Art. 5 Massimale di intervento e modalita' di erogazione del finanziamento 1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo, fino a concorrenza delle disponibilita' finanziarie del pertinente capitolo di bilancio, nella misura massima del 97% dell'importo di cui al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento pari ad Euro 50.000,00 per ciascun progetto. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria residua non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione del contributo stesso attraverso l'assegnazione di una percentuale proporzionale alle risorse disponibili. 2. I contributi di cui al comma 1 possono, su richiesta, essere erogati secondo le seguenti modalita': a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; b) la liquidazione del restante 50% a seguito della presentazione di dettagliata relazione conclusiva e previa approvazione da parte dell'Unita' di controllo di cui al successivo comma 5 preposta all'esame della rendicontazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute. 3. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo. 4. Devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 5. La certificazione delle spese viene effettuata da apposita Unita' di controllo nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.