Art. 2 1. Alla conclusione del progetto, effettuate le necessarie verifiche sulle rendicontazioni pervenute, il MIUR provvedera' a determinare a consuntivo il costo ammissibile e, di conseguenza, la relativa quota di contributo effettivamente spettante, provvedendo ove necessario al recupero della quota eccedente. 2. Il calcolo di tale contributo sara' effettuato sull'insieme di tutte le rendi-contazioni presentate, e in particolare sulla base del 70% dei costi sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi sostenuti ed accertati per i giovani ricercatori. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare in base ad altro titolo.