Art. 2 Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono: a) per i 24 siti della regione biogeografica alpina, quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 726 dell'11 aprile 2013, «Lr 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011», gia' operative; b) per 28 siti della regione biogeografica continentale quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 546 del 28 marzo 2013, «Lr 7/2008, art. 10, comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli-Venezia Giulia.», gia' operative; c) per i 4 siti della regione biogeografica continentale «IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia» e «IT3320026 Risorgive dello Stella», «IT3320028 Palude Selvote», «IT3320031 Paludi di Gonars», quelle individuate rispettivamente con decreti del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia n. 240 del 22 novembre 2012 e n. 103 del 15 maggio 2013, recanti l'approvazione dei relativi piani di gestione. Tutte le misure di conservazione sono gia' operative. 2. Lo stralcio delle deliberazioni e dei decreti di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate e nel sito internet della regione Friuli-Venezia Giulia, nella sezione dedicata alla rete europea Natura 2000. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. Per la porzione della ZSC «IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto» ricadente all'interno delle Riserve naturali integrali di Rio Bianco e Cucco, aree naturali protette di rilievo nazionale, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 5. Le integrazioni di cui al comma 4, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.