Art. 2 
 
  1.  Alla  conclusione  del  progetto,  effettuate   le   necessarie
verifiche sulle rendicontazioni  pervenute,  il  MIUR  provvedera'  a
determinare a consuntivo il costo ammissibile e, di  conseguenza,  la
relativa quota di contributo  effettivamente  spettante,  provvedendo
ove necessario al recupero della quota eccedente. 
  2. Il calcolo di tale contributo sara' effettuato  sull'insieme  di
tutte le rendi-contazioni presentate, e in particolare sulla base del
70% dei costi sostenuti ed accertati per le attivita'  di  ricerca  e
del 100% dei costi sostenuti ed accertati per i giovani  ricercatori.
In particolare, qualora le somme  precedentemente  erogate  risultino
superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR  procedera'
al recupero delle somme erogate in  eccedenza,  anche  attraverso  la
compensazione  su  altre  erogazioni  o  contributi  assegnati  o  da
assegnare in base ad altro titolo.