(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        (Prova dell'origine) 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  descritto   nel   presente
disciplinare dovra'  essere  monitorata  documentando  per  ognuna  i
prodotti in entrata  e  i  prodotti  in  uscita.  In  questo  modo  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura
di controllo, dei produttori e dei confezionatori,  e'  garantita  la
tracciabilita' di tutte  le  fasi  del  processo  di  produzione  del
prodotto "Pasta di Gragnano". 
    Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche,  iscritte  nei
relativi elenchi, dovranno assoggettarsi al controllo da parte  della
struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal
presente  disciplinare  di  produzione  e  dal  relativo   piano   di
controllo.