Art. 5 
 
 
            Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  negli
accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi
nel territorio nazionale  che  stabiliscono  un'assistenza  reciproca
piu'  ampia,  qualora  non  sia  possibile  utilizzare  le  procedure
stabilite dal decreto legislativo  n.  149  del  2012,  l'ufficio  di
collegamento del DF  provvede  alla  notifica  secondo  le  procedure
vigenti nell'ordinamento nazionale. Puo' essere prevista, in sede  di
convenzione, la possibilita' da parte dello  stesso  Dipartimento  di
avvalersi dell'Agenzia delle entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 
    Roma, 28 ottobre 2013 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                     Lapecorella