Art. 3 Adempimenti dell'agente della riscossione 1. L'agente della riscossione territorialmente competente, nei casi in cui la trasmissione dei documenti, da parte dell'Ufficio di collegamento del DF-DRI, sia avvenuta almeno due mesi prima del termine indicato dall'autorita' richiedente nel modulo standard di notifica, da' corso alla notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine, e invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell'esito della notifica, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi: a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato Membro; b) termine di notifica indicato dall'altro Stato Membro; c) data di notifica; d) provincia/ambito di perfezionamento della notifica; e) tipologia di notifica. 2. Ai fini dell'acquisizione agli atti, l'agente della riscossione invia all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato membro. 3. L'ufficio di collegamento del DF-DRI,informa l'autorita' richiedente in merito all'avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di cui al comma 1. 4. Con cadenza mensile, l'agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell'attivita' in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono riportati i seguenti dati: a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dallo Stato Membro; b) stato della richiesta; c) data di presa in carico della richiesta; d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica; e) tipologia di notifica; f) stato invio relata di notifica; g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica. 5. Una volta fornita l'informazione circa l'avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sara' espunta dalle successive rendicontazioni. 6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le spese di notifica ed il compenso previsti dall'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.