Art. 4 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. I piani di rateazione  ordinari  e  i  piani  di  rateazione  in
proroga ordinari gia' accordati alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, possono, su richiesta del debitore  e  in  presenza
delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.