Art. 2 Beneficiari 1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) possono accedere ai contributi le Associazioni attive nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa. 2. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attivita' del progetto presentato. 3. Non possono accedere al contributo soggetti che abbiano gia' ottenuto nella corrente annualita' la concessione di finanziamenti nell'ambito del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013 - 2015. 4. Per ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma 2, lettera a) b), c) e d) del presente decreto, puo' essere presentato, a pena di inammissibilita', un unico progetto da parte del medesimo soggetto.