e in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194 del TUEL; nonche' delle eventuali situazioni debitorie gia' riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passivita' potenziali in corso di formazione. La mancanza di un bilancio approvato e autorizzatorio, al riguardo, puo' determinare il mancato rispetto del principio di tempestivita' nel riconoscimento del debito e nella definizione della relativa copertura finanziaria. Cio' deve essere attentamente valutato sotto molteplici aspetti, non ultimo quello che il ritardo nell'approvazione del bilancio e la mancanza di operativita' in esercizio provvisorio possano determinare ritardi nella liquidazione delle somme dovute, con maturazione di oneri impropri a carico della finanza pubblica. Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passivita' potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine puo' essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passivita' potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. La presenza di tale tipologia di debiti puo' assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e cio' deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalita' previste dall'art. 193 del TUEL. Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilita' degli enti locali: "I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestivita' le passivita' insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorita' in ordine alle spese gia' deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestivita' nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicita' della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalita' a carico dell'ente." Ai fini della valutazione in ordine ai debiti fuori bilancio e alle passivita' potenziali e' altresi' fondamentale realizzare un accurato esame dei rapporti finanziari con le societa' partecipate, consorzi, istituzioni e, in generale, organismi gestionali esterni in qualsiasi modo collegati con la finanza dell'ente locale, per determinare se esistono situazioni di disavanzo da ripianare o ricapitalizzazioni da operare - art. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL - o se vi siano andamenti della gestione di tali soggetti esterni che possano condurre alla necessita' di un intervento finanziario da parte dell'ente locale. Si rammenta al riguardo che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono tenuti ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. L'ente, in caso di discordanze, adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012).