Art. 5 
 
                 Massimale di intervento e modalita' 
                   di erogazione del finanziamento 
 
  1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo,
fino a concorrenza delle disponibilita'  finanziarie  del  pertinente
capitolo di bilancio, nella misura massima del  97%  dell'importo  di
cui al piano finanziario presentato e ritenuto  ammissibile,  con  un
massimale di intervento pari ad Euro 50.000,00 per ciascun  progetto.
Nell'ipotesi  in  cui  la  dotazione  finanziaria  residua  non   sia
sufficiente a garantire l'erogazione del contributo nella percentuale
massima  sopra  indicata,  si  procedera'  alla  determinazione   del
contributo  stesso  attraverso  l'assegnazione  di  una   percentuale
proporzionale alle risorse disponibili. 
  2. I contributi di cui al comma 1  possono,  su  richiesta,  essere
erogati secondo le seguenti modalita': 
  a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del  decreto  di
concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; 
  b) la liquidazione del restante 50% a seguito  della  presentazione
di dettagliata relazione conclusiva e previa  approvazione  da  parte
dell'Unita' di controllo  di  cui  al  successivo  comma  5  preposta
all'esame della  rendicontazione  amministrativo  contabile  relativa
alle spese sostenute. 
  3.  Eventuali  variazioni  di  spesa  che  si   dovessero   rendere
necessarie  nel  corso  di  esecuzione  del  programma,  non  possono
comunque determinare l'aumento del contributo. 
  4. Devono essere preventivamente  sottoposte  all'approvazione  del
Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino
superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate,  fermo
restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 
  5. La certificazione  delle  spese  viene  effettuata  da  apposita
Unita' di controllo  nominata  dal  Direttore  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura.