(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi
  dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi  166
  e seguenti, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  relativi  al
  Bilancio di previsione 2013. 
    La Sezione delle autonomie  ritiene  utile  fornire  indicazioni,
articolate nei punti che seguono,  per  una  gestione  dell'esercizio
provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a  salvaguardare
la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. 
A) Esercizio provvisorio del bilancio 2013. 
    Nell'esercizio 2013 si e' determinato, in molti enti, un  ricorso
all'esercizio provvisorio, di cui  all'art.  163  del  TUEL,  per  un
periodo di tempo rilevante e anomalo che puo' giungere sino ad undici
mesi nell'anno finanziario.  La  deliberazione  di  approvazione  del
bilancio di previsione,  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo
successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,
comporta l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio  sino
a tale termine. Si rende, quindi, evidente la necessita' di  vigilare
e verificare se la disciplina della gestione in esercizio provvisorio
sia stata osservata e, in particolare, se siano state  effettuate,  e
quindi  impegnate,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo   delle   somme   previste
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato  (art.  163,  primo  e
terzo comma, del TUEL), con  esclusione  delle  spese  tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di  pagamento  frazionato  in
dodicesimi. Con riguardo a queste ultime due tipologie  di  spesa  e'
necessario vigilare sulle modalita' con cui l'ente ha provveduto alla
loro determinazione. 
    Occorre peraltro osservare come  anche  un'applicazione  coerente
con la norma di legge dei vincoli  gestionali  propri  dell'esercizio
provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di  garantire  un
equilibrio finanziario tendenziale  del  bilancio  dell'ente.  Appare
utile richiamare al riguardo che nell'ordinamento  finanziario  delle
amministrazioni pubbliche i principi del pareggio  e  dell'equilibrio
tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si  realizzano  attraverso
due regole, (una statica e l'altra dinamica): la prima  basata  sulla
parificazione delle previsioni di entrata e  di  spesa;  la  seconda,
fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non
consente  di  superare  in  corso  di  esercizio   gli   stanziamenti
deliberati. La loro  combinazione  serve  a  proteggere  l'equilibrio
tendenziale in corso di esercizio  a  condizione  che  le  pertinenti
risorse  correlate  siano  effettive  e  congruenti  (Sentenza  Corte
Costituzionale n. 70/2012). 
    Pertanto il principio  dell'equilibrio  tendenziale  associato  a
quello del pareggio di bilancio, si concretizza nella  programmazione
finanziaria  e  nella  gestione,  con   l'applicazione   rigorosa   e
responsabile di una serie di istituti giuridico-contabili, che devono
sostanziarsi  in  orientamenti  e  approcci  concreti  alla  gestione
finanziaria e nella  vigilanza  sui  relativi  andamenti.  La  regola
statica si concretizza nel confronto tra le previsioni di  entrata  e
di  spesa  per  garantire  il  pareggio  di   bilancio   (annuale   e
pluriennale)   applicando    il    principio    della    veridicita',
attendibilita', correttezza e  comprensibilita'  (Principi  contabili
dell'Osservatorio sulla finanza e contabilita' degli  enti  locali  e
d.lgs. n. 118/2011). La seconda, regola  dinamica,  trova  fondamento
nel  carattere   "autorizzatorio"   del   bilancio   finanziario   di
previsione. 
    Il bilancio di previsione non realizza l'equilibrio "statico"  se
si fonda su entrate non effettive e congruenti  allorche'  autorizza,
nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la  finalizzazione
dell'impiego di tali entrate. Il tema e' di particolare rilievo se si
considera l'attuale situazione emergenziale della finanza locale.  La
questione si pone nei termini sostanziali  e  non  meramente  formali
della determinazione di quale equilibrio statico sia stato  preso  in
considerazione  dagli  enti  locali  per  orientare  la  gestione  in
esercizio provvisorio del  bilancio  2013  (la  cui  durata  potrebbe
protrarsi sino a undici mesi). Come gia' evidenziato, e'  auspicabile
un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle  uscite  e
dei  relativi  mezzi  di   copertura,   attraverso   una   sorta   di
attualizzazione della  programmazione  di  riferimento  all'esercizio
provvisorio. 
    In presenza di una manovra di riduzione del fondo di solidarieta'
comunale e del fondo sperimentale per le  Province  per  l'anno  2013
(art. 1, comma 380, legge n.  228/  2012  e  art.  16,  del  d.l.  n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  135/2012,  come
integrato dal d.l. n. 35/2013, convertito dalla  legge  n.  64/2013),
nonche' di una ragguardevole incertezza sull' entita'  delle  entrate
proprie di natura tributaria quali l'IMU e la Tares, e'  fondamentale
in sede di vigilanza e controllo verificare quali azioni di indirizzo
e di gestione  l'ente  abbia  posto  in  essere  per  scongiurare  il
pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione  e/o  di
amministrazione) le spese pubbliche locali. Cio'  perche',  con  alto
grado di probabilita', non potra' essere garantito nel corso del 2013
lo stesso ammontare di risorse, su  cui  si  e'  basato  l'equilibrio
dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2012). 
B)  Gestione  della   spesa   in   esercizio   provvisorio   e   dopo
l'approvazione del bilancio 2013. 
    La  gestione  della  spesa  di  natura  corrente   in   esercizio
provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo  il  principio  della
prevalenza  della  sostanza  sulla  forma.  La  sostanza   economica,
finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della  gestione
di ogni amministrazione  rappresenta  l'elemento  prevalente  per  la
contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella  rappresentazione
dei fatti  amministrativi  nei  documenti  del  sistema  di  bilancio
(d.lgs. n. 118/2011 - Principi contabili).  In  particolare  dovranno
essere  valutate   anche   le   spese   che,   nell'ultimo   bilancio
definitivamente approvato,  abbiano  trovato  la  relativa  copertura
finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza
e strutturalita' e che, nell'esercizio in corso, qualora  riproposte,
devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata  in
ordine  all'eventuale  concorso  di   tali   entrate   all'equilibrio
complessivo dell'ultima situazione  corrente  deliberata  per  l'anno
2012 e che costituisce formalmente  la  base  per  la  determinazione
della  gestione  in  esercizio  provvisorio  2013.  Ai   fini   della
salvaguardia degli equilibri tendenziali di  competenza  e  di  cassa
deve  essere  valutata   anche   la   possibilita',   reiterata   dal
legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma  4-ter,  d.l.
n. 35/2013), di impiegare le entrate da "permessi di  costruire"  per
il finanziamento di spese correnti. 
    Il controllo sulla gestione della spesa - anche in  linea  con  i
principi e la disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n.174/2012 - mira
ad analizzare gli strumenti attivati ai fini  della  revisione  della
spesa  ex  art.  6  dello  stesso  decreto  (Delibera  Sezione  delle
autonomie n. 15/2012) anche in riferimento all'applicazione del  d.l.
n.  95/2012  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. 
    In assenza sia di  generali  indirizzi  programmatici  (Relazione
Previsionale  e  Programmatica,  programmazione   della   spesa   del
personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento
e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di
cui al Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013,  occorre,  in
particolare, analizzare le  azioni  compiute  per  determinare  nella
sostanza gli  orientamenti  della  gestione  di  spesa  in  esercizio
provvisorio,  sempre  nell'ottica  dell'equilibrio   tendenziale   da
salvaguardare e garantire. 
    L'elaborazione e l'approvazione del bilancio 2013  devono  tenere
conto della gestione operata in esercizio provvisorio, in modo sempre
piu' cogente in relazione al prolungamento dei tempi di  approvazione
dello  strumento  autorizzatorio.  Infatti,  quanto  e'  maggiore  il
periodo di esercizio provvisorio tanto maggiore sara'  la  parte  del
bilancio di previsione che risultera' gia' impegnata  in  termini  di
spesa con tutte le ricadute  possibili  sugli  equilibri  tendenziali
della gestione finanziaria dell'ente. 
C) Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013. 
    Per evitare rischi alla tenuta dei conti, l'art. 193, comma 2 del
TUEL, prescrive agli  enti  locali  di  deliberare  in  Consiglio  la
"salvaguardia degli equilibri di bilancio" entro il 30 settembre. 
    In conformita' al principio di prudenza  e'  comunque  necessario
provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri  di  bilancio,
nel corso dell'anno 2013, ancorche' reso facoltativo per gli enti che
non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-quater,
d.l. n. 35/2013 e art. 12-bis, d.l. n. 93/2013). Infatti, al  di  la'
della  formale  deliberazione  della  salvaguardia  degli  equilibri,
occorre che gli enti, al fine di garantire  il  rispetto  della  sana
gestione finanziaria, realizzino  forme  di  sostanziale  e  continuo
controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri. 
    Tale  fondamentale  adempimento  non   puo'   essere   disatteso,
nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio  di
previsione, autorizzata  per  legge,  in  quanto  la  gestione  viene
esercitata  anche  in  assenza  del  bilancio  e  permane  l'esigenza
sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di entrata  e
di spesa. Il monitoraggio riguarda la  gestione  dei  residui,  della
competenza e  della  cassa,  nonche'  la  presenza  di  debiti  fuori
bilancio e altre passivita' potenziali nella misura in cui non  siano
stati  individuati  adeguati  mezzi   finanziari   per   ripristinare
l'equilibrio complessivo. 
    Va sottolineato  al  riguardo  che  l'art.  147,  secondo  comma,
lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012,  impone
la necessita' di "garantire il  costante  controllo  degli  equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa, anche  ai  fini  della  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'
interno, mediante l'attivita' di  coordinamento  e  di  vigilanza  da
parte del responsabile del servizio finanziario, nonche'  l'attivita'
di controllo  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi".  L'analisi
gestionale  permettera',  anche,  di  valutare  se   l'attivita'   di
controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e
in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attivita' di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile  del  servizio
finanziario. 
    Al riguardo emerge anche l'esigenza di un  effettivo  e  continuo
audit  amministrativo,  che  gli  organi  di  amministrazione  e   di
revisione devono realizzare in corso di gestione. 
D) Equilibri di cassa. 
    Il   questionario   sul   rendiconto   2012   (deliberazione   n.
18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa  in
considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi  hanno,
soprattutto in un periodo di particolare criticita' per  la  gestione
delle entrate da parte degli enti locali e di riduzione dei fondi  di
provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali. 
    A questo fine  e'  fondamentale  verificare  se  la  contabilita'
interna dell'ente disciplini e consenta l'applicazione  di  procedure
atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica  destinazione
previste dall'art. 195 TUEL. In tal  caso  nella  determinazione  del
fondo di cassa finale, in osservanza  al  principio  di  chiarezza  e
verificabilita' dell'informazione, occorre distinguere la  parte  del
fondo di cassa costituita da  fondi  liberi  da  quella  che  risulta
alimentata da fondi vincolati. Cio' appare ancor piu'  necessario  se
si considera che l'utilizzo  di  tali  fondi  vincolati  -  che  puo'
avvenire in presenza dell'anticipazione di cassa del tesoriere -  non
sempre da' luogo alla ricostituzione  delle  relative  somme  a  fine
esercizio. 
    E' noto come il ricorso all'anticipazione di cassa del  tesoriere
possa rappresentare un indicatore di criticita' degli  equilibri  del
bilancio e della gestione,  soprattutto  se  l'anticipazione  non  e'
restituita entro la  chiusura  dell'esercizio.  Cio'  e'  sintomatico
dell'incapacita' dell'ente di ricostituire un normale equilibrio  nei
flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento  sia
al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in
correlazione agli effetti sulla gestione di cassa. 
    Il ricorso all'utilizzo  per  cassa  di  fondi  aventi  specifica
destinazione per impieghi  di  parte  corrente,  soprattutto  se  non
ricostituiti a fine esercizio, evidenzia  la  intrinseca  "debolezza"
delle entrate correnti non vincolate a garantire  l'equilibrio  della
gestione di cassa. Tale "debolezza" puo' arrivare a situazioni  nelle
quali il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati  a  fini  di  cassa,
unitamente   all'attivazione   dell'anticipazione    di    tesoreria,
costituisce la fonte principale di copertura, in  termini  di  cassa,
delle  spese  relative  alle  funzioni  fondamentali  e  ai   servizi
essenziali dell'ente. 
    La mancanza di una corretta contabilizzazione dei fondi vincolati
e,  quindi,  l'impossibilita'   di   garantire   la   verificabilita'
"dell'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalita'
di  legge"  conduce  anche  a  non  poter  verificare  se   l'importo
dell'anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la  quota
corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione  per
il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulti  inferiore
al limite di cui all'art. 222 del TUEL. 
    Il controllo a salvaguardia degli equilibri di  cassa  si  fonda,
necessariamente,  sul  bilancio  di  previsione  autorizzatorio   con
riguardo alla attendibilita' e verificabilita' delle entrate iscritte
e degli andamenti di spesa correlati. A questo riguardo  la  presenza
di un adeguato fondo svalutazione crediti puo' porre l'ente al riparo
dalla tensione finanziaria che si puo' determinare in relazione  agli
andamenti  di  spesa,  valutati  in  termini  di  cassa,  a  cui  non
corrispondono correlati e normali flussi monetari  in  entrata.  Cio'
deve essere valutato sia per il conto residui sia per la gestione  di
competenza, come piu' volte richiamato in precedenza. 
E) Patto di stabilita' interno. 
    Strettamente connesso con l'andamento della gestione in esercizio
provvisorio e con la gestione autorizzata dal bilancio di  previsione
2013, allorche'  approvato,  e'  il  raggiungimento  degli  obiettivi
posti, per l'anno in corso, dalle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno. 
    E' essenziale al riguardo verificare come l'ente abbia affrontato
il problema della coerenza della gestione  in  esercizio  provvisorio
del bilancio 2013 con gli obiettivi posti dal patto di stabilita', in
carenza, prima, di strumenti programmatori e con una situazione, poi,
gia'  acquisita  dal   punto   di   vista   gestionale   al   momento
dell'approvazione del bilancio di previsione. 
    Tale verifica deve essere svolta in  modo  integrato  rispetto  a
tutte le azioni di vigilanza e controllo  richieste  in  ordine  agli
equilibri di bilancio. 
    L'eventuale criticita' dell'equilibrio della situazione  corrente
2013, in presenza di minori risorse e di andamenti di spesa  corrente
non governati, ha ricadute negative sui saldi rilevanti ai  fini  del
rispetto del patto di stabilita' interno e sulla capacita'  dell'ente
di fare fronte ai pagamenti degli stati  di  avanzamento  dei  lavori
riferiti alla spesa in conto capitale. 
    Lo stato, gia' critico, della spesa di  investimento  degli  enti
locali potrebbe subire un ulteriore aggravamento in mancanza  di  una
effettiva e  concludente  azione  di  razionalizzazione  della  spesa
corrente. 
    La situazione debitoria dell'ente, soprattutto sul versante della
spesa di investimento - che pur dovrebbe registrare un  miglioramento
a seguito dell'applicazione del  d.l.  n.  35/2013  -  necessita  per
l'anno in corso di un attento monitoraggio per evitare che il  rinvio
al futuro di debiti maturati e scaduti, ai  soli  fini  di  garantire
l'osservanza del patto di stabilita' interno, renda il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico dell'ente per il 2013 solo formale. 
F) Altri vincoli di finanza pubblica. 
    In  questa  sede  e'  necessario   porre   all'attenzione   delle
amministrazioni  locali,  l'esigenza  di  una   attenta   osservanza,
nell'impostazione  del  bilancio   preventivo   2013,   delle   norme
vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente. 
    Particolare rilievo assumono, in primo luogo, le disposizioni che
impongono riduzioni  di  alcune  categorie  di  spesa  corrente  gia'
previste dal d.l. n. 78/2010  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita'
e  rappresentanza,  sponsorizzazioni,  missioni   e   formazione)   e
ulteriormente compresse dalla legislazione successiva quali le  spese
relative a studi e a consulenze e quelle per le autovetture e i buoni
taxi (d.l. n. 95/201; d.l. n. 101/2013). 
    Giova poi rammentare  gli  ulteriori  interventi  di  restrizione
della spesa corrente delle amministrazioni  pubbliche  anche  locali,
previsti dalla legge n. 228/2012, aventi  ad  oggetto  l'acquisto  di
immobili ed i contratti di locazione  passiva  (art.  1  comma  138),
l'acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141), l'acquisto  ed
il leasing di autovetture (articolo 1, comma 143); gli  incarichi  di
consulenza in materia informatica (articolo 1, comma 147). 
    In relazione alle ricadute sulla spesa corrente della  componente
della spesa del personale,  anche  al  fine  del  mantenimento  degli
equilibri finanziari  di  parte  corrente,  questa  Sezione  richiama
inoltre gli enti ad una attenta osservanza dei vincoli  di  spesa  ed
assunzionali imposti dalla normativa vigente per gli enti soggetti al
patto di stabilita' e per gli enti minori, relativi  ai  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato e  ai  rapporti  di  lavoro  flessibile,
chiaramente evidenziati nelle  deliberazioni  di  questa  Sezione  n.
14/2011/SEZAUT/QMIG e n.  12/2012/SEZAUT/INPR  ai  cui  contenuti  si
rinvia (art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter nonche' comma  562  della
legge n.  296/2006;  articolo  76,  comma  7,  l  d.l.  n.  112/2008,
convertito dalla legge n. 133/2008; articolo 9,  comma  28,  d.l.  n.
78/2010). 
    Una attenta verifica dovra' poi essere effettuata sul rispetto di
detti vincoli in presenza di  peculiari  moduli  organizzatori  delle
amministrazioni  locali  -   quali   unioni   di   comuni,   societa'
partecipate, istituzioni - posto che in dette circostanze si verifica
una necessaria ricaduta della spesa di personale di  detti  organismi
sulla corrispondente spesa dell'ente locale rischiando di accrescerne
l'incidenza sulla spesa corrente. 
    Sempre in materia  di  personale,  appare  necessario  richiamare
l'attenzione  degli  enti  locali  sull'esigenza  di  effettuare  una
verifica annuale della dotazione organica in relazione  alle  proprie
esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria anche al  fine  di
porre  in  essere  una  coerente   programmazione   degli   eventuali
fabbisogni del personale. Cio', tenendo in debita evidenza  l'obbligo
di   esperire   le   procedure   di   mobilita'   (volontaria,    per
ricollocazione, obbligatoria)  prima  di  attivare  le  procedure  di
reclutamento (articoli 6, comma 1,  ultimo  periodo,  30,  33,  34  e
34-bis del d.lgs. n. 165/2001; articolo 2, commi 11, 12 e 13 del d.l.
n. 95/2012). 
    Con riferimento infine,  agli  oneri  derivanti  dal  trattamento
accessorio dei dipendenti degli enti  locali  giova  evidenziare  che
nell'attesa della pubblicazione del decreto presidenziale in  materia
di proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli  automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti,  restano  in  vigore,  per  il
2013, le disposizioni di  contenimento  dettate  dall'art.  9,  comma
2-bis, d.l. n. 78/2010, che ha disposto  l'automatica  riduzione  dei
fondi  destinati  al  trattamento  accessorio  in  proporzione   alla
diminuzione del personale in servizio. 
    In  ogni  caso,  le   risorse   destinate   alla   contrattazione
integrativa,  comprensive  degli  oneri  connessi  alle  progressioni
orizzontali, non possono pertanto superare l'importo del 2010. 
    Al riguardo,  nel  rispetto  del  tetto  di  spesa,  occorre  far
riferimento alle risorse  previste  dalle  disposizioni  contrattuali
vigenti del comparto di riferimento senza vincoli  specifici  per  le
singole voci. Si conferma, tuttavia,  che  gli  eventuali  incrementi
della quota variabile del  fondo,  avendo  carattere  occasionale  ed
essendo soggetti a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi
ma devono trovare applicazione  solo  nell'anno  in  cui  sono  stati
discrezionalmente previsti e alle condizioni  indicate  nel  CCNL  di
riferimento. 
    Quanto all'utilizzo delle risorse del fondo si richiama il  comma
3-bis, dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ai  sensi  del  quale  la
contrattazione  integrativa  deve  assicurare  adeguati  livelli   di
efficienza  e  produttivita'  dei   servizi   pubblici   incentivando
l'impegno e la qualita' della performance. 
G) Continuita' della gestione. 
    La programmazione e gestione 2013 in  tutti  i  suoi  aspetti  di
criticita' e anomalia gia' evidenziati e'  peraltro  inserita  in  un
ciclo gestionale che proviene dal passato e che guarda al futuro. 
    Particolare attenzione e' necessario porre alle situazioni  nelle
quali siano stati rilevati, nel  rendiconto  2012  e  negli  esercizi
precedenti  (considerando  almeno  un  triennio):   disavanzi   della
gestione e/o di amministrazione; anticipazioni di cassa  ripetute  ed
eventualmente non restituite al termine dell'esercizio;  utilizzo  di
fondi  vincolati  per  esigenze  correnti  non  ricostituiti  a  fine
esercizio; entrate non ricorrenti destinate a dare copertura a  spese
correnti consolidate e rigide;  situazione  debitoria  arretrata  per
debiti  riferibili  sia  alle  spese  correnti,  sia  alle  spese  di
investimento;  altri  elementi  che  segnalino  la  presenza  di  una
criticita'   piu'   o   meno   grave   degli   equilibri   finanziari
complessivamente  valutati.  Tale  punto  di  partenza   orienta   la
vigilanza sulla gestione del 2013 che presenta tutte le incertezze  e
anomalie evidenziate e deve guardare anche in termini tendenziali  al
2014 e anni futuri. Sul quadro  delineato  incideranno  nei  prossimi
anni l'entrata in vigore  dal  1°  gennaio  2015  del  nuovo  sistema
contabile e  relativi  principi,  tra  cui  quello  della  competenza
finanziaria cosiddetta "potenziata"  che  dovrebbe  evidenziare,  tra
l'altro, la veritiera situazione dei residui attivi e  passivi  degli
enti locali e i correlati risultati d'esercizio e di amministrazione,
nonche' l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della citata legge n.
243/2012. 
    Pertanto appare essenziale valutare come  l'ente  in  carenza  di
strumenti di programmazione e di bilancio  nella  fase  di  esercizio
provvisorio abbia programmato la propria gestione  2013  al  fine  di
superare  le  eventuali  criticita'  gestionali  gia'  accertate  con
l'approvazione del rendiconto della gestione 2012. 
H) Debiti fuori bilancio e passivita' potenziali. 
    Va sottolineata l'esigenza di operare una ricognizione rigorosa e
puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio gia'  accertate  e
in attesa di riconoscimento e finanziamento ai  sensi  dell'art.  194
del  TUEL;  nonche'  delle  eventuali   situazioni   debitorie   gia'
riconosciute  ma  in  attesa  di  finanziamento  e  delle  passivita'
potenziali in  corso  di  formazione.  La  mancanza  di  un  bilancio
approvato e autorizzatorio, al riguardo, puo' determinare il  mancato
rispetto del principio di tempestivita' nel riconoscimento del debito
e nella definizione della relativa copertura finanziaria. 
    Cio' deve essere attentamente valutato sotto molteplici  aspetti,
non ultimo quello che il ritardo nell'approvazione del bilancio e  la
mancanza di operativita' in esercizio provvisorio possano determinare
ritardi nella liquidazione delle somme  dovute,  con  maturazione  di
oneri impropri a carico della finanza pubblica. 
    Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza
delle   passivita'   potenziali   possono   richiedere   scelte    di
programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a  reperire  le
risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine puo'
essere utile  prevedere  un  apposito  fondo  rischi  per  passivita'
potenziali vincolando l'avanzo libero, se  disponibile,  o  reperendo
risorse a carico del bilancio annuale. 
    La presenza  di  tale  tipologia  di  debiti  puo'  assumere  una
particolare rilevanza nel contesto  degli  equilibri  della  gestione
2013 e degli anni futuri e cio'  deve  essere  valutato  in  sede  di
controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono
sopravvenienze passive per le quali  non  si  sia  fatto  validamente
fronte con le modalita' previste dall'art. 193 del TUEL. 
    Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio
contabile n. 2  sulla  gestione,  approvato  dall'Osservatorio  sulla
finanza e  contabilita'  degli  enti  locali:  "I  principi  generali
dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli
enti locali  sia  di  evidenziare  con  tempestivita'  le  passivita'
insorte che  determinano  debiti  fuori  bilancio,  sia  di  adottare
tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a  riportare  in
equilibrio la gestione modificando, se necessario,  le  priorita'  in
ordine alle spese gia' deliberate  per  assicurare  la  copertura  di
debiti fuori bilancio insorti. Al fine  di  garantire  la  necessaria
tempestivita'   nell'adozione   dei   provvedimenti   necessari    di
riequilibrio  e  copertura  dei  debiti  fuori   bilancio   l'ufficio
competente deve operare un controllo concomitante  e  costante  della
situazione  gestionale,  non  limitandosi  a  operare  alle  scadenze
previste  dall'  art.  193  del  TUEL,  che  costituisce  momento  di
controllo obbligatorio da garantire in  ogni  caso  indipendentemente
dal verificarsi di situazioni di disequilibrio  o  di  formazione  di
debiti fuori bilancio. 
    Il principio dell'economicita' della  gestione  richiede  che  le
verifiche   previste    dall'art.    193    dell'ordinamento    siano
immediatamente effettuate, evitando la  maturazione  di  interessi  e
penalita' a carico dell'ente." 
    Ai fini della valutazione in ordine ai debiti  fuori  bilancio  e
alle passivita' potenziali e'  altresi'  fondamentale  realizzare  un
accurato esame dei rapporti finanziari con le  societa'  partecipate,
consorzi, istituzioni e, in generale, organismi gestionali esterni in
qualsiasi  modo  collegati  con  la  finanza  dell'ente  locale,  per
determinare se  esistono  situazioni  di  disavanzo  da  ripianare  o
ricapitalizzazioni da operare - art. 194, comma 1, lettere  b)  e  c)
del TUEL - o se vi siano andamenti della gestione  di  tali  soggetti
esterni  che  possano  condurre  alla  necessita'  di  un  intervento
finanziario da parte dell'ente locale. Si rammenta al riguardo che  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono tenuti
ad  allegare  al  rendiconto  della  gestione  una  nota  informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione. L'ente, in caso  di  discordanze,  adotta
senza  indugio,  e  comunque  non  oltre  il  termine  dell'esercizio
finanziario  in  corso,  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art.  6,  comma
4, d.l. n. 95/2012).