Art. 5 Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno 1. L'archivio informatizzato di cui all'art.2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, e' utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l'annullamento, la revoca ed il controllo dei permessi di soggiorno e soddisfa finalita' amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti permessi di soggiorno rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del microprocessore RF. 2. I dati acquisiti all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento del permesso di soggiorno sono trasmessi dagli Enti per via telematica, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, all'archivio informatizzato per la registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. I dati personali ed identificativi del permesso di soggiorno e gli elementi biometrici primari acquisiti durante l'iter procedimentale relativo alle attivita' indicate al comma 1, sono conservati nell'archivio informatizzato, con modalita' strettamente correlate alle attivita' medesime, per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per un periodo non superiore a dieci anni per le altre tipologie di permesso di soggiorno. Non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per il confronto in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione. 4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati nell'archivio di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.