Art. 2 
 
Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche  amministrazioni,  di
  assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione  della
  spesa anche in materia di personale 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 11, (( l'alinea )) e' sostituito dal  seguente:  «Fermo
restando il divieto di effettuare,  nelle  qualifiche  o  nelle  aree
interessate  da  posizioni  soprannumerarie,  nuove   assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni, (( previo  esame  congiunto  con  le  organizzazioni
sindacali, )) avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti  procedure
e misure in ordine di priorita':»; 
  2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2016 )) »;  
  3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il (( 31 dicembre 2013 )) »; 
  4) al comma 11, lettera  c),  le  parole:  «entro  due  anni»  sono
sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»; 
  5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»; 
  b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over». 
  (( 2. Gli ordini, i collegi  professionali,  i  relativi  organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti  enti,  l'articolo  1,  comma
505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Per
tali enti, fatte salve le determinazioni  delle  dotazioni  organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione  della  consistenza  del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici  giorni  dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva. 
  2-bis. Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi
nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita',
ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonche' delle disposizioni  di
cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e
contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza
pubblica. )) 
    
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo. 
  4. L'articolo 24, comma 3,  primo  periodo,  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  interpreta  nel  senso  che  il  conseguimento  da  parte  di  un
lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi
diritto   a   pensione   entro   il   31   dicembre   2011   comporta
obbligatoriamente  l'applicazione  del  regime  di  accesso  e  delle
decorrenze previgente rispetto all'entrata  in  vigore  del  predetto
articolo 24. 
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione. 
  (( 5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra  i  lavoratori
ivi individuati  sono  da  intendersi  inclusi  anche  i  lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre  2011  hanno  in
corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai  sensi  di   leggi
regionali  di  recepimento,  diretto   o   indiretto,   dell'istituto
dell'esonero dal servizio  di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera  e),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il  provvedimento
di concessione sia stato emanato  a  seguito  di  domande  presentate
prima del 4 dicembre 2011. )) 
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione. 
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1o gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 31 dicembre 2013. 
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le  percentuali  previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore. 
  (( 8-bis. Nelle more del  completamento  del  processo  di  riforma
delle province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e  della
vigente normativa di contenimento  della  spesa  di  personale,  sono
fatti salvi fino al 30  giugno  2014,  salva  proroga  motivata,  gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gia' in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  del  loro  fabbisogno  e  dell'esigenza   di
assicurare la prestazione dei  servizi  essenziali.  Il  differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo  incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle  procedure  di  riordino  delle  province,  i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province  presso
altre amministrazioni possono essere prorogati  anche  in  deroga  ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    
  «5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6». 
  8-quater. All'articolo 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509». 
  8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». )) 
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza, (( senza incremento  degli  incarichi  attribuibili  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. 
  9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' abrogato. )) 
  10. A decorrere dal  1o  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo (( 30 marzo )) 2001, n.  165  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, (( e la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo )) sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica.». 
  (( 11-bis. All'articolo 60, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo  le  parole:  «alla  Corte  dei  conti»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica»; 
    
  b) le parole: «ed inviandone copia alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono  soppresse.
)) 
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. 
  (( 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: «su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico» fino a: «con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica,». 
  13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-bis) l'Autorita' per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, per le  finalita'  di  cui  all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163». 
  13-quater. I contratti in essere alla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,   stipulati
dall'Agenzia italiana del  farmaco  per  l'attribuzione  di  funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  anche  eccedenti  la  quota   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  possono  essere  prorogati,  in  mancanza  di  professionalita'
interne comunque non oltre il 31  ottobre  2014,  anche  in  sede  di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei  posti  disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  la
relativa spesa e' finanziata con le risorse  derivanti  dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono
nulli  tutti  gli   atti   e   provvedimenti   comunque   denominati,
regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza in contrasto con il presente comma»; 
  b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«nonche' di docenza e di ricerca scientifica». 
  13-sexies. All'articolo 6-bis,  comma  1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  parole:  «acquisita
presso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «acquisita  esclusivamente
attraverso». 
  13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1, 11 e 12
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O., convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto  2012,   n.   135   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai   cittadini),
          Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012,  n.  189,  S.O,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi"; 
              "11 Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita'"; 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; ( 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale"; 
              "12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, il comma 7, del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n.  189,  S.O,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "7.  Le  cessazioni  dal  servizio  per   processi   di
          mobilita',    nonche'    quelle    disposte    a    seguito
          dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
          comma 11, lettera a), limitatamente  al  periodo  di  tempo
          necessario  al  raggiungimento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non possono essere calcolate  come  risparmio
          utile  per  definire   l'ammontare   delle   disponibilita'
          finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero  delle
          unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del  turn
          over"; 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  505,
          penultimo periodo, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) pubblicata
          nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O: 
              "1. 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di
          cui all' articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58  e  61,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          si applicano alle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del  comma
          5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311.
          Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12  e  64
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni. Per quanto riguarda le  spese  di
          personale, le predette amministrazioni adeguano le  proprie
          politiche ai principi di contenimento  e  razionalizzazione
          di cui alla  presente  legge.  Il  presente  comma  non  si
          applica agli organi costituzionali."; 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni.)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31  ottobre  2009,  n.  254,
          S.O: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              "Art. 4. (ciclo di gestione della performance) 
              1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui
          all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
          maniera coerente con i  contenuti  e  con  il  ciclo  della
          programmazione finanziaria e  del  bilancio,  il  ciclo  di
          gestione della performance. 
              2. Il ciclo di gestione della performance  si  articola
          nelle seguenti fasi: 
              a) definizione e assegnazione degli  obiettivi  che  si
          intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
          rispettivi indicatori; 
              b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle
          risorse; 
              c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione  di
          eventuali interventi correttivi; 
              d)  misurazione  e   valutazione   della   performance,
          organizzativa e individuale; 
              e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo  criteri  di
          valorizzazione del merito; 
              f)  rendicontazione  dei  risultati  agli   organi   di
          indirizzo   politico-amministrativo,   ai   vertici   delle
          amministrazioni, nonche' ai competenti organi  esterni,  ai
          cittadini,  ai  soggetti  interessati,  agli  utenti  e  ai
          destinatari dei servizi."; 
              - Si riportano i commi 1, 2,  e  3  dell'art.  14,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni.)  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "1.  Il  Ministro   esercita   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 4, comma  1.  A  tal  fine  periodicamente,  e
          comunque ogni anno entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della legge  di  bilancio  (37),  anche  sulla  base  delle
          proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (39) (40) . A tali uffici sono
          assegnati, nei limiti stabiliti dallo  stesso  regolamento:
          dipendenti pubblici  anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con  contratti
          a tempo determinato disciplinati  dalle  norme  di  diritto
          privato;   esperti    e    consulenti    per    particolari
          professionalita'  e  specializzazioni  con   incarichi   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa.  All'atto  del
          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di
          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello
          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al
          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.  Per
          i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle segreterie particolari dei Sottosegretari  di  Stato.
          Con decreto adottato dall'autorita' di governo  competente,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione   economica,   e'   determinato,   in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'."; 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,  il
          presente decreto determina le procedure e le metodologie di
          esecuzione delle inchieste di  sicurezza,  prevedendone  la
          tempistica e le relazioni  tra  tutte  le  parti  coinvolte
          ovvero interessate nonche' le modalita' a cui attenersi per
          lo studio e lo sviluppo delle tecniche investigative  e  di
          valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine  di
          delineare proposte  di  modifica  della  normativa  tecnica
          rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali
          di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della  vita
          umana in mare nonche' di protezione dell'ambiente marino  e
          costiero"; 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 3,  4  e  14,
          lett. a) e e) del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici) pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito in legge  22
          dicembre  2011,  n.  214   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          recante disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e
          il consolidamento  dei  conti  pubblici)  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O., come  modificato
          dalla presente legge: 
              "3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre  2011
          i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) «pensione di vecchiaia»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  «pensione  anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18." 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'." 
              "14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 201: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; 
              Omissis 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6  dell'  articolo  72
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  (competitivita',  la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
          147, S.O) convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto  2008,   n.   133   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria)
          pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.: 
              "1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013  e  2014
          il personale in servizio presso  le  amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  Agenzie  fiscali,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
          non economici, le Universita', le Istituzioni  ed  Enti  di
          ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70,  comma  4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  puo'
          chiedere di essere esonerato dal  servizio  nel  corso  del
          quinquennio  antecedente  la  data  di  maturazione   della
          anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
          esonero dal servizio deve essere  presentata  dai  soggetti
          interessati,  improrogabilmente,  entro  il  1°  marzo   di
          ciascun  anno  a  condizione  che   entro   l'anno   solare
          raggiungano il requisito minimo di anzianita'  contributivo
          richiesto e non  e'  revocabile.  La  disposizione  non  si
          applica al personale della Scuola." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11,  lett.
          a) del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O., convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14  agosto
          2012, n. 189, S.O.: 
              "11. Fermo restando il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste  dal  comma  1,  le  amministrazioni  avviano   le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita'"; 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  1  e  comma
          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O.: 
              "Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              "1 Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi"; 
              "10-ter. Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 406, della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff.  29
          dicembre 2012, n. 302, S.O: 
              "406. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  10-ter,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni  dallalegge  7  agosto  2012,  n.   135,   e'
          prorogato al 28 febbraio 2013"; 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del
          d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.  11
          del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del  d.lgs  n.
          80 del 1998 e successivamente modificato  dall'art.  5  del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. ( 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 2-sexies,
          del decreto legislativo n. 165  del  2001  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O: 
              "2-sexies. Le pubbliche amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto."; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1-octies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dalla presente legge : 
              "1-octies. Il Comitato per la verifica delle  cause  di
          servizio di cui  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 ottobre  2001,  n.  461,  e'
          prorogato, fino al 31 dicembre 2015, nella composizione  in
          atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica". 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
              "Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale
          della Presidenza sono determinate in misura  corrispondente
          ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
          con i  provvedimenti  di  organizzazione  delle  strutture,
          emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n.  196.(Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O: 
              "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre" 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  60  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.) pubblicato nella  Gazz.  Uff  9
          maggio 2001, n. 106, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Articolo  60  (Controllo  del  costo   del   la   come
          modificato dalla presente legge voro) 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, d'intesa con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica,  definisce  un  modello  di   rilevazione   della
          consistenza del personale, in servizio e in  quiescenza,  e
          delle relative spese, ivi compresi gli oneri  previdenziali
          e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per  la
          loro evidenziazione a preventivo e a  consuntivo,  mediante
          allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del  bilancio
          e della  programmazione  economica  elabora,  altresi',  un
          conto  annuale  che  evidenzi   anche   il   rapporto   tra
          contribuzioni  e  prestazioni  previdenziali  relative   al
          personale delle amministrazioni statali. 
              2. Le amministrazioni pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  il
          modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da  una
          relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
          risultati della gestione  del  personale,  con  riferimento
          agli obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione,  sono
          stabiliti dalle leggi, dai  regolamenti  e  dagli  atti  di
          programmazione. La mancata presentazione del conto e  della
          relativa  relazione  determina,  per  l'anno  successivo  a
          quello cui il  conto  si  riferisce,  l'applicazione  delle
          misure di cui all'articolo 30,  comma  11,  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente  comma
          sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, anche all'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),
          all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
          all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',   enti   montani
          (UNCEM), per via telematica. 
              3.  Gli  enti  pubblici  economici,  le   aziende   che
          producono servizi di pubblica  utilita',  le  societa'  non
          quotate  partecipate  direttamente  o   indirettamente,   a
          qualunque titolo, dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196,  diverse  da  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
          quotati in mercati regolamentati  e  dalle  societa'  dalle
          stesse controllate, nonche' gli enti e le  aziende  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, e la societa' concessionaria  del
          servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  relativamente
          ai singoli rapporti di lavoro dipendente o  autonomo,  sono
          tenuti a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
          personale  comunque   utilizzato,   in   conformita'   alle
          procedure definite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  il  predetto  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
              5. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, anche su espressa  richiesta  del
          Ministro  per  la   funzione   pubblica,   dispone   visite
          ispettive, a cura dei  servizi  ispettivi  di  finanza  del
          Dipartimento  della  ragioneria   generale   dello   Stato,
          coordinate  anche  con  altri  analoghi  servizi,  per   la
          valutazione e la  verifica  delle  spese,  con  particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono  eseguite
          presso le amministrazioni  pubbliche,  nonche'  presso  gli
          enti e le  aziende  di  cui  al  comma  3.  Ai  fini  dello
          svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i  servizi
          ispettivi di  finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato  esercitano   presso   le   predette
          amministrazioni, enti e aziende  sia  le  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2,  comma
          1, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di  cui  all'articolo
          27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
              6. Presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'   istituito
          l'Ispettorato per la  funzione  pubblica,  che  opera  alle
          dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.  L'Ispettorato
          vigila e svolge  verifiche  sulla  conformita'  dell'azione
          amministrativa  ai  principi  di   imparzialita'   e   buon
          andamento,   sull'efficacia   della   sua   attivita'   con
          particolare   riferimento   alle   riforme    volte    alla
          semplificazione delle procedure, sul corretto  conferimento
          degli incarichi, sull'esercizio  dei  poteri  disciplinari,
          sull'osservanza delle disposizioni vigenti  in  materia  di
          controllo dei costi,  dei  rendimenti,  dei  risultati,  di
          verifica dei carichi di lavoro.  Collabora  alle  verifiche
          ispettive di cui al  comma  5.  Nell'ambito  delle  proprie
          verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi  della  Guardia  di
          Finanza  che  opera  nell'esercizio  dei  poteri  ad   essa
          attribuiti dalle leggi vigenti. Per le  predette  finalita'
          l'Ispettorato si avvale altresi' di un  numero  complessivo
          di  dieci  funzionari  scelti  tra  esperti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
          o  comunque  tra  il  personale  di  altre  amministrazioni
          pubbliche, in posizione di comando o fuori  ruolo,  per  il
          quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma  7,  del  Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          successive modificazioni. Per  l'esercizio  delle  funzioni
          ispettive   connesse,   in   particolare,    al    corretto
          conferimento   degli   incarichi   e   ai    rapporti    di
          collaborazione, svolte  anche  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale  dei
          dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della
          funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato,
          inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni  da  parte
          di  cittadini  o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
          irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti
          e  riscontri  in  relazione  ai   quali   l'amministrazione
          interessata ha  l'obbligo  di  rispondere,  anche  per  via
          telematica, entro  quindici  giorni.  A  conclusione  degli
          accertamenti,   gli   esiti    delle    verifiche    svolte
          dall'ispettorato costituiscono obbligo di  valutazione,  ai
          fini  dell'individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
          l'amministrazione medesima. Gli  ispettori,  nell'esercizio
          delle loro funzioni, hanno piena  autonomia  funzionale  ed
          hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,   di
          denunciare alla Procura generale della Corte dei  conti  le
          irregolarita' riscontrate." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11,  lett.
          a) del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O., convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14  agosto
          2012, n. 189, S.O.: 
              "11. Fermo restando il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste  dal  comma  1,  le  amministrazioni  avviano   le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita'"; 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30,  comma  8,
          decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre  2011,  n.
          284, S.O., convertito in legge 22  dicembre  2011,  n.  214
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni  urgenti  per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici) pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011,  n.
          300, S.O.: 
              "8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
          di  tutela,  fruizione  e  valorizzazione  del   patrimonio
          culturale  statale  secondo  i  principi   di   efficienza,
          razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste
          di una  crescente  domanda  culturale  nell'ottica  di  uno
          sviluppo del settore tale da renderlo piu'  competitivo  ed
          in grado  di  generare  ricadute  positive  sul  turismo  e
          sull'economia del Paese, nonche'  in  coerenza  con  quanto
          disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 31  marzo  2011,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
          2011, n. 75 come  modificato  dall'articolo  24,  comma  2,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, al  Ministero  per  i
          beni  e  le  attivita'  culturali  non  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater,
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui
          all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148. Per  le  medesime  finalita'  sopra
          evidenziate,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e'  autorizzato  per  gli  anni  2012   e   2013
          all'assunzione di personale, anche  dirigenziale,  mediante
          l'utilizzazione di graduatorie in corso di  validita',  nel
          limite delle  ordinarie  facolta'  assunzionali  consentite
          dalla  normativa  vigente.  Alla  copertura   degli   oneri
          derivanti dal presente comma si provvede,  a  valere  sulle
          facolta'  assunzionali  del  predetto  Ministero,   per   i
          medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito  degli  stanziamenti
          di  bilancio  previsti  a  legislazione  vigente   per   il
          reclutamento del personale del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali e nel rispetto dei  limiti  percentuali
          in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato
          di cui all'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero  per
          i beni e  le  attivita'  culturali  procede  alle  suddette
          assunzioni, tenendo conto delle esigenze  funzionali  delle
          strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario  anche
          attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
          degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
          dalla votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
          nelle  graduatorie  regionali  in   corso   di   validita',
          applicando in caso di parita' di merito il principio  della
          minore eta' anagrafica. La graduatoria unica  nazionale  e'
          elaborata anche al  fine  di  consentire  ai  candidati  di
          esprimere  la  propria  accettazione  e  non  comporta   la
          soppressione  delle  singole   graduatorie   regionali.   I
          candidati che non accettano mantengono la  collocazione  ad
          essi spettante nella  graduatoria  della  regione  per  cui
          hanno concorso. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede alle attivita' di cui al presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
          beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica ed al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  le
          assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i
          relativi oneri." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-quinquies,  comma
          2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231: 
              "2.  Per  lo  svolgimento   delle   proprie   attivita'
          istituzionali, a decorrere dall'anno 2006,  e'  autorizzato
          un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui  onere
          si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
          di cui all'articolo 36  deldecreto  legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
          2, del medesimo decreto legislativo"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  4,  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti per la
          crescita del Paese), 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno  2012,  n.  147,
          S.O. convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
          per la crescita del Paese.) pubblicata nella Gazz. Uff.  11
          agosto 2012, n. 187, S.O, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della  funzione   pubblica,   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Lo statuto prevede  che  il  Comitato  di
          indirizzo  sia  composto   da   un   rappresentante   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla  Conferenza  unificata  e  dai  membri  del
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'Agenda  digitale
          italiana. Ai  componenti  del  Comitato  di  indirizzo  non
          spettano  compensi,  gettoni,   emolumenti   o   indennita'
          comunque definiti  ne'  rimborsi  di  spese  e  dalla  loro
          partecipazione allo stesso  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  lo
          statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di  nomina,
          le attribuzioni e le regole di funzionamento  del  Comitato
          di indirizzo e le modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
          revisori dei conti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 97,  comma  1,  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136) Pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 28  settembre  2011,  n.  22,  come  modificato  dalla
          presente legge 6, : 
              "Art. 97 (Consultazione della banca dati) 
              1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia,
          la banca dati puo' essere consultata, secondo le  modalita'
          di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da: 
              a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1  e  2,
          del presente decreto; 
              b) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura; 
              c) gli ordini professionali. 
              c-bis)  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture, per  le  finalita'
          di cui all'articolo 6-bis del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163", 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del codice di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006,  n.
          100, S.O: 
              "Art.  6-bis  (Banca  dati  nazionale   dei   contratti
          pubblici) 
              1. Dal 1° gennaio 2013, la  documentazione  comprovante
          il  possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale,
          tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario   per   la
          partecipazione alle  procedure  disciplinate  dal  presente
          Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici,    istituita    presso    l'Autorita'
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7
          del presente codice. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'
          stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la
          partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte  in
          relazione  ai  quali  e'  obbligatoria  l'inclusione  della
          documentazione nella Banca dati, nonche'  i  termini  e  le
          regole tecniche per l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
          consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
              3. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          verificano il possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1
          esclusivamente  tramite  la  Banca   dati   nazionale   dei
          contratti pubblici. Ove la disciplina di gara  richieda  il
          possesso  di  requisiti  economico  finanziari  o   tecnico
          organizzativi  diversi  da  quelli  di  cui   e'   prevista
          l'inclusione nella Banca dati ai  sensi  del  comma  2,  il
          possesso di tali requisiti  e'  verificato  dalle  stazioni
          appaltanti  mediante  l'applicazione   delle   disposizioni
          previste dal presente  codice  e  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5 in materia  di  verifica  del  possesso  dei
          requisiti. 
              4. A tal  fine,  i  soggetti  pubblici  e  privati  che
          detengono i dati e la documentazione relativi ai  requisiti
          di cui al comma 1 sono tenuti  a  metterli  a  disposizione
          dell'Autorita' entro  i  termini  e  secondo  le  modalita'
          previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
          gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i
          dati  di  cui  al  comma  1,  contenuti  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
              5. Fino alla data  di  cui  al  comma  1,  le  stazioni
          appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il  possesso
          dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa
          vigente. 
              6. Per i dati scambiati a  fini  istituzionali  con  la
          banca  dati  unitaria   delle   amministrazioni   pubbliche
          istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, non si applica l'articolo 6, comma  10,  del  presente
          decreto." 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 48  del
          decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326
          pubblicata in Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O: 
              "7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
          personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
          salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
          altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
          Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni.)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  10,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O.: 
              "10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165."; 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  48,  comma  8,
          lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti  pubblici),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e  convertito
          in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  L.  24  novembre
          2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n.  274,  S.O.),
          entrata in vigore il giorno successivo a quello  della  sua
          pubblicazione) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          24  novembre  2003,  n.  326  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,  recante
          disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei  conti  pubblici)  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.: 
              "8. Agli oneri relativi al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
              Omissis 
              b) mediante le entrate  derivanti  dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni.)  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "6. I  commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i  compensi
          derivanti: 
              a)   dalla   collaborazione   a   giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
              b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
              c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
              d) da incarichi per i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
              e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
              f)  da   incarichi   conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
              f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
          della pubblica amministrazione, nonche'  di  docenza  e  di
          ricerca scientifica"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 1, del
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          ((Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi
          e forniture in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio  2006,  n.
          100, S.O), come modificato dalla presente legge : 
              "1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione  comprovante
          il  possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale,
          tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario   per   la
          partecipazione alle  procedure  disciplinate  dal  presente
          Codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati
          nazionale  dei   contratti   pubblici,   istituita   presso
          l'Autorita'     dall'articolo     62-bis     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte  i
          dati previsti dall'articolo 7 del presente codice";