Art. 3 
 
 
              Adempimenti dell'agente della riscossione 
 
  1. L'agente della riscossione territorialmente competente, nei casi
in cui la  trasmissione  dei  documenti,  da  parte  dell'Ufficio  di
collegamento del DF-DRI, sia  avvenuta  almeno  due  mesi  prima  del
termine indicato dall'autorita' richiedente nel  modulo  standard  di
notifica, da' corso alla notifica degli stessi documenti  entro  tale
ultimo termine, e invia, entro i cinque giorni lavorativi  successivi
alla data di acquisizione dell'esito della notifica,  all'Ufficio  di
collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica  certificata,  una
comunicazione contenente i seguenti elementi informativi: 
    a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata
dall'altro Stato Membro; 
    b) termine di notifica indicato dall'altro Stato Membro; 
    c) data di notifica; 
    d) provincia/ambito di perfezionamento della notifica; 
    e) tipologia di notifica. 
  2. Ai fini dell'acquisizione agli atti, l'agente della  riscossione
invia  all'Ufficio  di  collegamento  del   DF-DRI,   tramite   posta
elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il
numero  identificativo  della  richiesta  di  notifica   formalizzata
dall'altro Stato membro. 
  3.  L'ufficio  di  collegamento  del   DF-DRI,informa   l'autorita'
richiedente in merito all'avvenuta  notifica  non  appena  riceve  la
comunicazione di cui al comma 1. 
  4. Con cadenza mensile, l'agente della riscossione  invia,  tramite
posta elettronica certificata,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
dell'ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative
dell'attivita' in corso.  Per  ogni  singola  richiesta  di  notifica
affidata sono riportati i seguenti dati: 
    a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata
dallo Stato Membro; 
    b) stato della richiesta; 
    c) data di presa in carico della richiesta; 
    d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica; 
    e) tipologia di notifica; 
    f) stato invio relata di notifica; 
    g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica. 
  5. Una volta fornita l'informazione circa  l'avvenuta  trasmissione
della relata di notifica,  la  posizione  interessata  sara'  espunta
dalle successive rendicontazioni. 
  6. Entro il mese  di  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita
sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione  le
spese di notifica ed il compenso previsti dall'art. 7, comma  6,  del
Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.