(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    I. Il Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e  Consob
in data 22 febbraio  2008  recante  la  "Disciplina  dei  Servizi  di
Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione", e' modificato come segue: 
    1.  Al  Titolo  I,  Parte   I,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    - l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 - Definizioni 
    1. Nel presente provvedimento si intendono per: 
      a)  «TUF»  (Testo  Unico  delle  disposizioni  in  materia   di
Intermediazione Finanziaria):  il  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni; 
      b) «TUB» (Testo Unico  Bancario):  il  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
      c) «decreto sulla definitivita'»:  il  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni; 
      d) «aderenti»: i soggetti  che,  relativamente  alle  posizioni
assunte per proprio conto ovvero per conto  dei  propri  committenti,
aderiscono ad una controparte centrale direttamente o  indirettamente
per il tramite di altri aderenti diretti; 
      e)  «collegamenti»:  la  partecipazione  di  una  societa'   di
gestione ai servizi  di  gestione  accentrata,  di  liquidazione,  ai
sistemi  di  garanzia  gestiti  da  soggetti  domestici  oppure  agli
analoghi servizi e agli  analoghi  sistemi  offerti  e/o  gestiti  da
soggetti esteri; la partecipazione di questi  ultimi  ai  servizi  di
gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre
forme di interazione tra  le  societa'  di  gestione  ed  i  predetti
soggetti esteri; 
      f) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o
compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni  a
un aderente a una controparte centrale; 
      g) «controparte centrale»: il soggetto  indicato  nell'art.  2,
punto 1, del Regolamento UE n.  648  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti  derivati  OTC,
le controparti centrali e i repertori  di  dati  sulle  negoziazioni,
stabilito nel territorio della Repubblica; 
      h)   «definitivita'   infragiornaliera»:   irrevocabilita'    e
opponibilita'  acquisita  nel  corso  della  giornata  contabile  dai
regolamenti finali non appena eseguiti; 
      i) «emittenti»: le societa' e gli enti che  emettono  strumenti
finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata; 
      j) «fondi di garanzia dei contratti e  della  liquidazione»:  i
sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68,  comma  1  e  69,
comma 2 del TUF; 
      k) «mercati»: i mercati regolamentati previsti dall'art. 61 del
TUF e i sistemi  multilaterali  di  negoziazione  previsti  dall'art.
77-bis del TUF; 
      l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del
quale il regolamento delle  operazioni  e'  effettuato  con  medesima
valuta; 
      m) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui
quali  sono  registrati  gli  strumenti  finanziari  e   i   relativi
trasferimenti; 
      n)  «liquidatori»:  i  soggetti  partecipanti  ai  servizi   di
liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti  finanziari
non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del TUF; 
      o) «liquidazione su base lorda»: l'attivita' volta a consentire
il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non  derivati
singolarmente considerate; 
      p) «liquidazione su base netta»: l'attivita' volta a consentire
il regolamento  dei  saldi  derivanti  dalla  compensazione  su  base
multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati; 
      q)  «margini»:  le  attivita'  costituite   e/o   dovute   alle
controparti  centrali  dai  singoli  aderenti  diretti,  a   garanzia
dell'esecuzione delle obbligazioni risultanti dalle registrazioni sui
conti degli aderenti medesimi; 
      r) «negoziatore»: il soggetto  ammesso  alle  negoziazioni  nei
mercati regolamentati di cui  all'art.  61  del  TUF  e  nei  sistemi
multilaterali di negoziazione previsti dall'art. 77-bis del TUF; 
      s)  «operazioni»:  i  contratti  aventi  ad  oggetto  strumenti
finanziari; 
      t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e  opponibili
ai terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto sulla definitivita'; 
      u) «organo  di  amministrazione»:  a  seconda  del  sistema  di
amministrazione e controllo adottato, i componenti del  consiglio  di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione; 
      v)  «organo  di  controllo»:   a   seconda   del   sistema   di
amministrazione e  controllo  adottato,  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il  controllo  sulla
gestione; 
      w) «partecipanti»: i  liquidatori  e/o  gli  aderenti  e/o  gli
intermediari ammessi alla gestione  accentrata  e/o  i  soggetti  che
partecipano ai sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68  e  69,
comma 2, del TUF; 
      x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati
da operazioni; 
      y) «procedure esecutive»: le procedure di  esecuzione  coattiva
disciplinate dai regolamenti di mercato o dei  sistemi  di  garanzia,
ovvero definite  su  base  consensuale  dagli  operatori,  aventi  ad
oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono  state  regolate  nei
termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di  strumenti
finanziari o di contante; 
      z) «record date»: giornata contabile  al  termine  della  quale
sono individuati i titolari dei conti nei quali sono  registrati  gli
strumenti finanziari; 
      aa) «servizi di garanzia»: servizi volti a  garantire  il  buon
fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una
somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa
l'attivita' di gestione di sistemi di garanzia; 
      bb) «servizi di gestione accentrata»:  i  servizi  disciplinati
dagli articoli 80 e seguenti del TUF; 
      cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di  compensazione  e
liquidazione e il servizio di  liquidazione  su  base  lorda  di  cui
all'art. 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente  ad  oggetto  la
liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda; 
      dd) «sistemi di garanzia»: i sistemi  previsti  dagli  articoli
68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF; 
      ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»:  i  sistemi
che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro
delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli  analoghi  servizi
esteri; 
      ff) «societa' di gestione»: le societa' di gestione accentrata,
la societa' di gestione dei servizi di liquidazione e le societa'  di
gestione dei sistemi di garanzia; 
      gg) «societa' di gestione accentrata»: le societa' disciplinate
nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti; 
      hh) «societa' di gestione  dei  servizi  di  liquidazione»:  la
societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai
sensi dell'art.  69,  comma  1,  del  TUF  a  gestire  i  servizi  di
liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante; 
      ii) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all'art.  1,
comma 2, del TUF; 
      jj) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene  i  conti
sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di  pertinenza  di
soggetti che non operano in  qualita'  di  intermediari  (investitori
finali) o di soggetti non residenti.»; 
    - all'art.  2,  comma  2,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui, secondo  le
regole del sistema,  gli  ordini  di  trasferimento,  consistenti  in
istruzioni  relative  a  operazioni   compensate   o   singole   gia'
riscontrate, sono irrevocabili;»; 
    - l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 - Criteri generali per la gestione 
    1. Le societa' di  gestione  informano  la  propria  attivita'  a
principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard  e
delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano
adeguate misure di contenimento dei rischi a fronte  delle  attivita'
svolte, assicurano  elevati  livelli  di  trasparenza  e  l'ordinato,
continuo ed  efficiente  funzionamento  dei  servizi  e  dei  sistemi
gestiti. 
    2.  Le  societa'  di  gestione,  in  occasione  di  significative
modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti  nonche'
dell'avvio  di   nuovi   servizi,   prevedono   adeguate   forme   di
consultazione con gli utenti al  fine  di  valutare  l'impatto  delle
iniziative e l'appropriatezza delle funzionalita' offerte.». 
    - l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 - Requisiti organizzativi della societa' di gestione 
    1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi
di garanzia sono organizzati e gestiti da societa' per azioni. 
    2. Le societa' di gestione possiedono una struttura organizzativa
idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei  servizi
e dei sistemi nonche' livelli di  efficienza,  nella  gestione  degli
stessi, in linea con gli standard e le migliori  pratiche  conosciute
in ambito internazionale. Esse si dotano tra l'altro di: 
      a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario; 
      b)  procedure  decisionali,  meccanismi  di  delega,  linee  di
responsabilita'  e  di  comunicazione  ben  definite,  trasparenti  e
coerenti, riflesse in un organigramma e un funzionigramma, anche  con
riferimento alle attivita' esternalizzate; 
      c)  misure  e  procedure  idonee  a   contenere   e   governare
efficacemente  i  potenziali  conflitti  di  interesse  insiti  nelle
attivita' esercitate; 
      d) misure idonee a  garantire  la  separazione  delle  funzioni
operative da quelle di controllo; 
      e) un efficace sistema di controlli interni che  sia  idoneo  a
individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attivita', ai
processi e ai sistemi gestiti,  nonche'  a  rilevare  tempestivamente
eventuali irregolarita'; 
      f)  procedure  specifiche  idonee  a  individuare   compiti   e
responsabilita'   per   l'adozione   di   misure   correttive   delle
irregolarita' riscontrate dal sistema di controlli interni; 
      g) dispositivi  e  procedure  efficaci  per  il  controllo  del
rispetto del regolamento da parte dei  partecipanti  e  per  il  buon
funzionamento dei servizi e dei sistemi; 
      h) adeguate politiche e procedure  amministrative  e  contabili
che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e  consentano
di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale,  economica
e finanziaria della societa'; 
      i)  sistemi  informativi  adeguati  alla   complessita',   alla
varieta' e alla  tipologia  dei  servizi  svolti,  caratterizzati  da
elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l'integrita'  e  la
riservatezza delle informazioni. 
    3.  La  struttura  organizzativa  e'  approvata  dall'organo   di
amministrazione delle societa' di gestione. 
    4. Al fine di consentire alla Banca d'Italia  e  alla  Consob  di
accertare la presenza, al momento  dell'avvio  dell'operativita'  dei
servizi e  dei  sistemi  e  in  via  continuativa,  dei  presidi  che
soddisfano gli obblighi di cui al comma 2, le  societa'  di  gestione
inviano alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni  necessarie
ed effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75. 
    5. Le societa' di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono
a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per  la
prestazione dei servizi istituzionali,  con  particolare  riferimento
alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure
volte ad  assicurare  la  continuita'  operativa.  Tale  verifica  e'
effettuata  da  soggetti  terzi  ovvero  da  strutture  interne  alla
societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive.». 
    2. Nel Capo II, Titolo II, Parte I, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    - all'art. 12,  comma  1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla  gestione
accentrata e le  condizioni  per  l'ammissione,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3;»; 
    - all'art. 12,  comma  1,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «h) le condizioni e i presupposti in base ai quali le  societa'
di   gestione   accentrata   comunicano   agli   emittenti   i   dati
identificativi  degli  intermediari  che  detengono   gli   strumenti
finanziari nei conti di gestione accentrata, unitamente al numero  di
strumenti finanziari ivi registrati, nonche' le relative modalita'  e
i termini delle comunicazioni, e fatto salvo quanto previsto al comma
4;»; 
    - all'art. 12, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
    «3. Ai fini del comma 1,  lettera  b,  le  societa'  di  gestione
accentrata verificano l'avvenuto collocamento o sottoscrizione  degli
strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso
la verifica del trasferimento del contante agli emittenti. 
    4. Ai fini  del  comma  1,  lettera  h,  gli  intermediari  hanno
facolta' di vietare espressamente la comunicazione,  richiesta  dagli
emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di
proprieta'.». 
    - all'art. 15, comma  2,  alla  lettera  b)  le  parole  «incluso
nell'elenco  pubblicato  ai  sensi  dell'art.  108,  comma  2,»  sono
sostituite dalle parole «da considerarsi diffuso ai  sensi  dell'art.
108»; 
    - all'art. 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per la dematerializzazione degli  strumenti  finanziari  gia'
accentrati, alla  data  convenuta  con  l'emittente  le  societa'  di
gestione accentrata: 
      a) annullano gli strumenti finanziari; 
      b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.»; 
    - all'art. 18, comma 1,  dopo  le  parole  «strumenti  finanziari
emessi» e' aggiunto il seguente periodo: 
      «L'emittente e i predetti intermediari, laddove richiesto dalla
societa' di gestione accentrata,  forniscono  ulteriori  informazioni
relative all'avvenuto  collocamento  o  sottoscrizione,  anche  nella
circostanza in cui l'immissione in regime di  dematerializzazione  si
riferisca a strumenti finanziari gia' rappresentati da titoli.». 
    -  all'art.  21,  comma  3,   dopo   le   parole   «copia   della
comunicazione», sono inserite le parole «emessa ai sensi dell'art. 22
o 23»; 
    - all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Per l'intervento e per l'esercizio del  voto  nelle  assemblee
delle societa' soggette alla disciplina prevista nell'art. 83-sexies,
comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario  per
la presentazione della richiesta di  comunicazione  non  puo'  essere
antecedente la fine del secondo giorno di mercato  aperto  successivo
alla record date, ai sensi del medesimo comma.»; 
    - all'art. 23, comma 1,  fra  le  parole  «148  del  TUF»  e  «e'
attestata» sono aggiunte le parole «nonche' dall'art.  26-bis,  comma
2, del presente provvedimento»; 
    - l'art. 24 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 24 - Comunicazioni rettificative e di revoca 
    1. Nel caso in cui la comunicazione  prevista  dall'art.  23  sia
stata trasmessa  in  una  data  antecedente  a  quella  in  cui  deve
sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione  per
l'esercizio dei relativi diritti, gli intermediari  comunicano  senza
indugio agli emittenti l'eventuale cessione totale o  parziale  degli
strumenti finanziari oggetto  di  tale  comunicazione,  indicando  il
numero   progressivo   annuo   di   emissione   della   comunicazione
precedentemente effettuata. 
    2.  Limitatamente  all'esercizio  dei  diritti   previsti   dagli
articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF,  la  comunicazione
rettificativa  e'  effettuata  esclusivamente  nel  caso  in  cui  la
cessione abbia ad oggetto la totalita' degli strumenti finanziari  di
pertinenza del soggetto  legittimato,  registrati  sui  conti  tenuti
dall'ultimo intermediario. 
    3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine
di efficacia delle comunicazioni,  se  indicato  nella  comunicazione
medesima, salvi i casi in cui  sia  rilevante  per  l'ordinamento  la
titolarita' degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali
casi l'intermediario assolve l'obbligo di cui al comma 1 trasmettendo
un'unica comunicazione di rettifica  con  riferimento  alle  evidenze
relative al termine della  giornata  contabile  in  cui  deve  essere
verificata la titolarita' degli strumenti  finanziari  oggetto  della
prima comunicazione. 
    4. Ove compatibile con la disciplina dell'esercizio  dei  diritti
sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai
sensi dell'art. 23,  come  eventualmente  rettificata  ai  sensi  del
medesimo comma, puo' chiedere l'invio di una comunicazione di  revoca
sulla totalita' o su parte  degli  strumenti  finanziari  di  propria
pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.». 
    - dopo l'art. 26 e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  26-bis  -  Identificazione  dei  titolari   di   strumenti
finanziari 
    1. Gli emittenti obbligazioni immesse nella  gestione  accentrata
possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio  carico,
agli intermediari, tramite una societa'  di  gestione  accentrata,  i
dati identificativi dei titolari delle  obbligazioni,  unitamente  al
numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. 
    2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati  dalla  legge
italiana, la facolta' indicata al comma  precedente  e'  esercitabile
solo ove consentito  dal  regolamento  del  prestito.  In  tal  caso,
l'emittente e' tenuto ad effettuare la medesima richiesta su  istanza
dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su  richiesta  di  tanti
obbligazionisti  che  rappresentino  almeno  la  meta'  della   quota
prevista dall'art. 2415, comma 2, e i relativi costi  sono  ripartiti
tra l'emittente e  i  titolari  di  obbligazioni  secondo  i  criteri
stabiliti dal medesimo regolamento. 
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  precedenti   e
dall'art. 83-duodecies del  TUF,  gli  emittenti  possono  effettuare
l'identificazione  dei  titolari  degli  strumenti   finanziari   ivi
menzionati anche richiedendo: 
      a)  ad  una   societa'   di   gestione   accentrata,   i   dati
identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati
gli strumenti finanziari da essi  emessi,  unitamente  al  numero  di
strumenti finanziari registrati nei predetti conti; 
      b) agli intermediari, i dati identificativi  dei  titolari  dei
conti nei quali sono registrati  gli  strumenti  finanziari  da  essi
emessi, unitamente al numero degli  strumenti  finanziari  registrati
nei predetti conti. 
    4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle  negoziazioni  con  il
consenso dell'emittente nei mercati pubblicano, con  le  modalita'  e
nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, del TUF,  un  comunicato
con   cui   danno    notizia    della    decisione    di    procedere
all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le  relative
motivazioni o  l'identita'  e  la  partecipazione  complessiva  degli
obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I  dati  ricevuti
dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti  senza
indugio e senza oneri a loro carico. 
    5. E' fatta salva la possibilita' per i titolari degli  strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri  dati
identificativi.  Nei   casi   di   contitolarita'   degli   strumenti
finanziari, il divieto di comunicazione dei  dati  identificativi  da
parte di uno solo  dei  contitolari  non  consente  l'identificazione
della pluralita' degli stessi.»; 
    - all'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo  le  parole  «art.  26»  sono  inserite  le
seguenti parole «e dall'art. 26-bis, comma 1,»; 
      b) al comma 4, dopo  le  parole  «83-duodecies  del  TUF»  sono
inserite le seguenti parole «e dall'art. 26-bis,  comma  1,»  e  alla
lettera b), dopo le parole «83-duodecies,  comma  1,  del  TUF»  sono
inserite le seguenti parole «, e dell'art. 26-bis, comma 1»; 
      c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma 4-bis: 
    «4-bis. Le segnalazioni previste dall'art. 26-bis, comma 3,  sono
effettuate: 
      a) dalle societa'  di  gestione  accentrata,  entro  un  giorno
lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi  della
lettera a); 
      b)  dagli  intermediari,  entro  tre  giorni   lavorativi   dal
ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).»; 
    - all'art. 29, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro  dei  soci  delle
segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art.
83-novies, comma 1, lettera g), del TUF.»; 
    - all'art. 30,  comma  3,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi
a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata,  mantengono
separata evidenza  delle  relative  risultanze  contabili  fino  alla
ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo  scadere
del termine di prescrizione ordinaria;»; 
    - all'art. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Gli intermediari, entro il giorno  successivo  alla  data  di
registrazione,  verificano   per   ciascuna   specie   di   strumento
finanziario che il saldo del conto di proprieta' presso  la  societa'
di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di  proprieta'
presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso  la
societa' di gestione accentrata coincida con la somma dei  saldi  dei
conti intestati ai propri clienti.»; 
    - all'art. 39, comma 1,  le  parole  «degli  articoli  14  e  16,
relativamente ai rapporti con  gli  intermediari»  sono  soppresse  e
sostituite dalle parole «dell'art. 13». 
    3. Nel Capo II, Titolo III, Parte I, all'art. 47 dopo il comma  2
e' inserito il seguente comma: 
    «3. La societa' di gestione dei servizi di liquidazione definisce
la procedura di gestione dell'insolvenza di un partecipante  (diretto
o  indiretto).  Detta  procedura  e'   portata   a   conoscenza   dei
partecipanti con adeguati mezzi  di  comunicazione.  La  societa'  di
gestione  dei  servizi  di  liquidazione  comunica  la  procedura  di
gestione dell'insolvenza  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  con
congruo anticipo.». 
    8. Nel Capo II, Titolo IV, Parte I,  all'art.  55,  comma  1,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) le condizioni e le  modalita'  di  ammissione,  esclusione  e
sospensione  dei   partecipanti   nel   rispetto   di   criteri   non
discriminatori, trasparenti e obiettivi;». 
    9. Nella Parte II, all'art. 75, il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. I risultati delle verifiche  annuali  previste  dall'art.  7,
comma  5,  sono  comunicati  alla  Banca  d'Italia  e  alla   Consob,
unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della societa'
per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi
tempi di attuazione.». 
    10. Alla Parte III sono apportate le seguenti modificazioni: 
    - alla  rubrica  della  Parte  le  parole  «delle  insolvenze  di
mercato» sono sostituite dalle parole «dell'insolvenza di mercato»; 
    - l'art. 80 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 80 - Presupposti e accertamento dell'insolvenza di mercato 
    1. Costituiscono presupposti per la dichiarazione  di  insolvenza
di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati  e  dei
partecipanti alle controparti centrali: 
      a)  l'apertura,   da   parte   dell'autorita'   giudiziaria   o
amministrativa competente, di una  procedura  di  liquidazione  o  di
risanamento, come definite dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 21 maggio
2004, n. 170 e successive modificazioni; 
      b) il mancato o parziale versamento, nei  termini  e  nei  modi
previsti dalla relativa disciplina, dell'importo a debito  risultante
dal compimento delle procedure esecutive; 
      c) il mancato o il parziale versamento  delle  somme  dovute  a
titolo di margini o di ulteriori  misure  di  controllo,  gestione  e
copertura dei rischi,  nonche'  il  mancato  o  parziale  regolamento
finale per differenziale delle posizioni  contrattuali  su  strumenti
finanziari derivati, nei termini e nei modi previsti  dalla  relativa
disciplina, nei confronti di una controparte centrale. 
    2. I gestori dei mercati e le controparti  centrali,  secondo  le
rispettive competenze, comunicano senza indugio alla  Consob  e  alla
Banca d'Italia le circostanze indicate al comma 1, delle quali  siano
a  conoscenza,  indicando  altresi'   gli   eventuali   provvedimenti
adottati.»; 
    - l'art. 81 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 81 - Dichiarazione dell'insolvenza di mercato 
    1. L'insolvenza di mercato e' dichiarata dalla  Consob,  d'intesa
con  la   Banca   d'Italia.   Il   provvedimento   di   dichiarazione
dell'insolvenza di mercato e' comunicato tempestivamente  ai  gestori
dei  mercati  e  alle  societa'  di   gestione.   Con   il   medesimo
provvedimento  la  Consob  e  la  Banca  d'Italia  possono  impartire
istruzioni  ai   predetti   soggetti   in   merito   agli   eventuali
provvedimenti urgenti da adottare.»; 
    - l'art. 82 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 82 - Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato 
    1.  La  liquidazione  dell'insolvenza  di  mercato  puo'   essere
effettuata dai gestori dei mercati e dalle controparti  centrali,  in
conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 72,  comma  4,  del
TUF. 
    2.  Le  controparti  centrali  disciplinano   la   procedura   di
liquidazione dell'insolvenza  di  mercato,  inclusi  gli  adempimenti
relativi al rilascio del certificato di  credito  indicato  dall'art.
72,  comma  6,  del  TUF,  ad   integrazione   della   procedura   di
inadempimento prevista dall'art. 57. 
    3. I gestori  dei  mercati  possono  effettuare  la  liquidazione
dell'insolvenza  di  mercato  per   operazioni   non   garantite   da
controparte centrale concluse in mercati diversi da  quelli  da  essi
gestiti, d'intesa con i rispettivi gestori. 
    4. La societa' di  gestione  dei  servizi  di  liquidazione  puo'
effettuare la liquidazione dell'insolvenza di mercato per  operazioni
concluse nei mercati - d'intesa con i rispettivi gestori  -  che  non
siano garantite da controparti centrali o analoghi sistemi esteri. 
    5.  I  gestori  dei  mercati   mantengono   in   ogni   caso   la
responsabilita' della procedura di liquidazione dell'insolvenza per i
contratti conclusi nei mercati da essi gestiti. A  conclusione  della
procedura  e  sulla  base  delle  relative  risultanze  rilasciano  i
certificati di credito ai sensi dell'art. 72, comma 6, del TUF. 
    6. Conformemente a  quanto  stabilito  nel  regolamento  indicato
all'art. 46, le operazioni riferibili all'insolvente: 
      a) immesse nei servizi di liquidazione, e definitive  ai  sensi
del  decreto  sulla   definitivita',   terminano   il   processo   di
liquidazione nel quale sono state immesse; 
      b) non definitive ai sensi  del  decreto  sulla  definitivita',
sono escluse dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri  e  dai
servizi di liquidazione; 
      c) definitive ma non regolabili per  mancanza  del  contante  o
degli strumenti finanziari, sono escluse dai servizi di liquidazione. 
    7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i  gestori
dei mercati e la societa' di gestione  dei  servizi  di  liquidazione
definiscono apposite procedure, ispirate a criteri  di  rapidita'  ed
efficienza, per la liquidazione dell'insolvenza di  mercato,  inclusi
la definizione del parametro di prezzo in base al  quale  avviare  la
liquidazione dell'insolvenza di mercato con  riferimento  ai  diversi
strumenti finanziari, nonche' gli adempimenti  relativi  al  rilascio
dei certificati di credito ai sensi dell'art. 72, comma 6, del TUF. 
    8.  La  Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  approva  le
procedure e i criteri  indicati  al  comma  precedente  e  ogni  loro
modifica. 
    9. I gestori dei mercati, le controparti centrali e  la  societa'
di gestione dei servizi di liquidazione rendono  noto  ai  rispettivi
partecipanti se effettuano la liquidazione dell'insolvenza di mercato
e, in caso positivo, in  base  a  quali  procedure.  Essi  portano  a
conoscenza dei partecipanti,  tempestivamente  e  con  mezzi  idonei,
eventuali successive modifiche alle informazioni cosi' rese.»; 
    - l'art. 83 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 83 - Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Consob 
    1. I soggetti indicati all'art.  82,  commi  1  e  4,  comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla  Consob  gli  esiti  della
liquidazione, redigendo una relazione finale.». 
    II.  Le  modifiche  apportate   al   Provvedimento   recante   la
"Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione,  dei
Sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" entrano in
vigore il 15 aprile 2014, al fine di consentire ai destinatari  delle
disposizioni modificate di adeguare le rispettive  procedure  interne
e, in particolare, di provvedere all'eventuale adeguamento dei propri
regolamenti e all'eventuale predisposizione delle  procedure  per  la
liquidazione dell'insolvenza di mercato.