Art. 8 
 
 
                Trasmissione e custodia del documento 
 
  1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli  Enti
e' effettuato secondo le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003. 
  2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna  ai  richiedenti,
adottano  ogni  idonea  misura  per  la  custodia  dei  documenti  di
soggiorno in condizioni di sicurezza.