Art. 5 Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un'assistenza reciproca piu' ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, l'ufficio di collegamento del DF provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. Puo' essere prevista, in sede di convenzione, la possibilita' da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 28 ottobre 2013 Il direttore generale delle finanze Lapecorella