Art. 4 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1.  I  programmi  presentati  sono  esaminati  da  una  Commissione
appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale delle
pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla  verifica  della
documentazione presente nel plico ed alla valutazione in  conformita'
a quanto previsto nei commi che seguono. Le  spese  di  funzionamento
della Commissione di  valutazione,  determinate  forfettariamente  in
euro 2.000,00, sono a carico di ciascun beneficiario. 
  2. La Commissione provvede a valutare i programmi  presentati,  per
ciascuna delle iniziative individuate dall'art. 1, comma  2,  lettera
a) b), c)  e  d)  del  presente  decreto,  attribuendo  un  punteggio
complessivo massimo pari a 100 punti, cosi' ripartito: 
    qualita' della proposta tecnica (massimo 80, minimo 45); 
    qualita' della proposta economica (massimo 20). 
  3. Tali punteggi  sono  assegnati  sulla  base  di  una  scheda  di
valutazione  predisposta  al  momento   della   prima   riunione   di
insediamento della Commissione stessa, redatta sulla base dei criteri
di seguito riportati. 
  4. Qualita' della proposta tecnica: 
    a) completa e dettagliata descrizione del  progetto:  fino  a  10
punti; 
    b) pertinenza dell'azione e coerenza del progetto con gli  ambiti
di intervento di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto: fino a
10 punti; 
    c) trasferibilita' e ripetibilita' dei risultati  attesi  e  loro
misurabilita': fino a 10 punti; 
    d)  innovativita'  delle  strategie  proposte  per  il   sostegno
dell'attivita' ittica: fino a 10 punti; 
    e) qualita' ed efficacia delle attivita': fino a 10 punti; 
    f) ricadute attuative  del  progetto  in  termini  di  diffusione
territoriale: fino a 10 punti; 
    g) qualificazione tecnica, in relazione all'ambito di  intervento
del progetto, del soggetto che presenta il progetto e  del  personale
impiegato per l'esecuzione dello stesso: fino a 10 punti; 
    h) efficacia delle modalita' individuate per  la  diffusione  dei
risultati: fino a 10 punti. 
  5. Qualita' della proposta economica: 
    a) congruita' e coerenza della proposta economica con la proposta
tecnica (punteggio massimo 10 punti); 
    b) dettagliata, chiara e completa  descrizione  dei  costi  delle
singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti). 
  6. Sulla base del punteggio assegnato e'  redatta  una  graduatoria
dei  progetti,  articolata  in  sub-graduatorie  per  ciascuna  delle
iniziative individuate dall'art. 1, comma 2, lettera a) b), c)  e  d)
di cui al presente provvedimento. La  graduatoria  e'  approvata  con
decreto   del   direttore   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura     e     pubblicata     sul     sito      internet
www.politicheagricole.gov.it.  I  progetti  che  non   ottengono   il
punteggio minimo sopra indicato per l'offerta tecnica  sono  ritenuti
non ammissibili. 
  7. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
concessione,  scorrendo  le  sub-graduatorie  di  cui  al   paragrafo
precedente orizzontalmente in considerazione, prioritariamente, della
posizione  in  sub-graduatoria  ed,  a  parita'  di  posizione,   del
punteggio piu' alto, fino ad esaurimento  delle  risorse  disponibili
per l'annualita' 2013 nell'ambito del capitolo 7080/3 "Contributi per
iniziative a sostegno dell'attivita' ittica" di questo Ministero.