Art. 4 
 
 
         Gestione degli elementi biometrici nel procedimento 
         di emissione e controllo del permesso di soggiorno 
 
  1. Gli elementi biometrici  primari  e  secondari  memorizzati  nel
microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente  decreto,  sono
utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticita' del documento
e  l'identita'   del   titolare   attraverso   elementi   comparativi
direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalita' "uno  a
molti" a fini di identificazione. 
  2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalita' di acquisizione
e di verifica degli elementi biometrici, primari  e  secondari,  sono
riportate nel decreto direttoriale  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
lettera c). 
  3. Al fine di garantire la  qualita'  e  l'interoperabilita'  degli
elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per  assicurare
la coerenza dei diversi sistemi biometrici e  supporti  operanti  sul
territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana  apposite
regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni  interessate
e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
  4. La conformita' dei sistemi biometrici alle  regole  tecniche  di
cui al comma 3, viene accertata da laboratori  di  prova  accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia
Digitale  in  un  apposito  elenco  pubblicato   sul   proprio   sito
istituzionale.