Art. 4. (Prova dell'origine) Ogni fase del processo produttivo descritto nel presente disciplinare dovra' essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' di tutte le fasi del processo di produzione del prodotto "Pasta di Gragnano". Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, dovranno assoggettarsi al controllo da parte della struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.