Art. 9 
 
 
               Procedure di sicurezza per il rilascio 
               e la consegna del permesso di soggiorno 
 
  1. Il rilascio e la consegna del permesso  di  soggiorno  avvengono
nel rispetto  delle  procedure  di  sicurezza  indicate  nei  decreti
direttoriali di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b).