Art. 2 
 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e  sito-specifiche  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre 1997, n. 357, e delle specie  di  cui  all'allegato  B  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti  nei  siti,
nonche' le misure necessarie per evitare  il  degrado  degli  habitat
naturali e degli habitat di specie e la  perturbazione  delle  specie
per  cui  le  zone  sono  designate,  nella  misura   in   cui   tale
perturbazione potrebbe avere  conseguenze  significative  per  quanto
riguarda gli  obiettivi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative  alle  ZSC  di  cui  al
precedente articolo sono: 
  a) per  i  24  siti  della  regione  biogeografica  alpina,  quelle
individuate  con  la  deliberazione  della   giunta   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia n. 726 dell'11 aprile 2013,  «Lr  7/2008,  art.
10. Misure di conservazione dei 24 SIC  della  regione  biogeografica
alpina  del   Friuli-Venezia   Giulia.   Approvazione.   Sostituzione
dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011», gia' operative; 
  b) per 28 siti  della  regione  biogeografica  continentale  quelle
individuate  con  la  deliberazione  della   giunta   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia n. 546 del 28 marzo 2013, «Lr 7/2008, art.  10,
comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28  SIC  della
regione biogeografica continentale del Friuli-Venezia Giulia.»,  gia'
operative; 
  c) per i 4 siti della regione biogeografica continentale  «IT333006
Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia» e «IT3320026  Risorgive  dello
Stella», «IT3320028 Palude Selvote», «IT3320031  Paludi  di  Gonars»,
quelle individuate rispettivamente con decreti del  Presidente  della
regione Friuli-Venezia Giulia n. 240 del 22 novembre 2012  e  n.  103
del 15 maggio 2013, recanti  l'approvazione  dei  relativi  piani  di
gestione. Tutte le misure di conservazione sono gia' operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni e dei decreti di cui al comma  1
relativo  alle  misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate e nel sito internet della  regione  Friuli-Venezia
Giulia, nella sezione dedicata alla rete europea Natura 2000. 
  3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC  o  per
le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali  protette  di
rilievo  regionale,  integrano  le  misure  di  salvaguardia   e   le
previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione  e
pianificazione  esistenti.  Per  la  porzione  della  ZSC  «IT3320005
Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto» ricadente all'interno  delle
Riserve naturali integrali di  Rio  Bianco  e  Cucco,  aree  naturali
protette  di  rilievo  nazionale,   si   applicano   le   misure   di
conservazione per queste previste dalla normativa vigente. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, prevedendo appropriati piani  di  gestione
specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure
regolamentari, amministrative o contrattuali. 
  5. Le integrazioni di cui al comma 4, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono adottate dalla regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e comunicate entro i trenta  giorni  successivi  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.