Art. 8 Trasmissione e custodia del documento 1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli Enti e' effettuato secondo le modalita' e le procedure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003. 2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.