Art. 4 Gestione degli elementi biometrici nel procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno 1. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente decreto, sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione. 2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalita' di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari e secondari, sono riportate nel decreto direttoriale di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 3. Al fine di garantire la qualita' e l'interoperabilita' degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e supporti operanti sul territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana apposite regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni interessate e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 4. La conformita' dei sistemi biometrici alle regole tecniche di cui al comma 3, viene accertata da laboratori di prova accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia Digitale in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.