Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),  b)  e
c) possono accedere ai contributi le Associazioni attive  nell'ambito
della pesca sportiva e ricreativa. 
  2. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) possono
accedere ai contributi i soggetti privati  in  possesso  di  adeguate
conoscenze  del  settore  ittico  in  relazione  alla  natura   delle
attivita' del progetto presentato. 
  3. Non possono accedere al contributo  soggetti  che  abbiano  gia'
ottenuto nella corrente annualita' la  concessione  di  finanziamenti
nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e
dell'acquacoltura 2013 - 2015. 
  4. Per ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma  2,
lettera a) b), c) e d) del presente decreto, puo' essere  presentato,
a pena di inammissibilita', un unico progetto da parte  del  medesimo
soggetto.